Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Composizione negoziata di Gruppo: archiviazione della composizione limitatamente ad una società del Gruppo

  • Fabio Titi

    Forlì (FC)
    20/01/2026 19:25

    Composizione negoziata di Gruppo: archiviazione della composizione limitatamente ad una società del Gruppo

    Buonasera, Vi scrivo come esperto nominato di una composizione negoziata di Gruppo composta da due società, sostanzialmente società controllante e società controllata (quest'ultima di dimensioni decisamente più contenute anche con riferimento all'esposizione debitoria rispetto alla controllante)
    Premetto che le due composizioni non sono tra loro correlate nel senso che il buon esito dell'una non dipende dal buon esito dell'altra composizione negoziata e viceversa.
    Premetto altresì che come esperto sono nella fase di proroga dell'incarico di ulteriori 180 gg di cui all'art. 17 comma 7 ccii (che non sono ancora terminati). I termini delle misure protettive invece sono scaduti.
    Ai sensi dell'art. 17 comma 5 ccii ritengo che siano venute meno le concrete prospettive di risanamento limitatamente alla società controllata.
    Ai sensi dell'art 25 comma 9:: "al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23."
    Vi chiedo come si concilia quest'ultimo comma dell'art 25 ccii con l'art 17 comma 5 ccii limitatamente appunto ad una sola società del Gruppo? O per "termine delle trattative" deve intendersi il termine di cui al successivo comma 7 dell'art. 17 ccii e quindi al termine della proroga di 180 giorni del mio incarico?
    D'altronde per esito delle trattative di cui anche al comma 2 dell'art 23 ccii si può intendere anche una qualunque fase delle stesse, e quindi per esito delle trattative si può intendere anche la valutazione dell'esperto circa l'assenza delle concrete prospettive di risanamento (a fronte appunto della mancanza di possibilità di andare avanti con le trattative).
    Se quindi la controllata può procedere "separatamente" alle soluzioni di cui all'art 23 ccii, a fronte della mancanza delle concrete prospettive di risanamento ex art 17 comma 5 ccii, come faccio a comunicare la cosa al segretario generale della camera di commercio? Se non erro si passa dalla piattaforma per fare questa comunicazione al segretario generale, ma la procedura in essere sulla piattaforma è unica di Gruppo, quindi se procedo con la comunicazione sulla piattaforma dell'archiviazione della CNC limitatamente alla controllata, non vorrei che la piattaforma me la recepisca in automatico come archiviazione di tutta la CNC di Gruppo senza consentirmi poi di rientrare nella piattaforma per andare avanti con l'altra società. Posso fare una pec a parte al Segretario Generale al di fuori della piattaforma? Grazie in anticipo per la risposta che potrete darmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/01/2026 19:34

      RE: Composizione negoziata di Gruppo: archiviazione della composizione limitatamente ad una società del Gruppo

      Dalla lettura dell'art 25 comma 9 (ai sensi del quale "al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23") si ricava il dato (evincibile dal "possono") che i contratti, le convenzioni o gli accordi, possono essere stipulati anche separatamente, con la conseguenza che non vi sono problemi di incompatibilità con l'art. 17 comma 5.
      Del resto la piattaforma, qualora si sia in presenza di composizione di gruppo, prevede finestre distinte per inserire i documenti delle singole società del gruppo.
      Se poi si dovessero gestire operazioni che la piattaforma non consente, non resta che la pec al segretario generale.