Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

COMPENSO FINALE DEL CURATORE

  • Paolo Boschetti

    ROMA
    10/06/2022 16:14

    COMPENSO FINALE DEL CURATORE

    Al termine della procedura fallimentare è risultato che il Curtore ha percepito acconti superiodi al compenso finale liquidato ex art. 39 l.f.. Deve restituire la differenza?
    • Paolo Boschetti

      ROMA
      10/06/2022 16:23

      RE: COMPENSO FINALE DEL CURATORE

      Si precisa che l'ultimo acconto è stato liquidato nel 2006
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/06/2022 12:55

        RE: RE: COMPENSO FINALE DEL CURATORE

        Se il tribunale ha liquidato un compenso finale che è inferiore agli acconti già corrisposti, riteniamo che la differenza debba essere restituita in quanto si tratterebbe di un indebito a favore del curatore, dato che gli acconti, come precisa l'art. 39 lk. fall. possono essere accordati "sul compenso finale", per cui non possono superare quest'ultimo. Né può valere
        in questo caso il principio della irripetibilità dei pagamenti di cui all'art. 114 l. fall. in quanto questa norma si riferisce ai pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto in favore dei creditori che, appunto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
        Lei giustamente ha rimarcato che l'ultimo acconto le è stato corrisposto nel 2006, per cui sembrerebbe maturata la prescrizione decennale con riferimento ai singoli versamenti, tuttavia all'accoglimento della prescrizione si potrebbero fare due obiezioni che si sovrappongono: che la prescrizione è rimasta sospesa per la durata del rapporto ai sensi del n. 6 o 7 dell'art. 2941 c.c. e che l'azione di ripetizione può essere azionata solo dopo la liquidazione definitiva del compenso, che ha evidenziato l'esistenza di un indebito ripetibile.
        Zucchetti SG srl
        • Paolo Boschetti

          ROMA
          27/06/2022 17:36

          RE: RE: RE: COMPENSO FINALE DEL CURATORE

          Mi permetto di dissentire sommessamente. Preciso che l'acconto che andrebbe restituito riguarda un ex fallito, socio di fatto cui venne esteso il fallimento nell'anno 2003, poi revocato nell'anno 2007
          A parte questo, non sono d'accordo con l'affermazione secondo la quale l'eccedenza degli acconti rispetto al compenso liquidato ex art. 39 L.F. , costituisca un "indebito ripetibile"
          I motivi sono i seguenti:
          - è pacifico che gli acconti corrisposti prima della presentazione del rendiconto, siamo espressione del potere discrezionale del Tribunale e, conseguentemente, non assumono l'efficacia di cosa giudicata, restando quindi ripetibili. Nel ns. caso, a mio avviso, la situazione sarebbe rimasta la stessa se il rendiconto non fosse stato approvato.
          Ma nel ns. caso è diverso: infatti il rendiconto è stato approvato senza alcuna contestazione.
          - personalmente penso che, intervenuta l'approvazione del rendiconto, senza alcuna contestazione, gli acconti corrisposti diventino definitivi e non possano essere modificati in quanto acquistano l'efficacia di cosa giudicata, salvo revocazione dei provvedimenti di liquidazione degli acconti stessi, sempre che tale revocazione sia possibile
          Un'ultima osservazione: il Tribunale che ha liquidato il compenso finale al Curatore nulla ha disposto sulla eventuale restituzione dell'eccedenza degli acconti; non ne comprendo il motivo
          Mi chiedo ancora: chi sarebbe il soggetto legittimato a richiedere la restituzione in parola? l'ex fallito, poi revocato e tornato in bonis nell'anno 2007? e quale sarebbe la procedura per la restituzione degli acconti di cui trattasi?
          Ringrazio anticipatamente
          Dr. Paolo Boschetti
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            28/06/2022 16:17

            RE: RE: RE: RE: COMPENSO FINALE DEL CURATORE

            Non se la prenda con noi. Noi abbiamo espresso solo la nostra opinione, che ci permettiamo di ribadire anche alla luce delle sue nuove argomentazioni.
            Gli acconti sono infatti anticipazioni sul compenso finale, per cui è quando viene liquidato quest'ultimo che si può sapere se gli acconti versati eccedano o non quanto dovuto quale compenso, che corrisponde a quanto il tribunale liquida alla fine, dopo l'approvazione del conto gestione. Quest'ultimo riguarda la gestione della procedura e l'approvazione del conto senza contestazione significa che né i creditori nè il fallito hanno avuto da eccepire su come lei ha gestito la procedura fallimentare, e, quindi non ha nulla a che fare con gli acconti e il compenso finale, che, infatti, viene liquidato dopo l'approvazione del conto gestione.
            Non capiamo dalla sua domanda se il tribunale, nel liquidare il compenso finale, non abbia proprio fatto riferimento agli acconti, oppure ne abbia fatto cenno ma abbia egualmente liquidato un compenso inferiore agli acconti senza nulla disporre per la restituzione del surplus; noi propendiamo per la prima soluzione, ma, in ogni modo, non era il tribunale che in quella sede doveva disporre la restituzione.
            Una volta chiuso o revocato il fallimento è il fallito tornato in bonis che riprende la disponibilità dei beni e la relativa legittimazione processuale ad agire; egli deve accettare gli esiti della procedura per gli atti legalmente compiuti e un pagamento oltre il dovuto va oltre questo limite e può, quindi adire il giudice in un ordinario giudizio, per la restituzione, anche se, considerato il tempo decorso, il rischio è abbastanza remoto..
            Zucchetti SG srl
            • Paolo Boschetti

              ROMA
              29/06/2022 17:42

              RE: RE: RE: RE: RE: COMPENSO FINALE DEL CURATORE

              Prendermela con Voi? MAI
              Piuttosto Vi ringrazio per l'attenzione che avete riservato ai miei quesiti.
              Sostanzialmente sono d'accordo con voi le cui tesi, tra l'altro, sono suffragate dai principi sanciti dalla Corte di Cassazione.
              Da parte mia trovo, ma questa è soltanto una mia personale opinione, che l'eterna provvisorietà degli acconti liquidati al Curatore, fino alla liquidazione del compenso finale, in procedure che spesso durano decenni, sia completamente obsoleta, alla faccia dell'incolpevole affidamento del Curatore Fallimentare.
              Comunque, per completare l'argomento, faccio presente che in sede di richiesta del compenso finale avevo specificato l'importo degli acconti ricevuti, quindi trovo il provvedimento inspiegabile, mai verificatosi in precedenza, nella mia quarantennale attività di Curatore Fallimentare.
              Ringrazio nuovamente per la Vs. tempestività nelle risposte e per la Vs. indiscussa competenza.
              Con i migliori saluti
              Dr. Paolo Boschetti