Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale

  • Maria Luisa Baroni

    Perugia
    24/01/2020 17:00

    Riparto finale

    Mi trovo a disporre un piano di riparto finale nell' ambito di un fallimento dove i beni della società fallita e del socio accomandatario fallito sono stati venduti mediante aste promosse da esecuzioni immobiliari attivate prima della dichiarazione di fallimento.
    Il soggetto che ha promosso le due esecuzioni immobiliari si è insinuato nei due fallimenti per l'intero importo con la collocazione di crediti ante primo grado per crediti pignoratizi che occupano, il primo posto dopo aver soddisfatto le spese in prededuzione. Nelle vendite dei beni sopraindicati il creditore pignoratizio, è stato soddisfatto, ma non per l'intero importo. Una parte del ricavato è stato attribuito al fallimento. Ora a questo punto nell'eseguire il riparto finale ed avendo nell'elenco dei creditori in prima posizione il creditore pignoratizio, perché non soddisfatto per intero il credito e volendo pagare gli altri creditori che si susseguono ho calcolato la percentuale di quanto tale creditore è stato soddisfatto (pari al 15%) e quindi con le risorse messe a disposizione del fallimento posso applicare tale percentuale ai creditori rimanenti fino all'esaurimento della somma disponibile?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2020 20:27

      RE: Riparto finale

      Dovrebbe essere così gentile da spiegare meglio la posizione del creditore che effettuato l'esecuzione giacchè per rispondere alla sua domanda necessita sapere: costui era un creditore preferenziale, eventualmente ipotecario e caso mai ipotecario fondiario? Quando parla di crediti pignoratizi intende fare riferimento a crediti assistiti da pegno o crediti per i quali si è agito esecutivamente effettuando il pignoramento? La distribuzione della somma nell'esecuzione individuale è avvenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento? Come mai una parte di questa somma è stata attribuita al fallimento, sebbene il creditore iniziale non fosse stato integralmente soddisfatto?, Cosa chiede ora esattamente questo creditore nel fallimento e e come giustifica la collocazione ante primo grado? Chi sono i creditori rimanti (ipotecari, pignoratizi, privilegiati, e, in quest'ultimo caso, mobiliari o immobiliari, mobiliari con diritto di collocazione sussidiaria o non, oppure tutti chirografari, per capire se eventualmente somme residue vanno distribuite in proporzione)?
      Noi ci siamo fatti l'idea che il creditore il questione sia un creditore fondiario che abbia continuato l'esecuzione anche dopo l'apertura del fallimento del debitore, il cui curatore è intervenuto nell'esecuzione individuale ottenendo il pagamento delle prededuzioni anteposte all'ipoteca; ma si tratta di una costruzione che non sappiamo quanto corrisponda alla realtà ed, in ogni caso, mancherebbe la conoscenza della parte relativa alle pretese ora avanzate nel fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Luisa Baroni

        Perugia
        27/01/2020 23:35

        RE: RE: Riparto finale

        Ringrazio e rispondo di seguito sommariamente alle Vostre domande
        -il creditore che ha effettuato l'esecuzione è un creditore ipotecario fondiario;
        -per crediti pignoratizi si intende fare riferimento a crediti assistiti da pegno;
        - la distribuzione della somma è avvenuta dopo la vendita del bene pignorato dal creditore fondiario e dopo la dichiarazione del fallimento;.
        - la somma del bene venduto è stata così distribuita: una parte per le spese in prededuzioni della esecuzione, una parte è stato attribuita al creditore pignoratizio, una parte è stata attribuita al fallimento.
        Si nota che anche se l'importo attribuito al fallimento fosse stato dato al creditore fondiario questi non sarebbe stato comunque soddisfatto per l'intero credito.
        - Il creditore pignoratizio nel fallimento chiede l'intero importo che in parte è stato soddisfatto con la vendita dell'immobile nell'esecuzione immobiliare. Tale creditore nella graduatoria del riparto finale del fallimento viene collocato prima di tutti i creditori privilegiati.
        -Con la somma messa a disposizione dall'esecuzione fondiaria e dall'attivo del fallimento si potrà procedere al riparto finale per soddisfare solo una parte dei creditori privilegiati.
        - E' giusta l'idea che Voi dite.
        La domanda è questa : dovendo eseguire il riparto finale del fallimento, per solo i creditori privilegiati con il creditore fondiario soddisfatto al 15% del credito, essendo il primo nella collocazione dei crediti privilegiati, chiedo se posso procedere a soddisfare gli altri creditori privilegiati per il 15%del loro credito, oppure per l'intero credito fino all'esaurimento delle risorse messe a disposizione.


        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/01/2020 20:44

          RE: RE: RE: Riparto finale

          Crediamo che ci sia una imprecisione nei suoi chiarimenti quando dice che per "per crediti pignoratizi si intende fare riferimento a crediti assistiti da pegno" perché questa indicazione non si concilia con il resto della sua esposizione. Invero nella precedente risposta noi avevamo scritto che ci eravamo "fatti l'idea che il creditore il questione sia un creditore fondiario che abbia continuato l'esecuzione anche dopo l'apertura del fallimento del debitore" ed ora ci dice che questa idea era giusta; il che trova conferma nella descrizione che "la somma del bene venduto è stata così distribuita: una parte per le spese in prededuzioni della esecuzione, una parte è stato attribuita al creditore pignoratizio, una parte è stata attribuita al fallimento". Quando poi aggiunge che "anche se l'importo attribuito al fallimento fosse stato dato al creditore fondiario questi non sarebbe stato comunque soddisfatto per l'intero credito" e che ora "il creditore pignoratizio nel fallimento chiede l'intero importo che in parte è stato soddisfatto con la vendita dell'immobile nell'esecuzione immobiliare", appare abbastanza chiaro che il creditore c.d. pignoratizio è lo stesso creditore fondiario, con ipoteca sull'immobile venduto, per cui pignoratizio sta ad indicare che il creditore ipotecario ha effettuato il pignoramento.
          Partiamo quindi da questa ipotesi che il creditore fondiario, che ha continuato l'esecuzione (iniziata con il pignoramento) in pendenza del fallimento del debitore, sia stato parzialmente soddisfatto nell'esecuzione immobiliare e si è insinuato al passivo del fallimento per l'intero credito.
          L'insinuazione è corretta in quanto nel passivo fallimentare il creditore fondiario deve far valere il suo intero credito 8indipendentemente da quanto ha percepito in sede esecutiva) perché deve essere accertato l'importo che quel creditore avrebbe diritto a pretendere nel fallimento, ove non avesse agito con l'espropriazione singolare. Facendo un esempio che meglio chiarisce il concetto, ipotizziamo che il creditore fondiario A, con ipoteca su un immobile X, venduto nell'esecuzione immobiliare per 700, venga ammesso al passivo per il credito di 1000; a questo punto bisogna calcolare questo credito per quale importo sarebbe soddisfatto nel fallimento e per fare questo bisogna calcolare le spese della procedura fallimentare, diverse da quelle che già sono state valutate nell'esecuzione o assegnate alla curatela (le spese specifiche sul bene probabilmente sono state già tutte calcolate e detratte in sede esecutiva, nel mentre potrebbero residuare spese generali, quali il compenso del curatore, che gravano proporzionalmente anche sul bene ipotecato), inoltre bisogna calcolare se vi sono crediti privilegiati immobiliari insinuati al passivo che, a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c. prevalgono sulle ipoteche. Ammettiamo che queste spese ammontino a 200, questo vuol dire che la somma che nel fallimento sarebbe stata assegnata in via ipotecaria al creditore sarebbe stata di 500 (700- 200) e questo importo va raffrontato con quanto il creditore A ha effettivamente ricevuto in via provvisoria nell'espropriazione immobiliare. Se ha ricevuto meno di 500, ad esempio 400, egli ha diritto a partecipare ai riparti per la differenza di 600, ma non più in via ipotecaria, perché il ricavato del bene ipotecato è stato già esaurito, ma in chirografo, giusto il disposto dell'art. 54 l.fall.; se ha ricevuto più di detto importo deve restituire il surplus al fallimento, salvo sempre a partecipare ai riparti per il residuo in via chirografaria. L'ipoteca, infatti è una garanzia reale specifica su uno o più beni immobili (come risultanti dalla iscrizione) e su questo bene soltanto il creditore ipotecario può far valere la preferenza ipotecaria, soccombendo solo alle spese prededuttive e ai pochi privilegi immobiliari prioritari sull'ipoteca; soddisfatti questi, il ricavato dall'immobile ipotecato va attribuito al creditore ipotecario fino ad esaurimento del suo credito e solo l'eventuale residuo può essere messo a disposizione degli altri creditori; pertanto se l'ipotecario non viene integralmente soddisfatto, non si possono pagare gli altri creditori 8eccetto quelli indicati) con il ricavto dall'immobile gravato.
          Zucchetti Sg srl