Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Incapienza del valore di realizzo dell'immobile rispetto all'IMU dovuta dalla procedura

  • Stefano Pasquali

    Savona
    09/02/2026 23:22

    Incapienza del valore di realizzo dell'immobile rispetto all'IMU dovuta dalla procedura

    In un fallimento vecchio rito in via di chiusura mi trovo in questa situazione.

    Attivo mobiliare: 50 (derivante dal realizzo di crediti)
    Attivo immobiliare: non ancora liquidato (dopo 10 tentativi di vendita)
    Spese specifiche della massa immobiliare, già sostenute: 20 (spese peritali, pubblicitarie, assicurative e manutentive)
    Spese generali, già sostenute: 10
    Liquidità disponibili: 20

    E' pervenuta offerta di acquisto per gli immobili per 40. L'IMU che graverebbe sulla procedura in caso di vendita sarebbe di entità superiore l ricavato della vendita.

    Per definire la posizione da assumere al riguardo di detta offerta, è dirimente stabilire se ai fini dell'assolvimento del tributo (1) rilevino solo le risorse rivenienti della vendita degli immobili cui afferisce o (2) se si debba attingere all'intero attivo liquidato.

    Nel primo caso (1) il credito prededucibile per IMU, avente natura chirografaria (il privilegio ex art. 2752 comma 4 non ha collocazione sussidiaria), verrebbe soddisfatto nei limiti del realizzo immobiliare residuato (pari a 20, corrispondente alla differenza tra 40 e 20) e dopo le ulteriori prededuzioni anteposte (per spese di giustizia, quali sono da considerare le quote riferibili alla massa immobiliare del compenso al curatore e delle altre spese generali).

    Nel secondo caso (2) il credito prededucibile per IMU troverebbe sfogo anche sull'attivo mobiliare, rispetto al quale assumerebbe natura privilegiata ex art. 2752 comma 4. Pertanto, concorrerebbe, in via prededucibile privilegiata, anche alla ripartizione di 50, al netto della parte destinata al soddisfacimento delle prededuzioni anteposte (per spese di giustizia, quali sono da considerare le quote riferibili alla massa mobiliare del compenso al curatore e delle altre spese generali).

    Sull'argomento emerge una dicotomia tra le disposizioni di matrice tributaria e quelle della disciplina concorsuale.

    In effetti, fa propendere per la prima soluzione la sentenza della Corte di Cassazione n. 18882/2022, che ricomprende l'IMU tra le «uscite di carattere specifico» contemplate dall'art. 111-ter, comma 3, L.F., con la conseguenza che, a differenza di quelle di carattere generale, che gravano proporzionalmente sull'intero attivo, il tributo graverebbe esclusivamente sul realizzo dell'immobile cui si riferisce.

    Al contempo, induce alla soluzione opposta l'art. 1, comma 768, della Legge n. 160/2019, così come, in precedenza, l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92, come risultante dalla modifica introdotta dall'art. 1 della legge n. 296/2006. Appare significativo, infatti, che dette disposizioni non riportino l'inciso presente nell'originaria versione dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/92, secondo il quale l'imposta era "prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita".

    Vi sono grato di un vostro parere.

    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

    Stefano Pasquali
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/02/2026 18:42

      RE: Incapienza del valore di realizzo dell'immobile rispetto all'IMU dovuta dalla procedura

      Noi già in altre occasioni abbiamo condivido la tesi di Cass. n. 18882 del 2022 secondo la quale "In base alla lettura combinata della l. fall., artt. 111, 111-bis e 111-ter, l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma della l. fall., art. 111-ter, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca". La chiarezza delle argomentazioni addotte e la lucida esegesi degli artt.111, 111bis e 111ter l. fall., nonché la natura dell'IMU ci fanno optare per per la soluzione sub 1 da lei proposta.
      Zucchetti SG srl