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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Partecipazione al riparto di credito pignoratizio compensato
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Marino Cinganotto
CAORLE (VE)06/09/2024 08:41Partecipazione al riparto di credito pignoratizio compensato
In data anteriore al fallimento la società successivamente fallita (oltre un anno dopo) costituiva a favore di una banca un pegno su un conto corrente, acceso presso la banca stessa, a garanzia dell'eventuale mancato rientro dell'affidamento per sconto e/o anticipazioni di effetti/fatture s.b.f. regolate su altro conto aperto presso la medesima.
Nel contratto di pegno era espressamente richiamato il diritto della banca alla compensazione del saldo con le posizioni passive presso la medesima.
Intervenuto il fallimento, la banca otteneva l'ammissione al passivo dei propri crediti, fra cui quello del conto sbf, coperto in parte dal privilegio pignoratizio, trattenendo altresì la somma (alla mia richiesta di versarla alla procedura opponeva un rifiuto, sulla base della sua qualificazione di pegno irregolare, e, inoltre, in virtù della clausola di compensazione, citando la sentenza Cass., sez. I, n. 24865/14; soluzione non contestata).
Nel predisporre il riparto finale mi pongo il quesito se considerare o meno la somma pignorata compresa nell'attivo della procedura.
In caso affermativo, essa dovrebbe partecipare in quota alle spese generali di procedura, che porrebbe il problema del relativo recupero di fronte ad un rifiuto della banca.
Personalmente opterei per la non considerazione, proprio per l'esistenza della clausola di compensazione nel contratto, non trattandosi in realtà di attivo realizzato, né di credito recuperabile.
Ne conseguirebbe l'esclusione dal riparto del credito privilegiato ammesso, per la somma corrispondente, ma anche dallo stato passivo, pur se a puro titolo informativo (l'attivo realizzato coprirà parzialmente i soli crediti privilegiati ante I grado).
VI chiedo cortesemente se la soluzione prospettata sia corretta.
MARINO CINGANOTTO-
Zucchetti SG
Vicenza06/09/2024 19:59RE: Partecipazione al riparto di credito pignoratizio compensato
Dalla descrizione fatta noi capiamo che la somma portata dal conto corrente su cui è stato costituito il pegno a garanzia dell'affidamento per sconto e anticipazioni effetti e fatture regolato su altro conto è stata già utilizzata dalla banca mediante compensazione tra il suo debito restitutorio dell'importo del pegno irregolare e il proprio credito per il mancato adempimento da parte del cliente delle obbligazioni garantite dal pegno; ne desumiamo anche, da quanto dall'esito del giudizio di verifica, che questa impostazione è stata accolta anche in sede di verifica del passivo, ove la banca dovrebbe essere stata ammessa per la differenza del suo maggio credito.
Se le cose stanno così, il problema di come considerare la somma oggetto della garanzia non si pone in quanto la stessa è stata già utilizzata dalla banca a parziale estinzione del suo credito, per cui detta somma non è mai entrata nell'attivo fallimentare, né è calcolata nel passivo.
Se le cose non stanno come ipotizzato, sia così gentile da spèiegarci cosa è accaduto e, in particolare quale è stata la domanda e l'ammissione della banca al passivo, che avendo efficacia di giudicato interno al concorso, regola le successive attività del riparto.
Zucchetti SG srl-
Marino Cinganotto
CAORLE (VE)12/09/2024 11:33RE: RE: Partecipazione al riparto di credito pignoratizio compensato
Innanzitutto Vi ringrazio per la pronta risposta e mi scuso se replico solo ora.
La sostanza è che la banca ha di fatto compensato la somma, rifiutando, dopo l'approvazione dello stato passivo, di consegnarmela; pertanto essa non è mai stata appresa all'attivo, ma lo stato passivo riporta tuttora l'ammissione del corrispondente credito in privilegio pignoratizio.
Riterrei, per quel credito, di dare notizia nella presentazione del riparto dell'avvenuta compensazione.
Vi ringrazio e saluto cordialmente.
Marino Cinganotto-
Zucchetti SG
Vicenza12/09/2024 20:16RE: RE: RE: Partecipazione al riparto di credito pignoratizio compensato
Ritualmente dovrebbe chiedere la revocazione del credito ammesso per la parte compensata; in mancanza, ma è più semplice rinviare al riparto al momento del riparto il calcole dell'effettivo credito detraendo da quello ammesso l'importo compensato. Il rischio che il creditore possa in quella sede impugnare il progetto di riparto pretendendo il pagamento dell'intero credito ammesso è molto relativo perché significherebbe l'ammissione della mancata compensazione, per cui la procedura potrebbe, in tal caso, chiedere il pagamento della somma a proprio credito.
Zucchetti SG srl
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