Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

FALLIMENTO: Piano di ripartizione finale

  • Giuseppe Di Trento

    LATINA
    23/03/2023 12:08

    FALLIMENTO: Piano di ripartizione finale

    Il terzo comma dell'art. 111 ter, stabilisce che "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".
    QUESITO: ho realizzato attivo dalla vendita di un unico bene immobile gravato da ipoteca incamerando 500. Oltre al mio compenso, quale curatore fallimentare (che ritengo sia qualificato quale spese di giustizia), devo pagare il legale che ha rappresentato la curatela nel "giudizio di reclamo innanzi la Corte d'Appello ex art. 18 l.f." e nelle fasi successive fino alla Cassazione avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale ed un altro legale per un giudizio di opposizione allo stato passivo.
    Premesso che, come noto, i creditori garantiti da ipoteca prevalgono sui crediti prededucibili, a meno che questi ultimi si riferiscano ad attività volte ad amministrare o a liquidare i beni oggetto di garanzia, poiché come appare non ho massa mobiliare, come posso calcolare la quota parte delle spese generali da far gravare comunque sul bene assoggettato a garanzia reale? Se il rapporto è dato dall'entità della singola massa attiva e il totale delle entrate realizzate dalla procedura, cioè nel mio caso 300/300 posso addebitare il 100% di tali spese al creditore ipotecario? E l'IMU al comune?
    Saluto e ringrazio anticipatamente per la cortese risposta.
    dott. Giuseppe Di Trento
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2023 10:31

      RE: FALLIMENTO: Piano di ripartizione finale

      Lei ha giustamente richiamato il terzo comma dell'art. 111 ter l. fall. che le offre la risposta ai suoi quesiti, dal momento che le varie voci di cui parla sono spese di procedura che vanno detratte dal ricavato- mobiliare e immobiliare, libero o gravato da garanzie reali- per determinare il netto distribuibile ai creditori, e su questo opera il principio della prevalenza dell'ipoteca sulle prededuzioni di cui al secondo comma dell'art. 111bis.
      La regola posta dal comma terzo dell'art. 111ter è che le spese specifiche vanno imputate al o ai beni cui si riferiscono (ad esempio la spesa dello stimatore, l'Imu) e le spese generali vanno proporzionalmente distribuite sull'intero attivo, con la conseguenza che se questo è formato, come nel caso, soltanto dall'immobile, è questo che risente delle spese specifiche allo stesso e delle spese generali, con esclusione, quindi delle spese specifiche ad altro bene non più esistente o non liquidato ecc.
      Nella specie sia la spesa per compenso del curatore che quella dei due legali sono da considerare spese generali, nel mentre l'IMU del periodo concorsuale è una spesa specifica all'immobile (riteniamo invero che si tratti dell'IMU sull'immobile venduto), e di conseguenza gravano tutte sul ricavato immobiliare. Poiché questo non è sufficiente a soddisfare tutte queste spese, va effettuata una graduazione dei crediti prededucibili in base ai privilegi di cui ciascuna voce di credito gode, al fine di formare un ordine da seguire nei pagamenti,. Procedendo in tal senso, al primo posto va collocato il credito per compenso curatore, considerato spesa di giustizia e pariteticamente le altre spese di giustizia (spese anticipate dallo Stato, prenotate a debito, canone Fallco, ecc.), al secondo posto il credito per compenso legali, che gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., e infine il credito IMU che gode del privilegio di grado ventesimo.
      Zucchetti SG srl