Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI

  • Ciriaco Morano

    Avellino
    14/01/2020 21:23

    RIPARTO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI

    Crediti professionali ammessi al privilegio per 1.000 euro. Cap e iva al chirografo. In sede di riparto è possibile pagare integralmente il privilegio e il 50% delle somme al chirografo, per cui il piano di riparto prevede la liquidazione della somma complessiva di € 1.134,40 (1.000 al privilegio e 50% di 268,80 al chirografo).
    Quale comportamento tenere nelle seguenti ipotesi:
    a - il professionista dichiara di aver chiuso la partita iva e si rifiuta di riaprirla e di emettere fattura (eventualmente perchè impossibilitato in quanto pubblico dipendente non autorizzato ad esercitare)
    b - il professionista ha modificato regime fiscale divenendo forfettario;
    c - il professionista è deceduto e gli eredi non vogliono riaprire la sua partita iva per emettere fattura
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/01/2020 10:29

      RE: RIPARTO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI

      a) Se il professionista non emette la fattura, il Curatore è soggetto alla sanzione stabilita dalla prima parte dell'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997: "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge... da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250".

      Per evitare tale sanzione non può che fare ciò che stabilisce il prosieguo della disposizione citata: "sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

      Per quanto riguarda l'attuale posizione di dipendente pubblico del professionista, non siamo esperti della materia ma riteniamo che la riapertura della posizione IVA al solo fine di emettere la fattura, se ben illustrata all'ente datore di lavoro, possa essere senza conseguenze in capo a esso.


      b) Riteniamo che, a seguito della comunicazione del cambi di regime, semplicemente non gli debba essere pagata l'IVA; per "far tornare i conti" ci pare indispensabile richiedere a tutti i professionisti ammessi al passivo il loro attuale regime fiscale, in modo da poterne tener conto in sede di predisposizione del piano di riparto.


      c) Non vediamo alternativa a quanto descritto al precedente punto "a".
      • Ciriaco Morano

        Avellino
        17/01/2020 12:00

        RE: RE: RIPARTO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI

        Ringrazio per la risposta che condivido e chiedo una ultima precisazione in merito agli eredi di un professionista che non ha mai posseduto partita iva perché associato in una ATP. Ritenete che la fattura possa essere emessa dalla ATP?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          04/02/2020 10:06

          RE: RE: RE: RIPARTO IN FAVORE DI PROFESSIONISTI

          Se il professionista non ha mai avuto partita IVA, con ogni probabilità anche l'istanza di ammissione al passivo era stata effettuata a nome della ATP, o comunque essa era stata espressamente menzionata; riteniamo quindi che sotto il profilo fiscale non vi siamo problemi.