Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto parziale dipendenti - imputazione dei pagamenti e surroga INPS

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    23/11/2022 14:51

    riparto parziale dipendenti - imputazione dei pagamenti e surroga INPS

    Chiedo il vostro autorevole parere sul caso di seguito delineato.
    Mi accingo a predisporre in un fallimento un primo piano di riparto parziale che vedrà la distribuzione della somma complessiva di euro 100.000 in favore dei dipendenti che vantano privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c..
    I lavoratori complessivamente vantano crediti per 200.000 euro, di cui euro 100.000 per TFR ed euro 100.000 per mensilità arretrate non rientranti fra quelle coperte dal fondo di garanzia dell'INPS (in quanto anteriori rispetto alle ultime tre mensilità).
    Il lavoratori mi chiedono di imputare le somme pagate in base al riparto di euro 100.000 integralmente alle mensilità arretrate, non corrispondendo nulla a titolo di TFR. In questo modo loro potranno azionare sui restanti 100.000 euro il fondo di garanzia ed avere pertanto la certezza di essere pagati per intero.
    A me pare modalità arbitraria, che fa ricadere sull'INPS integralmente il rischio di una futura incapienza.
    Pertanto io pagherei euro 100.000 di cui euro 50.000 per TFR ed euro 50.000 per emolumenti.
    Quella richiesta dai dipendenti è a vostro avviso una modalità lecita? mi sapreste citare una norma o un orientamento dottrinale a supporto?
    grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2022 19:37

      RE: riparto parziale dipendenti - imputazione dei pagamenti e surroga INPS

      Lei ha ragione nel dire che la pretesa dei dipendenti è arbitraria. Invero, l'art. 2751-bis n. 1 c.c. non effettua alcuna graduazione né pone un ordine di precedenza tra le varie voci alle quali è attribuito il privilegio, per cui sia i crediti per le retribuzioni dovute sia quelli relativi ad indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro si trovano nella stessa posizione e partecipano, pertanto, in proporzione alla distribuzione dell'attivo, giusto il disposto dell'art. 2782 c.c.. Una diversa collocazione del credito per TFR rispetto agli altri crediti lavorativi è contenuta soltanto nel primo comma dell'art. 2776 c.c. con riferimento alla collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare; ma proprio tale norma evidenzia che lì dove il legislatore ha voluto creare una preferenza nell'ambito delle varie voci di credito del lavoratore lo ha fatto espressamente, dal che esce rafforzata la convinzione che, al di fuori della collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare, tutti i crediti assistiti dallo stesso privilegio vanno trattati allo stesso modo.
      Sono principi intuitivi che discendono dalle norme citate, che trovano riscontro nella giurisprudenza risalente che ha affermato che " Nel caso di fallimento del datore di lavoro, ove le somme indicate nel piano di riparto siano insufficienti a soddisfare integralmente i crediti vantati dal lavoratore, le stesse devono essere imputate - a norma del combinato disposto degli art. 2751 bis c.c. (che attribuisce privilegio generale sui mobili, fra l'altro, ai crediti concernenti le retribuzioni dovute al prestatore di lavoro subordinato senza distinguere i crediti a seconda della data di maturazione), 2782 comma 1 c.c. (a norma del quale i crediti ugualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo) e 111 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (che stabilisce che il pagamento dei crediti ammessi con prelazione deve avvenire secondo l'ordine assegnato dalla legge) - alla soddisfazione pro quota di tutti i crediti retributivi del prestatore di lavoro, non rilevando la data di maturazione degli stessi" (Cass. 21/02/1997, n.1586; Cass. n. 7933/1996; ecc.).
      Gli stessi principi sono stati affermati con riferimento al rapporto tra l'Inps che si è surrogato per l'anticipazione del TFR e delle tre mensilità e i residui crediti del lavoratore, ove entra in ballo anche l'art. 1203 c.c. e la legge l. 29 maggio 1982 n. 297, per affermare che l'Inps, prendendo, attraverso la surroga, la medesima posizione del lavoratore, partecipa al riparto per gli importi anticipati proporzionalmente con le altre voci non anticipate che competomo ai lavoratori.
      Zucchetti SG srl