Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    29/03/2024 20:02

    Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

    Espongo il seguente caso.
    Alcuni crediti di agente di commercio e di professionista vengono ammessi allo stato passivo sulla base di note proforma per le loro prestazioni eseguite anteriormente alla dichiarazione di fallimento ma non ancora fatturate.
    I creditori ammessi cedono successivamente il loro credito a soggetto persona fisica, non esercente alcuna attività professionale o d'impresa.
    Il curatore provvede alla rettifica dello Stato passivo ex art. 115 L.F. sostituendo i creditori cedenti con il cessionario.
    Al momento del riparto e del conseguente pagamento al creditore cessionario, persona fisica, chi deve emettere la fattura per il credito pagato?
    Il cedente al momento della cessione del credito o successivamente? Il cessionario previa apertura di apposita partita iva? Il fallimento con autofattura? Ci sono indicazioni dell'Agenzia Entrate?
    Ringrazio sin d'ora per la risposta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/04/2024 21:21

      RE: Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

      La questione è affrontata, per una fattispecie ancor più complessa (il creditore originario era fallito prima del pagamento del corrispettivo) dalla Risposta a interpello n. 163 del 8/3/2021.

      Tale Risposta parte dalla pacifica considerazione (che quindi è la risposta al quesito di cui ci stiamo occupando) che la fattura deve essere emessa dal prestatore d'opera / creditore originario, anche se ha ceduto il suo credito.

      Tale emissione può essere effettuata al momento della cessione, in tal modo "liberando" il creditore originario da tale obbligo (ma costringendolo a versare in quel momento l'IVA sull'intero importo del suo credito), ovvero al momento dell'incasso da parte del cessionario di tale credito (e quindi versando l'IVA solo in tale successivo momento, e sulla sola parte di credito effettivamente riscossa).
    • Fabio Mora

      Porto S.Giorgio (FM)
      10/06/2024 21:28

      RE: Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

      Con riguardo al caso affrontato, in fase di emissione della fattura da parte del creditore (originario) cedente, trattandosi di provvigioni, si è posto il problema di chi dovesse subire la trattenuta della ritenuta di acconto e ricevere la conseguente certificazione della ritenuta versata: il creditore cedente che emette la fattura oppure il creditore cessionario a cui sarà effettivamente corrisposta la somma per il credito acquistato?
      • Fabio Mora

        Porto S.Giorgio (FM)
        24/06/2024 12:46

        RE: RE: Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

        Salvo errori, non è stata fornita risposta al quesito precedente che ripropongo di seguito:

        Con riguardo al caso affrontato nel primo quesito (Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente), in fase di emissione della fattura da parte del creditore (originario) cedente, trattandosi di provvigioni, si è posto il problema di chi dovesse subire la trattenuta della ritenuta di acconto e ricevere la conseguente certificazione della ritenuta versata: il creditore cedente che emette la fattura oppure il creditore cessionario a cui sarà effettivamente corrisposta la somma per il credito acquistato?
        Grazie
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          25/06/2024 16:04

          RE: RE: RE: Emissione della fattura in caso di cessione del credito di professionista/agente

          Le disposizioni di legge da considerare sono tre:

          - l'art. 6, comma 2, del T.U.I.R.: "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".

          - l'art. 25, comma 1, del D.P.R. 600/73: "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono ... compensi ... per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché ... rese a terzi ... devono operare all'atto del pagamento una ritenuta .. a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti"

          - l'art. 25-bis, comma 1, del D.P.R. 600/73, in base al quale "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 ... i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni ... inerenti a rapporti di ... agenzia, ... devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti"


          Di conseguenza (nella domanda si parla solo di provvigioni, ma siccome nell'intervento precedente si parlava anche di professionisti, affrontiamo entrambe le casistiche, dato che le differenze sono minime):

          - il professionista, soggetto a IRPEF per cassa, ha conseguito reddito imponibile al momento della cessione del credito e in tale momento quindi il corrispettivo ricevuto era soggetto a ritenuta d'acconto

          - l'agente, titolare di reddito d'impresa e quindi soggetto a IRPEF per competenza, ha determinato il suo reddito imponibile per competenza e quindi sulla base del momento di ultimazione della prestazione, ma era anch'egli soggetto a ritenuta nel momento della cessione del credito

          - in entrambi i casi, siccome cessionario del credito è una persona fisica, che quindi non fa parte de "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23", la ritenuta, allora, non doveva essere operata.


          Il problema si pone ora, perché il Curatore, nel momento in cui paga, sta indubbiamente "corrispondendo compensi di lavoro autonomo o provvigioni", ancorché non a chi ha fornito tali prestazioni ma al cessionario dei relativi crediti, quindi a nostro parere, basandosi sulla lettera della legge, la ritenuta parrebbe dovuta.

          Abbiamo usato il condizionale perché:

          - non vi sono prese di posizione ufficiali sulla questione, essendosi i vari approfondimenti fermati al primo momento, quello della cessione del credito

          - nella dottrina che siamo riusciti a reperire, viene spesso dato per scontato che, essendo il compenso già stato assoggettato a ritenuta il primo passaggio, non sussista tale obbligo al passaggio successivo

          - il fatto (e questa parrebbe la base più solida a sostegno di tale ultima tesi) che quando parla di lavoro autonomo la legge parli di "IRPEF dovuta dai percipienti" e quando parla di provvigioni "dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti", potrebbe significare che la legge considera solo il primo passaggio (il prestatore d'opera è soggetto a IRPEF, l'agente può essere soggetto sia a IRPEF che a IRPEG, ora IRES).

          Non ci pare però che nessuno di tali argomenti sia sufficientemente "tranquillizzante"; quantomeno per prudenza suggeriremmo quindi di assoggettare il pagamento a ritenuta: il percipiente la recupera comunque in dichiarazione quindi l'eventuale danno è irrisorio, e sul fronte di ogni eventuale controllo non si rischia una sanzione.