Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Piano di risanamento disatteso

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    31/01/2025 15:12

    Piano di risanamento disatteso

    Buongiorno
    Per una società è stato presentato un piano di risanamento che prevedeva la vendita di un ramo di azienda che avrebbe permesso di incassare denari e garantiva la continuità indiretta della società.
    Purtroppo tale vendita si è rilevata non possibile.
    Si sta pertanto decidendo di accedere al un accordo di ristrutturazione dei debiti di carattere liquidatorio.
    Come esperto devo quindi rilasciare la relazione finale o devo verificare se i creditori vogliono aderire all'accordo di ristrutturazione dei debiti?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/01/2025 19:38

      RE: Piano di risanamento disatteso

      Deduciamo dalla sua descrizione che è stata aperta una composizione negoziata, nel corso della quale era stata prospettata una ipotesi di risanamento poi non andata a buon fine e, a questo punto il debitore intenderebbe proporre un accordo di ristrutturazione.
      Riassunta la fattispecie in questi termini, il compito dell'esprto rimane solo quello di dare atto nella relazione finale dell'esito delle trattative. La previsione di cui alla lett. b del comma 2 dell'art. 23 c.c.i.i.- alla quale lei crediamo intenda fare riferimento- riguarda il caso che l'accordo di ristrutturazione sia stato oggetto delle trattative nella composizione negoziata e che sia stato raggiuto un accordo sulla stessa, per cui l'esperto ne può dare atto nella relazione finale determinando una riduzione al 60 per cento della soglia minima dei creditori aderenti, in modo da favorire l'omologa di accordi successivi alla conclusione della composizione e, al tempo stesso, evitare possibili abusi ai danni dei creditori.
      Inoltre, con il terzo decreto correttivo, sempre allo scopo di favorire il ricorso a questo strumento, è stato ammesso l'accesso agli accordi con la predetta agevolazione anche quando nella relazione dell'esperto non si possa ancora dare atto del raggiungimento dell'accordo, purché però, in questo caso, la domanda di omologazione sia proposta entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale dell'esperto.
      Zucchetti SG srl