Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale e imputazione spese

  • Stefano Simeone

    Reggio Emilia (RE)
    09/06/2022 12:57

    Riparto finale e imputazione spese

    Gentilissimi,
    avrei bisogno di un Vostro parere, nonché di quello dei Colleghi Curatori, in merito alla seguente questione.
    Fallimento di una srl priva di beni immobili.
    Per semplificare:
    - attivo 100, di cui 70 derivante da vendita beni mobili e 30 da recupero crediti;
    - spese totali 80, di cui 60 per spese strettamente collegate ai beni mobili venduti (es. transazione e riconoscimento di somme al rivendicante del bene venduto, spese legali per l'opposizione allo stato passivo operata dal rivendicante, spese di perizia etc) e 20 spese generali (spese consulenti, curatore, spese bancarie etc);
    - tra i creditori ammessi al passivo, due hanno privilegio speciale sui beni mobili ex art. 2755 c.c.

    In questo contesto, devo predisporre il progetto di riparto finale (nessun riparto parziale eseguito).
    Come noto, l'art. 111 ter L.F., dispone:
    - co. 1 e 2 di tenere distinte esclusivamente le masse attive immobiliari e mobiliari (rientrando in quest'ultima qualsiasi utilità non immobiliare);
    - co. 3 di tenere un conto autonomo per la vendita (tra l'altro) di beni mobili oggetto di pegno o privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e uscite di carattere specifico (...).

    Ciò premesso, mi chiedo come dovrei poter procedere con l'imputazione delle spese sostenute ai fini della ripartizione dell'attivo residuo, che potrebbe avvenire secondo i due scenari sotto riportati:
    1)
    tenuto conto di quanto disposto dall'art. 111 ter co. 3 L.F., che specifica come procedere in ipotesi di esistenza di creditori con privilegio speciale:
    - unica massa attiva di 100, pur mantenendo il ricavato di 70 a parte, poiché derivante dalla vendita dei beni oggetto di privilegio;
    - imputazione delle spese di 60 (strettamente ricollegabili alla vendita di beni mobili) oltre la quota del 70% delle spese generali (corrispondente a 14), per un totale di 74, esclusivamente al ricavato di 70;
    - imputazione delle residue spese di 6 al ricavato diverso dalla vendita dei beni mobili, a cui vanno imputate anche le residue spese specifiche della vendita di beni mobili non coperte dal ricavato.
    In conseguenza, l'attivo residuo è 0 destinato ai creditori con privilegio speciale mobiliare e l'attivo di 20 viene distribuito a tutti i creditori secondo gli ordini di privilegio.

    2)
    tenuto conto di quanto disposto dall'art. 111 ter co. 1 e 2, che distingue esclusivamente tra massa attiva immobiliare e mobiliare (nell'ultima rientrando anche l'attivo da recupero credito)
    - unica massa attiva di 100, pur mantenendo il ricavato di 70 a parte, poiché destinato ai creditori con privilegio speciale mobiliare;
    - imputazione delle spese di 80 indistintamente alla massa attiva di 100 e residuo importo attivo 20;
    - attribuzione ai creditori pignoratizi di 14 (70% dell'attivo residuo) e di 6 da distribuire agli altri (30% dell'attivo residuo).

    A mio avviso è corretta l'ipotesi 1, proprio in virtù del co. 3 dell'art. 111 ter L.F., che integra quanto disposto dai primi 2 commi, per l'ipotesi specifica di esistenza di creditori con privilegio speciale, ma vorrei sapere la Vostra opinione ed eventualmente se conoscete precedenti giurisprudenziali a conferma della soluzione ritenuta corretta.

    Ringrazio e saluto cordialmente.
    Stefano Simeone

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/06/2022 17:28

      RE: Riparto finale e imputazione spese

      E' corretta l'ipotesi sub 1) che attua la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 111ter, per il quale le spese speciali vanno addebitate ai singoli beni cui si riferiscono (60) e quelle generali (20) distribuite proporzionalmente tra tutti i beni esistenti, nel caso sono beni mobili. E' giusto, quindi tenere distinto il ricavato dalla vendita da quello del recupero crediti, benchè si tratti sempre di attivo mobiliare, proprio per eseguire dette imputazioni delle spese specifiche.
      Dopo aver depurato il ricavato della liquidazione dalle spese specifiche e generali, il residuo costituisce l'attivo ripartibile seguendo l'ordine dei privilegi e nella graduatoria al primo posto è proprio il privilegio ex art. 2755 c.c. che, sebbene qualificato espressamente come privilegio speciale, nel tempo ha assunto una dimensione più ampia in quanto alcune spese di giustizia sono riferibili a singoli beni (ad esempio quelle di esecuzione che gravano sul o sui beni pignorati sui quali è stato effettuato il pignoramento, nel mentre in altri casi si estende a tutti i beni mobili, come quando la Cassazione ha attribuito il privilegio ex art. 2755 c.c. al credito per le spese dell'istanza di fallimento. Di conseguenza, prima di saltare i creditori con privilegio ex art. 2755 c.c., va accertata la il tipo di privilegio e la sua estensione.
      Zucchetti SG srl