Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

  • Stefano Carlo Benetti Serravesi

    BRESCIA
    29/10/2025 17:12

    RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

    BUONGIORNO,
    SONO CURATORE DI UN FALLIMENTO NEL CUI ATTIVO C'ERA UN IMMOBILE, GRAVATO DA PIU' IPOTECHE PER MUTUI CON DEBITORE UNICAMENTE LA FALLITA E PER CUI TUTTI I CREDITORI CHE AVEVANO ISCRITTO IPOTECA SONO STATI AMMESSI AL PASSIVO AL PRIVILEGIO IPOTECARIO.
    I MUTUI EROGATI A FRONTE DELLE PREDETTE IPOTECHE ERANO GARANTITI, FIN DALL'ORIGINE, ANCHE DA IPOTECHE CONCESSE DA TERZI DATORI DI IPOTECA, NON DEBITORI.
    L'IMMOBILE E' STATO VENDUTO DAL FALLIMENTO E DEVO PROCEDERE AL RIPARTO: COME POSSO SAPERE QUANTO SIANO STATI IN CASO GIA' STATI SODDISFATTI I VARI CREDITORI DALLA VENDITA IN PROCEDURA ESECUTIVA DEGLI IMMOBILI DEI TERZI DATORI NON DEBITORI E COSI' RIPARTIRE SOLO FINO A CONCORRENZA DEL CREDITO GIA' NON SODDISFATTO? DA CONSULTAZIONE GLI IMMOBILI DEI TERZI DATORI RISULTANO ESSERE TUTTI ESSERE STATI VENDUTI O IN ESECUZIONE INDIVIDUALE O IN LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO/LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/11/2025 11:23

      RE: RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

      Oltre all'attività già svolta di verifica della situazione degli altri immobili ipotecati, deve chiedere ai creditori di quantificare il loro credito attuale, detratti gli importi già ricevuti, perché essi possono partecipare al concorso solo per la parte ancora al momento scoperta. Trattandosi infatti di ipoteche date da terzi non esiste un rapporto di solidarietà tra costoro, che rispondono senza debito, il debitore principale, con conseguente inapplicabilità degli artt. 61 e segg. l. fall.
      Zucchetti SG Srl .
      • Stefano Carlo Benetti Serravesi

        BRESCIA
        05/11/2025 18:41

        RE: RE: RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

        Accertato il credito attuale dei creditori, detratti gli importi già ricevuti, la rettifica ex art. 115 L.F. dello stato passivo deve coinvolgere, riducendolo, anche l'ammontare del credito ammesso, oppure degli importi già ricevuti do conto e tengo conto solo nel riparto e nello stato passivo semplicemente sostituisco al cedente il cessionario dei crediti?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/11/2025 12:54

          RE: RE: RE: RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

          La rettifica di cu al comma 2 dell'art. 115 l. fall. riguarda l'ipotesi che un soggetto, dichiaratosi (e dimostrato di) essere cessionario di un credito già ammesso al passivo o di surrogarsi nella posizione di un creditore già ammesso al passivo, chieda appunto la sostituzione del proprio nominativo al posto di quello ammesso per la somma che gli è stata ceduta o per la somma per la quale si surroga. Esempio, il creditore A è stato ammesso per 100 e B, assumendo di ave acquistato il credito di A fino al limite di 60 o di volersi surrogare per 60, chiede la sostituzione, per cui il curatore rettifica lo stato passivo riducendo il credito di A a 40 e ammettendo B per 60.
          La rettifica, quindi, non coinvolge altri eventi che riguardino il credito ammesso, quali eventuali pagamenti già effettuati, se non per stabilire il limite massimo della sostituzione non dovendo il fallimento sborsare più di quanto avrebbe fatto ove non vi fosse stata la cessione del credito o la surroga. Pertanto, ritornando all'esempio precedente, ove il fallimento abbia in un precedente riparto pagato ad A 30, il credito residuo di questi ammonta 70 per cui la sostituzione può essere effettuata attribuendo 60 al cessionario e 10 ad A; se invece il creditore A ha ricevuto in pagamento 50, è chiaro che il cessionario non potrà essere ammesso per 60, altrimenti il fallimento verrebbe a pagare 110 e non 100, che corrisponde al suo debito verso A, come inizialmente ammesso al passivo.
          Zucchetti SG srl
          • Stefano Carlo Benetti Serravesi

            BRESCIA
            07/11/2025 11:18

            RE: RE: RE: RE: RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

            QUINDI LO STATO PASSIVO DEVE ESSERE RETTIFICATO SIA SOSTITUENDO IL CEDENTE COL CESSIONARIO, SIA MODIFICANDO L'IMPORTO AMMESSO, CHE DEV'ESSERE PARI A QUANTO ORIGINARIAMENTE AMMESSO AL NETTO DI QUANTO MEDIO TEMPORE IL CEDENTE E/O IL CESSIONARIO ABBIANO INCASSATO ALIUNDE PER LO STESSO TITOLO PER CUI C'E' STATA L'ORIGINARIA AMMISSIONE AL PASSIVO: CORRETTO?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              07/11/2025 12:43

              RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO A CREDITORI IPOTECARI GARANTITI ANCHE DA TERZI DATORI DI IPOTECA

              Corretto, sempre che, come detto nella precedente risposta e cercato di spiegare anche con esempi, non si superi in totale il limite massimo del credito che la procedura è tenuta a soddisfare.
              Zucchetti SG srl