Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Deposito somme per creditori irreperibili

  • Carmine Napoli

    Salerno
    08/06/2022 12:11

    Deposito somme per creditori irreperibili

    Sono Curatore di un Fallimento di "lungo corso", arrivato, finalmente, alla fase del riparto finale._
    Allo stato passivo del fallimento risultano ammessi, anche per importi rilevanti, alcuni professionisti che avevano assistito la società fallita prima della dichiarazione di fallimento: alcuni di questi -nel corso della procedura- sono deceduti e non è stato possibile individuare aventi causa degli stessi, non risultando l'esistenza di eredi._
    Trattandosi di crediti per compensi professionali, da pagare percentualmente, rispetto a quanto ammesso al passivo, dall'importo riconosciuto in sede di riparto, andrebbero scorporate le somme dovute per i contributi delle rispettive Casse Professionali e per Iva e sulla somma imponibile andrebbe effettuata la ritenuta di acconto._
    E' corretta tale ipotesi._
    Se va scorporata l'Iva, la Curatela deve emettere "autofattura",. tenuto conto che nessuno mai emetterà fattura._
    Ringrazio anticipatamente
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/06/2022 12:55

      RE: Deposito somme per creditori irreperibili

      Per i professionisti deceduti e senza eredi il pagamento semplicemente non verrà effettuato, e il relativo importo verrà gestito come stabilito dall'art. 117, IV comma, l.fall.: "Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato ...".

      La ritenuta non dovrò certamente essere fatta in questa sede, e se qualche erede si presenterà, il problema (di non certo facile soluzione, come abbiamo scritto in altri interventi su questo Forum) si risolverà allora.


      Per completezza ricordiamo anche le tipologie analoghe:

      a) qualora destinatari del riparto siano professionisti che hanno cessato l'attività, dovranno riaprire la partita IVA ed emettere la fattura

      b) qualora invece vi siano professionisti deceduti e il riparto sia a favore degli eredi, che non possono riaprirne la partita IVA, fortunatamente la questione è stata recentemente oggetto della Risposta a interpello n. 52 del 12/2/2020, che ha indicato una soluzione che ci pare assolutamente ragionevole e quindi ora, con il conforto di una presa di posizione ufficiale, certamente praticabile e indubbiamente conveniente per tutti.

      Essa sviluppa il seguente ragionamento:
      "Per le suesposte considerazioni ... la prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato il credito in esame, rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA.
      Tale ultima circostanza comporta l'impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all'obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela, momento in cui si verifica anche l'esigibilità dell'imposta.
      Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l'obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (curatore fallimentare) ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs n. 471 del 1997".

      Pertanto, sarà il Curatore a emettere una autofattura, non gli eredi a dover riaprire una partita IVA magari chiusa da anni, a nome di un soggetto deceduto forse da tempo.
      • Carmine Napoli

        Salerno
        04/07/2022 18:18

        RE: RE: Deposito somme per creditori irreperibili

        Vi ringrazio per la risposta, come sempre esaustiva e competente ed approfitto ancora della Vostra disponibilità._
        In tema di pagamento a professionisti che abbiano cessato l'attività, vorrei un ulteriore Vostro chiarimento._
        Il professionista creditore del fallimento mi dichiara di aver cessato l'attività, con cancellazione dall'albo professionale e della partiva iva, e di trovarsi fino a tal data in regime forfettario; mi dichiara, altresì, che dopo essersi consultato con il suo consulente non ritiene di dover riaprire la partita Iva._
        E' praticabile -persistendo il rifiuto- l'ipotesi dell'autofattura ed, in tal caso, la stessa andrà emessa come in regime semplificato senza applicazione dell'Iva e della ritenuta o nelle forme ordinarie._
        Ringrazio anticipatamente._
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          10/07/2022 23:20

          RE: RE: RE: Deposito somme per creditori irreperibili

          Certamente riteniamo che il Curatore abbia il diritto e il dovere di seguire la procedura delineata dall'art. 6, VIII comma, del D.Lgs. 471/1997 (la c.d. "autofattura-denuncia").

          La scelta del regime per tale autofatturazione non può che essere quello che avrebbe dovuto seguire il percipiente nell'emissione della fattura, per individuare il quale riteniamo ci si debba basare sull'art. 1, comma 57, della legge 190/2014, il quale stabilisce che "Non possono avvalersi del regime forfetario. ...

          d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

          d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

          d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato"

          Riteniamo quindi che la procedura più corretta da parte del Curatore sia chiedere al destinatario del riparto di dimostrare di non trovarsi in una delle situazioni preclusive l'accesso al regime e:

          - se tale dimostrazione verrà fornita, l'autofattura verrà emessa in regime forfetario

          - se ciò non avverrà, l'autofattura dovrà essere emessa in regime IVA ordinario, in base agli importi previsti dal piano di riparto, ovvero sommando all'imponibile corrisposto la relativa IVA (non è certo compito del Curatore avvalersi a nome del percipiente della facoltà concessa dalla Risoluzione 127/2008).

          In quest'ultima ipotesi si pone il problema del versamento dell'IVA, atteso che il citato 6, VIII comma, del D.Lgs. 471/1997 impone al cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura di presentare "all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta ... un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni".

          Siccome la procedura richiede che venga versata l'IVA, non vediamo altra soluzione che il Curatore effettui tale versamento trattenendo il relativo importo da quanto corrisponderà in sede di riparto.

          Data la delicatezza della questione, suggeriremmo di esporla al Giudice Delegato chiedendogli una valutazione di correttezza nell'ambito della sua funzione "di vigilanza e di controllo" ex art. 25 l.fall.
    • Marco Crifò

      Verdellino (BG)
      17/09/2022 08:36

      RE: Deposito somme per creditori irreperibili

      Come ci si deve comportare in caso di irreperibilità di un creditore operante nella forma giuridica di società, quando la visura camerale evidenzia che essa è stata cancellata dal Registro Imprese? Devono comunque essere accantonate le somme per 5 anni o, dal momento che il creditore non esiste più, si può procedere a ripartire le somme agli altri creditori?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/09/2022 18:37

        RE: RE: Deposito somme per creditori irreperibili

        Il creditore non esiste più ma il credito della società cancellata non si è estinto con essa in quanto è passato ai soci in comunione tra loro. Se i soci sono facilmente identificabili, il curatore potrebbe contattarli e assegnare ad essi la quota che competeva alla società, se non ricorre questa condizione, non potendosi pretendere che il curatore svolga indagini impegnative in proposito essendo compito dei soci della società cui partecipavano interessarsi delle situazioni non definite, a nostro avviso la società creditrice va considerata irreperibile, con conseguente applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 117 l. fall.
        Zucchetti Sg srl