Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Accesso alla composizione negoziata dopo archiviazione subprocedimento di concordato

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    16/07/2025 19:02

    Accesso alla composizione negoziata dopo archiviazione subprocedimento di concordato

    Buonasera, sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito.

    Una creditore promuove in danno di una società domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
    Iscritto il procedimento unitario, la società destinataria del ricorso decidere di depositare, nell'ambito del predetto procedimento, domanda prenotativa di concordato ex artt. 40, comma 10, e 44 C.C.I.I.
    Con decreto ex art. 44 C.C.I.I., il Tribunale fissava il deposito, nel termine di giorni 60, della proposta di
    concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e della fattibilità, nonché della documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2 C.C.I.I.
    Tale termine veniva poi successivamente prorogato con decreto collegiale di ulteriori 30 giorni.
    La società depositava così il piano concordatario, unitamente all'attestazione.
    Tuttavia, a fronte del parere negativo del commissario, il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 47, comma 4, C.C.I.I., l'integrazione del piano e dell'attestazione entro 15 giorni.
    Detto incombente veniva adempiuto, seppur parzialmente, dalla società.
    Il Tribunale, preso atto della situazione, e ritenendo insufficiente l'integrazione, disponeva l'archiviazione del subprocedimento relativo alla domanda di concordato, fissando l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato per l'esame della originaria domanda di liquidazione giudiziale presentata.

    L'art. 25 quinquies CCII, ultimo periodo, dispone che "L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo".
    E' possibile, in tale situazione, presentare una domanda di accesso alla CNC in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale, ritenuto che la società non ha espressamente rinunciato alla domanda di concordato, in tal modo beneficiando della previsione di cui all'art. 18, comma 4, CCII?
    In altri termini, la società potrebbe essere nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata senza attendere il termine di 4 mesi oppure detto termine si estende anche all'ipotesi di "archiviazione, improcedibilità e/o estinzione" della procedura di concordato?
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/07/2025 13:01

      RE: Accesso alla composizione negoziata dopo archiviazione subprocedimento di concordato

      La parte della norma di cui all'art. 25 quiquies CCII da lei richiamata è chiara nel prevedere come ipotesi ostativa alla composizione negoziata la rinuncia ad altre procedure di composizione della crisi, per cui non vediamo ostacoli, sotto questo profilo, allapresntazione della domanda. L'art. 25 quinquies è comunque utile nella fattispecie perché è pendente una procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e tale norma, come abbiamo detto più dettagliatamente in altre occasioni, permette di affermare che la pendenza di procedure per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa da terzi non è di ostacolo al ricorso alla composizione negoziata. Essa infatti così dispone: "L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) (riferimento agli strumenti di composizione della crisi e dell'insolvenza, richiesti anche in via prenotativa), e 74 (concordato minore) o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3 ((richiesta anticipata di misure protettive nella ristrutturazione dei debiti). Questa ultima versione della norma chiarisce inequivocabilmente che l'accesso alla composizione negoziata è preclusa quando è in corso una delle procedure indicate, nel mentre è possibile in pendenza della fase istruttoria della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e non quando il debitore stesso abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale. Soluzione questa che non contrasta, anzi ben si concilia, con la previsione dell'art. 17, comma 3, lett. d) che richiede all'imprenditore che presenta domanda di nomina dell'esperto di produrre una dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445 del 2000) oltre che sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza, allo scopo di verificarne lo stato, anche "una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3", proprio perché la presentazione di uno di questi ricorsi è ostativa alla nomina dell'esperto da parte della apposita commissione istituita presso le camere di commercio, nel mentre non lo è la pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, la cui conoscenza ha lo scopo di evitare che sia emessa la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fin quando dura la composizione..
      Zucchetti SG srl