Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto e creditore defunto

  • Mario Barone

    san giorgio a cremano (NA)
    07/10/2019 17:07

    Riparto e creditore defunto

    Buonasera, a fronte del decesso di un creditore ammesso al passivo, invio la seguente lettera raccomandata a/r all'erede su esplicita direttiva del Giudice Delegato:

    "La informo con la presente che il Curatore si accinge a proporre al Giudice Delegato il riparto delle somme tra i creditori ex art. 117 l.f., per cui - in caso di Suo interesse - La invito a chiedere Le sue spettanze, corroborate dalla documentazione giustificativa della qualità di erede attraverso l'indirizzo pec della procedura".

    Da questo momento in poi, non posso inviare le comunicazioni all'avvocato del defunto, visto che – a seguito della morte del creditore – si è estinto anche il rapporto processuale con l'avvocato del defunto.
    Ora, se l'erede non si fa vivo, lo considero irreperibile? Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/10/2019 13:08

      RE: Riparto e creditore defunto

      Si, però lei nel progetto di riparto finale, dato atto dell'intervenuto decesso del creditore X, di cui ha sicura notizia, dovrebbe inserire al suo posto gli eredi impersonalmente. Successivamente, se attraverso nuova comunicazione all'erede già individuato o anche altre ricerche, non riesce ad avere la documentazione necessaria, può considerare gli aventi diritto in successione del creditore defunto come irreperibili e procedere ai sensi del quarto comma dell'art. 117.
      Zucchetti SG srl
      • Carla Chiola

        PESCARA
        13/01/2022 11:36

        RE: RE: Riparto e creditore defunto

        Il mio caso è quello di un riparto parziale nel quale solo all'atto del pagamento sono stata informata dal legale presso il quale il creditore era domiciliato che il coniuge ed i figli, nonchè il nipote ex filio hanno formalmente rinunciato all'eredità dinanzi a notaio. La scrivente ritiene che ai riparti parziali non trovi applicazione la previsione di cui all'art.117 4° comma L.F., per cui è necessario che il Giudice Delegato si pronunci in ordine all'eventuale riversamento delle somme sul c/c intestato alla procedura e alla destinazione di tali somme nei successivi riparti. E' corretta secondo voi la mia impostazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/01/2022 19:42

          RE: RE: RE: Riparto e creditore defunto

          Effettivamente la disposizione sull'accantonamento in favore dei creditori che non si presentano o sono irreperibili è prevista solo per il riparto finale dall'art. 117. Ciò perché il legislatore ha ritenuto che la tutela piena di costoro dovesse essere mantenuta solo per il tempo successivo alla chiusura del fallimento. Nel corso di questo, infatti, l'accantonamento in questione diventerebbe una inutile complicazione perché la somma accantonata con un riparto dovrebbe rientrare in gioco nel riparto successivo al quale però dovrebbero partecipare anche gli irreperibili, non essendo stati soddisfatti in precedenza e non avendo ricevuto un accantonamento specifico.
          Da qui si può trarre la conseguenza che le somme destinate ai creditori irreperibili in un riparto parziale non possano essere accantonata con le forme di cui al quarto comma dell'art. 117 l. fall. ma semplicemente tenute contabilmente da parte e non distribuita agli altri creditori, dato che l'irreperibile potrebbe farsi vivo e pretendere la sua quota nel riparto successivo; pertanto, fin quando il fallimento è ancora aperto, le somme "accantonate" per gli irreperibili rientrano nell'attivo da distribuire con i successivi riparti, includendo negli stessi ancora i creditori irreperibili, che non sono stati soddisfatti, fino ad arrivare al riparto finale, nel quale trova piana applicazione l'art. 117.
          Nel suo caso, il fatto che il creditore sia deceduto e che i possibili chiamati all'eredità abbiano formalmente rinunciato all'eredità (circostanza che deve appurare chiedendo documentazione), non cambia molto il discorso, in primo luogo perché potrebbe diventare erede lo Stato e comunque deve arrivare al riparto finale col sistema indicato e in quel riparto, se ancora nessuno avanza legittime pretese, fare l'accantonamento di legge; ciò perchè, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, potrebbero essere richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti e, in mancanza, essere versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato, giusto il disposto del quarto comma dell'art. 117 l. fall..
          Da quanto esposto si deduce che, una volta constatato che il creditore è deceduto e che gli eredi non hanno accettato l'eredità, non vi è bisogno di una autorizzazione del giudice non richiesta neanche per il deposito del riparto finale visto che il quarto comma dell'art. 117 prevede che "Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34".
          Zucchetti Sg srl