Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto e surroga del terzo

  • Artemio Papparotto

    Silea (TV)
    25/10/2019 16:12

    Riparto e surroga del terzo

    Buongiorno,
    un privato persona fisica ha pagato (quale fideiussore di una società fallita) il credito, ex art. 2751 bis n.1 C.C., di un dipendente ammesso al passivo della fallita stessa.
    Successivamente, il fideiussore si è quindi surrogato legalmente al posto del dipendente.
    In sede di riparto, il fallimento pagherà il fideiussore e non più il dipendente.
    Al momento del pagamento, al fideiussore dovranno essere effettuate dal fallimento le ritenute d'acconto che sarebbero state effettuate al dipendente?
    Grazie e cordiali saluti.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/11/2019 11:10

      RE: Riparto e surroga del terzo

      La fattispecie è certamente inusuale ma riteniamo che ai fini che qui ci interessano sia assimilabile alle fattispecie, queste sì frequenti e chiaramente disciplinate, della cessione di crediti per prestazioni di lavoro autonomo ovvero pagamento da parte di terzo di tali compensi.

      Cambia la tipologia di reddito (di lavoro dipendente invece che di lavoro autonomo) e il motivo per cui ciò avviene, ma rimane la caratteristica comune che ci interessa: un compenso soggetto a ritenuta viene corrisposto da un soggetto che non è chi ha usufruito della prestazione.

      E sulle due tipologie qui sopra menzionate sia la prassi (tra altre, Circ. n. 203/94, Ris. n. 106/2006, Ris. n. 106/2010) che la giurisprudenza (fra altre, Cass. 25/10/1996 n. 9332) sono concordi: viene erogato dal terzo un corrispettivo per prestazioni di lavoro (autonomo in quei casi, dipendente in quello qui in esame), e se il soggetto erogante è fra quelli tenuti all'effettuazione della ritenuta d'acconto, è tenuto a operarla.

      Di conseguenza, il successivo (eventuale) pagamento dal debitore originario a chi ha pagato e si surroga nei diritti del lavoratore, non costituendo per chi lo riceve reddito da lavoro, non dovrà essere assoggettato a ritenuta.

      Nel caso esposto nel quesito, pertanto:
      - in sede di pagamento da parte del fidejussore al dipendente non è stata operata alcuna ritenuta, perché chi ha pagato (persona fisica) non era tenuto a tale adempimento
      - al momento del pagamento dal fallimento al fidejussore non dovrà parimenti essere operata alcuna ritenuta, poiché l'importo in questione non è per il fidejussore reddito di lavoro, né dipendente né autonomo.
    • Mario Tucci

      Venezia
      11/06/2020 15:54

      RE: Riparto e surroga del terzo

      Buongiorno
      la risposta data al quesito sembrerebbe in contrasto con altre risposte date (Germano Sciarrotta 12/05/2020) circa l'assoggettamento a ritenuta di somme distribuite in sede di riparto ai cessionari di crediti di lavoro dipendente insinuati al passivo.
      Potete spiegare perchè il nuovo creditore, che si sostituisce al creditore dipendente insinuato in forza della surroga, non subisce la ritenuta mentre il cessionario del credito si?
      Grazie
      MArio Tucci
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        21/06/2020 19:53

        RE: RE: Riparto e surroga del terzo

        Il contrasto dipende dalla sostanziale differenza delle due fattispecie.

        Nel caso di pagamento da parte del Fondo di garanzia presso l'INPS, ovvero del fidejussore, tale pagamento sostituisce quello originariamente dovuto dal datore di lavoro, di conseguenza ha il medesimo trattamento fiscale: viene corrisposto il lordo dovuto, e se il soggetto che effettua il pagamento è fra quelli tenuti a operare la ritenuta d'acconto, dovrà farlo; in caso contrario verrà corrisposto l'intero importo.

        In entrambi i casi il dipendente dovrà inserire l'importo in questione nella sua dichiarazione dei redditi, versando le relative imposte (al netto della ritenuta eventualmente subita).

        E chi ha pagato si sostituisce al dipendente nei confronti del fallimento per tale importo lordo, che gli verrà corrisposto per l'intero


        Nel caso invece di pagamento alla società finanziaria a seguito della c.d. "cessione del quinto", nel momento in cui la finanziaria paga il dipendente non gli sta corrispondendo retribuzione o T.F.R., bensì effettuando un finanziamento: per il dipendente l'operazione è assolutamente neutra sotto il profilo fiscale.

        E' solo nel momento in cui avviene il riparto che vengono corrisposti la retribuzione o il T.F.R., da parte Curatore in luogo del datore di lavoro, ed è quello il momento in cui sorge l'obbligo in capo al dipendente di pagare le relative imposte.

        Il Curatore opererà quindi la ritenuta d'acconto e corrisponderà il netto alla finanziaria, perché è solo il netto di cui il dipendente può disporre a garanzia del suo debito per finanziamento.