Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Credito fondiario e spese prededucibili

  • Angela Daniela Bonomo

    Gioiosa Marea (ME)
    12/02/2020 09:29

    Credito fondiario e spese prededucibili

    Buongiorno,
    sono il curatore del fallimento di due società con un unico immobile acquisito alla massa attiva fallimentare. Si sono verificate due diverse situazioni di liquidazione del bene:
    1) In un primo caso l'immobile è stato liquidato nell'ambito della procedura esecutiva ) promossa dal creditore fondiario ed il ricavato della vendita non è sufficiente alla soddisfazione del credito fondiario, che è stato ammesso al passivo.
    In sede esecutiva, quali spese potrà richiedere la curatela in prededuzione? Oltre alle spese di natura prededucibile e rango privilegiato ex art. 2770 c.c. strumentali all'espropriazione forzata immobiliare e funzionali alla liquidazione dei beni oggetto della procedura, quali i compensi dell'esperto stimatore, del custode e del delegato, ha diritto alle spese sostenute in funzione della procedura fallimentare, nell'interesse generale dei creditori ( quali ad es. spese legali per giudizi di recupero crediti e per giudizi di opposizione allo stato passivo, ecc. ) ?
    2) Nel secondo caso l'immobile è stato liquidato nell'ambito della procedura fallimentare ed ed il ricavato della vendita non è sufficiente alla soddisfazione del credito fondiario, che è stato ammesso al passivo. In sede di riparto il creditore fondiario, a mio parere, dovrà essere soddisfatto con la somma che residuerà dopo aver pagato tutti i crediti prededucibili quali compenso del curatore, compenso del CTU, spese relative alla conservazione del bene, IMU, TASI.-...., nonchè le ulteriori spese sostenute dalla curatela per spese legali relative a giudizi di recupero crediti e a giudizi di opposizione allo stato passivo, ecc. .
    In caso contrario tali ultime spese come andranno liquidate.
    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete darmi.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/02/2020 19:05

      RE: Credito fondiario e spese prededucibili

      Non ci è chiaro il significato della frase iniziale in cui dice di essere "il curatore del fallimento di due società con un unico immobile acquisito alla massa attiva fallimentare", ma sembra, dalla descrizione successiva, che i dubbi relativi a tale dizione siano irrilvanti, per cui diamo per scontato che è come se esistesse un unico fallimento di un unico imprenditore proprietario dei due immobili che hanno subito la sorte descritta.
      Orbene, sotto il profilo da lei prospettato, le due situazioni sono equiparabili, in quanto anche nel primo caso, in cui il creditore fondiario ha effettuato la vendita in sede esecutiva, deve poi insinuarsi- come ha fatto- al passivo del fallimento e deve in questa sede appurarsi quale sarebbe la somma che verrebbe attribuita in sede fallimentare al creditore fondiario, detratte dal ricavato le spese di carattere specifico e generale.
      Il fatto che il creditore abbia agito in via esecutiva e qui sia stato parzialmente soddisfatto comporta, per un verso, che siano state già detratte in quella sede le spese specifiche dell'esecuzione (perizia, custodia, Imu, ecc.) e, per altro verso, che l'attribuzione della somma residuata ha carattere provvisorio, dovendo i conti essere fatti definitivamente in sede fallimentare, tant'è che l'art. 52 ult. comma, richiede che anche questi creditori, non soggetti al divieto delle azioni esecutive, sono soggetti all'accertamento del passivo.
      Attualmente, quindi, sia per l'uno che per l'altro immobile, bisogna calcolare le ulteriori spese specifiche sostenute dal fallimento (è probabile, ad esempio che la stima sia stata fatta in sede fallimentare soltanto per l'immobile ivi venduto, nel mentre quella dell'immobile oggetto dell'esecuzione sarà stata eseguita in quella procedura e presumibilmente già detratta) per addebitarle a ciascun immobile cui si riferiscono, e poi calcolare le spese generali che vanno distribuite pro quota sui ciascuno dei due immobili e sul restante attivo. In quale categoria rientrano le spese legali relative a giudizi di recupero crediti e a giudizi di opposizione allo stato passivo? E' difficile dirlo in astratto senza conoscere l'oggetto dei giudizi e l'esito; se, infatti l'esito è stato positivo la spesa è specifica al bene recuperato, se negativo diventa una spesa generale cui contribuiscono tutti i beni e così via.
      Fatti questi calcoli, nel caso della vendita fallimentare, il netto residuato viene attribuito al creditore fondiario; nel caso della vendita eseguita in sede esecutiva, il calcolo di cui sopra serve a stabilire quanto spetterebbe a quel creditore in sede fallimentare; pertanto, se sul credito di 100 ha ricevuto in sede esecutiva 70, ma nel fallimento avrebbe avuto diritto ad 80, gli devono essere date 10 e per le residue 20 partecipa al riparto quale chirografario. Se invece, nelle stesse condizioni, (100 credito, incassato 70) si accerta che nel fallimento, calcolate le prededuzioni, avrebbe diritto a 60, egli deve restituire 10 e partecipa per la differenza al riparto quale chirografario.
      Zucchetti Sg srl
      • Angela Daniela Bonomo

        Gioiosa Marea (ME)
        14/02/2020 12:13

        RE: RE: Credito fondiario e spese prededucibili

        Vi ringrazio per la risposta in ordine alla quale Vi chiedo dei riferimenti giurisprudenziali.
        Preciso infine che la questione esposta nel quesito riguarda due distinti fallimenti.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/02/2020 20:20

          RE: RE: RE: Credito fondiario e spese prededucibili

          Ora la situazione di fondo è più chiara. Lei è curatore di due fallimento, ciascuno dei quali ha acquisito all'attivo un immobile gravato da ipoteca fondiaria, solo che in uno il bene oggetto dell'ipoteca è stato venduta in sede esecutiva individuale per aver il creditore fondiario proseguito la sua azione anche in pendenza di fallimento e nell'altro fallimento, invece, la vendita è avvenuta in sede fallimentare.
          Confermiamo quanto esposto nella risposta precedente. Nel secondo caso la vendita in sede fallimentare ha seguito le ordinarie regole di cui all'art. 107 l. fall., e il creditore fondiario- non avendo usufruito del privilegio processuale che la legge (art. 41 TUB) gli consente di iniziare e proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza di fallimento del debitore, in deroga al divieto di cui all'art. 51-, è un normale ipotecario di primo grado; per cui non vi sono problemi. Nell'altro caso, invece, avendo il creditore fondiario utilizzato il privilegio che la legge gli dà, bisogna trovare il raccordo tra l'esecuzione individuale, che riguarda solo il bene ipotecato in favore del creditore fondiario, e l'esecuzione collettiva fallimentare. Questo raccordo il legislatore lo ha trovato, in prima battuta, consentendo al curatore di intervenire nel giudizio esecutivo per far valere ivi i crediti prioritari sull'ipoteca (si tratta principalmente delle prededuzioni e di quelle ipoteche che ,a a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., prevalgono sulle ipoteche); il seconda battuta- indipendentemente dal fato che il curatore sia o non intervenuto nell'esecuzione individuale- il raccordo è dato dall'onere imposto al creditore fondiario di insinuarsi al passivo perché nel fallimento vanno effettuati quei calcoli di cui abbiamo esposto nella precedente risposta, facilitati dal fatto che, rispetto a quanto detto, ora è chiaro che si tratta di due fallimenti distinti. e non dello stesso fallimento con due immobili.
          La giurisprudenza su questi temi è enorme, e qualche cambiamento degli ultimi tempi attiene a questioni di carattere processuale, ma i principi sono quelli esposti. tra le tante, preferiamo citarle Cass 28/09/2018, n.23482 in quanto la massima ben riassume proprio quanto abbiamo detto, e cioè che "In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva".
          Zucchetti SG srl