Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

piano riparto pagamento dipendenti

  • Annalisa Caldara

    LODI
    06/02/2025 15:20

    piano riparto pagamento dipendenti

    Buongiorno,

    in fase di piano di riparto devo pagare retribuzioni a dipendenti e tfr, chiedo se la seguente procedura per il calcolo delle ritenute è corretta:
    - emolumenti dipendenti: calcolo la ritenuta del 23% sull'importo ammesso al passivo oltre interessi e rivalutazione, mentre non considero le addizionali in quanto non dovute. L'importo viene versato con il codice 1002
    - tfr: calcolo la ritenuta del 23% sull'importo ammesso al passivo oltre interessi e rivalutazione. L'importo viene versato con il codice 1012.
    Preciso che i dipendenti sono stati licenziati in data successiva al fallimento, per l'insinuazione al passivo era stata emessa busta paga. Pertanto verranno emesse relative CU e verrà presentato il modello 770 relativi alle somme distribuite.

    Grazie

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/02/2025 08:28

      RE: piano riparto pagamento dipendenti

      Per quanto riguarda gli emolumenti (che essendo in sede di riparto sono arretrati da lavoro dipendente), quanto esposto nel quesito è sostanzialmente corretto, atteso che, trattandosi di emolumenti soggetti a tassazione separata, le regole di determinazione dell'aliquota da applicare sono decisamente complesse:

      - la regola generale è che l'imposta viene determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel biennio anteriore all'anno in cui detti emolumenti arretrati sono percepiti

      - se in uno dei due anni precedenti non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, mentre se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito

      - l'imposta così determinata è ridotta delle detrazioni annue spettanti se e nella misura in cui non sono state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono

      Tutto ciò premesso, nel caso di fallimento ben difficilmente il Curatore disporrà delle informazioni necessarie per il calcolo dell'aliquota secondo quanto indicato nel primo dei punti qui sopra esposti, e per il calcolo delle detrazioni secondo quanto indicato nell'ultimo di essi; di conseguenza non potrà che applicare l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito, appunto il 23%.

      Corretto è il codice tributo 1002


      Per quanto riguarda il T.F.R. il calcolo della ritenuta da operare sul T.F.R. è ancora più complesso, e deve tener conto di svariati elementi, alcuni dei quali spesso ignoti al Curatore, quindi l'applicazione della ritenuta del 23% è la soluzione più semplice e comunemente scelta.

      Condividiamo quindi, anche relativamente a tale voce del riparto, la scelta esposta nel quesito: ritenuta del 23%, codice tributo 1012.


      Tutto ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di una ritenuta d'acconto salvo conguaglio, quindi una ritenuta eventualmente effettuata per importi superiori al dovuto verrà comunque compensata in tale sede.

      Corretto anche quanto scritto nell'ultima parte del quesito relativamente a CU e Mod. 770.