Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

rivalutazione monetaria e interessi

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    08/10/2020 10:53

    rivalutazione monetaria e interessi

    mi accingo a valutare il riparto è presente con privilegio e munito di ipoteca credito da lavoro derivante da sentenza il credito è pari a 10 m stipendi e tfr.
    il creditore chiede la rivalutazione e gli interessi
    -"Gli artt. 54 e 55 L.F., dispongono che per i crediti privilegiati non opera la sospensione della maturazione degli interessi, la quale prosegue sino alla data di deposito del progetto di riparto, allorquando questo preveda una soddisfazione (seppur parziale) delle ragioni creditorie
    "la C.cass dispone che "E' pertanto costituzionalmente illegittimo il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 59, anche in relazione all'art. 429 c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo". 3. Ne consegue che, ove si trattasse di credito fatto valere direttamente dal lavoratore nei confronti del fallimento, il privilegio sarebbe sottoposto, dopo i citati interventi della Corte Costituzionale, alle regole di cui sopra: il privilegio coprirebbe gli interessi maturati fino alla vendita (ai sensi della norma generale di cui all'art. 2749 cod. civ.), nonchè la rivalutazione maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo"

    Chiedo Vostro illustre parere in merito
    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/10/2020 19:38

      RE: rivalutazione monetaria e interessi

      Esatto.
      Il credito del dipendente, sia che venga ammesso in via privilegiata ex art. 2751bis m. 1 c.c., che in via ipotecaria (o con entrambe le collocazioni) per aver il creditore iscritto ipoteca su un bene del debitore datore di lavoro, va rivalutato, d'ufficio, sino alla data di esecutività dello stato passivo, giusto intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 20/04/1989, n. 204).
      Per quanto riguarda gli intessi post fallimentari, invece gli effetti cambiano a seconda che prenda in considerazione la posizione ipotecaria o quella privilegiata.
      Mel primo caso, essendo il credito assistito da una prelazione speciale il decorso degli interessi legali non può protrarsi oltre la vendita del bene gravato; ed infatti l'art. 2855 c.c. dispone, al terzo comma che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.
      Nel caso di ammissione privilegiata, il trattamento degli interessi è regolamentato dall'art. 2749 c.c., il quale, al terzo comma, contiene una norma simile a quella di cui sopra, prevedendo che "gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita. Quest'ultima precisazione sicuramente e facilmente applicabile in caso di privilegio speciale, aveva creato non pochi problemi interpretativi nel caso di privilegio generale (quale quello dei dipendenti) nell'ambito fallimentare allorquando i beni mobili del fallito non fossero stati venduti unitariamente ma a in vari lotti distanziati nel tempo. Con la riforma del 2006 questo aspetto è stato risolto con una modifica, in campo fallimentare (l'art. 2749 c.c. si applica a tutte le esecuzioni, anche individuali) introducendo un periodo finale nell'ult. comma dell'art. 54 l. fall. secondo cui "per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
      Zucchetti SG srl