Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

privilegio ex art 8 bis legge 33/2015 (mediocredito) e creditore ipotecario

  • Elisa Rossi

    FORLI' (FC)
    02/12/2020 16:16

    privilegio ex art 8 bis legge 33/2015 (mediocredito) e creditore ipotecario

    Si chiede conferma che il privilegio definito ex art 8 bis della legge 33 del 23/03/2015 non prevalga sul creditore ipotecario.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2020 19:06

      RE: privilegio ex art 8 bis legge 33/2015 (mediocredito) e creditore ipotecario

      Il problema da lei posto non sussiste. Invero, il comma terzo dell'art. 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella l. n. 33/2015, prevede che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi".
      Come si vede il privilegio in questione è un privilegio mobiliare; si può discutere se speciale o generale (noi optiamo per questa seconda soluzione) ma è indiscusso che l'oggetto del privilegio sono i beni mobili, tant'è che la norma ne fissa la collocazione nell'ambito della graduatoria dei privilegi mobiliari posizionandolo subito dopo i privilegi per spese di giustizia e quelli previsti dall'art. 2751-bis; l'ipoteca, invece colpisce i beni immobili e non ha quindi possibilità di trovarsi in conflitto con il citato privilegio neanche in via sussidiaria perché tale privilegio non gode della collocazione sussidiaria sugli immobili.
      Per la verità la formula della norma richiamata non brilla per chiarezza, specie lì dove fa salvi "i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi", da intendere per le prelazioni riguardanti gli stessi beni mobili sui quali cade il privilegio. Ad ogni modo seppur si volesse ritenere che questo inciso comprenda anche le prelazioni sugli immobili, quale l'ipoteca, esso non farebbe altro che sottolineare che il privilegio in questione non prevale sulle ipoteche, quale eccezione al principio di cui al secondo comma dell'art. 2748 c.c., che, nel regolare i rapporti tra privilegi immobiliari e ipoteche, stabilisce che " creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente"; l'inciso richiamato sarebbe (in questa interpretazione ipotetica) la diversa disposizione di legge.
      Zucchetti SG srl
    • Cristiano Del Torre

      Busto Arsizio (MI)
      05/06/2024 13:04

      RE: privilegio ex art 8 bis legge 33/2015 (mediocredito) e creditore ipotecario

      buongiorno,
      pongo il seguente quesito.
      nell'imminenza di un riparto finale, ho un creditore prededucibile per canoni di locazione maturati in corso di fallimento (è stato necessario lasciare i beni nell'immobile nell'attesa della vendita) e due creditori ex art. 8 bis Legge 33/2015 (Mediocredito).
      si chiede se il prededucibile sia da considerarsi di rango superiore (o meno) rispetto ai creditori ex Legge 33/2015.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/06/2024 13:26

        RE: RE: privilegio ex art 8 bis legge 33/2015 (mediocredito) e creditore ipotecario


        Il credito per canoni di locazione maturato durante il fallimento discende dal rapporto di locazione intercorso tra le parti, pendente al momento dell'apertura della liquidazione e continuato dal curatore fino al recesso, per cui, per questa fase ultima va soddisfatto in prededuzione. Orbene le prededuzioni vanno soddisfatte prima dei crediti privilegiati, per quanto alto sia il privilegio, giusto l'ordine dettato dal comma 1 dell'art. 111 l. fall.
        Zucchetti SG srl