Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Misure protettive del patrimonio

  • Giacomo Mingardo

    Roma
    04/11/2021 10:31

    Misure protettive del patrimonio

    Quali sono le misure protettive del patrimonio che l'imprenditore può richiedere o che l'esperto può suggerire all'imprenditore di richiedere?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2021 10:36

      RE: Misure protettive del patrimonio

      La risposta all'interrogativo formulato si rinviene nell'art. 6 del dl 118/2021, il quale nel contesto della composizione negoziata ha previso un paniere di misure protettive più sostanzioso di quelli previsti dalla legge fallimentare e dal CCII, in armonia con la direttrice tracciata dalla direttiva insolvency (2019/1023)

      Premettiamo, a questo proposito, che dette misure possono produrre effetti, quanto meno in astratto, nei confronti di una platea indeterminata di destinatari (creditori e/o terzi).

      Vi rientrano, al pari che nella normativa concorsuale, anzitutto le misure tradizionalmente perimetrate dall'effetto di automatic stay: i creditori non possono, cioè, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, ancorché le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali atti predetti rimangano sospese e le decadenze non si verifichino.

      Sono, invece, esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

      Il dl 118/2021 conferma pure il divieto per i creditori di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, con la peculiarità per cui mentre nella normativa concorsuale comune il divieto non è disponibile dalle parti, nell'àmbito della composizione concordata della crisi il divieto è "disponibile", ed il debitore ed il singolo creditore possono accordarsi per l'acquisto della prelazione, anche a dispetto degli altri creditori.

      Il d.l. n. 118/2021 non ha invece replicato la previsione, propria della disciplina del concordato preventivo, secondo la quale le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

      Ai sensi del citato d.l. devono altresì considerarsi misure "protettive", in quanto poste a presidio del tentativo di composizione negoziata della crisi:
      1. la possibilità per l'imprenditore di effettuare i pagamenti senza richiedere la preventiva autorizzazione del tribunale;
      2. l'impossibilità di dichiarare il fallimento o di accertare lo stato d'insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi (ciò tuttavia significa vuol dire che, durante questo periodo, la domanda di fallimento o di accertamento dello stato d'insolvenza può essere introdotta);
      3. il divieto fatto ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

      Zucchetti SG srl