Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

art.6 comma 3 del D.L. 118 2021

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    20/01/2022 17:23

    art.6 comma 3 del D.L. 118 2021

    Buonasera,
    chiedo, cortesemente, quale sia secondo voi il senso del comma 3 dell' art. 6 della legge.
    Con la espressione "sono esclusi dalle misure protettive i diritti dei crediti del lavoratori" si può intendere che il lavoratore può procedere, contrariamente agli altri creditori, ad acquisire un titolo di prelazione sul patrimonio del debitore, in pendenza di procedura ?
    Magari con un decreto ingiuntivo potrebbe poi iscrivere ipoteca giudiziale ?
    Grazie.
    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2022 10:13

      RE: art.6 comma 3 del D.L. 118 2021

      La norma cui lei fa riferimento deriva dalla direttiva (UE) 2019/1023 che, all'art. 6, dopo aver previsto che "Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva" e che "la sospensione delle azioni esecutive individuali possa riguardare tutti i tipi di crediti, compresi quelli garantiti e privilegiati", precisa che quest'ultima disposizione "non si applica ai diritti dei lavoratori"; il tutto in un quadro più generale di tutela dei diritti dei lavoratori. Il senso, inteso come scopo, è quello di assicurare ai lavoratori una tutela maggiore rispetto a quella degli altri creditori (che si traduce anche in altre disposizioni di favore) come viene ampiamente chiarito principalmente nel memorandum 61.
      La Direttiva fa esplicito riferimento alle azioni esecutive e alla sospensione delle stesse, fissandone anche la durata massima, per cui è chiaro che la non applicazione della sospensione ai diritti dei lavoratori ha il significato di consentire che costoro possano far valere i loro diritti anche coattivamente in pendenza di una procedura di ristrutturazione; ma l'esenzione ha una portata più ampia in quanto il successivo art. 7, tra le conseguenze della sospensione delle azioni esecutive prevede che "La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6 sospende, per la durata della sospensione, l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore"; che "Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore", che "Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente: a) di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali; ecc.".
      Il sistema seguito dalla Direttiva, come si vede, è quello di prevedere quale forma di protezione del patrimonio del debitore che accede ad una procedura di ristrutturazione il divieto delle azioni esecutive individuali e poi individuare gli effetti che tale sospensione comporta, sicchè ai lavoratori che sono esentati dal divieto delle azioni esecutive non si applicano neanche queste conseguenze.
      Il nostro legislatore ha seguito una strada leggermente diversa parlando, fin dalla rubrica dell'art. 6 del d,l. n. 118 del 2021, di "misure protettive", per poi individuarle nel divieto delle azioni esecutive, nel divieto di emettere sentenza di fallimento , nel divieto di rifiutare l'adempimento, ecc., così come la Direttiva, di modo che, anche nel nostro sistema è da ritenere che i lavoratori- i cui diritti sono esclusi dalle misure protettive- non sono soggetti a detti divieti.
      Rispetto alla Direttiva, l'art. 6 del d.l. n. 118/2021 precisa, nel primo comma, che "dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa", sicchè, per la nostra legislazione, i lavoratori, non solo non sono soggetti al divieto delle azioni esecutive, ma neanche a quello delle azioni cautelari e, neanche al divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore; il che può significare che, proprio come lei prospetta, il lavoratore, in pendenza della composizione negoziata della crisi, può acquisire diritti di prelazione anche senza il consenso del debitore, per cui, ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (o altro titolo idoneo), potrà procedere all'iscrizione di ipoteca su un bene del debitore.
      E tanto si innesta in un testo normativo che tiene in particolare conto l'interesse dei lavoratori, come emerge dagli obblighi informativi e consultivi posto dall'art. 4, co. 8, o dalla salvezza dell'art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda autorizzata ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 10. che evidenziano come il percorso negoziato della crisi debba svolgersi salvaguardando quanto più è possibile i diritti dei lavoratori.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        24/01/2022 13:17

        RE: RE: art.6 comma 3 del D.L. 118 2021

        grazie per gli ottimi spunti forniti.
        buon lavoro.
        Alessandro Bartoli