Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO

  • Antonio Digati

    Termoli (CB)
    20/10/2023 15:33

    COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO

    Buonasera.
    Ho svolto l'incarico di Esperto Negoziatore in una composizione negoziata e avrei da porre il seguente quesito.
    La procedura per cui ho svolto l'incarico di Esperto Negoziatore è stata dichiarata fallita (non Liquidazione Giudiziale) in quanto pendente una precedente istanza di Fallimento.
    Assodato che il compenso dell'Esperto Negoziatore, nel Codice della Crisi d'Impresa, è prededucibile ai sensi dell'art. 25-ter c. 12 e art. 6 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., quale è il trattamento all'interno del Fallimento vecchio rito?
    Nella domanda di insinuazione (art. 93 R.D. n. 267/1942) che dovrò presentare è corretto indicare il credito in prededuzione?
    In attesa saluto cordialmente.
    AD
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/10/2023 18:56

      RE: COMPENSO ESPERTO NEGOZIATORE NEL FALLIMENTO VECCHIO RITO

      Anche questa difficile combinazione di una composizione negoziata della crisi disciplinata dagli art. 12 e segg. del codice della crisi cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, regolato dalla legge fallimentare si è verificata, creando inevitabilmente problemi interpretativi di non facile soluzione, tra cui quello che lei propone circa la collocazione del credito per il compenso dell'esperto negoziatore nel fallimento.
      A nostro avviso, essendosi la composizione negoziata svolta sotto l'egida del nuovo codice- (l'istituto è stato introdotto dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella l. n- 147 del 2022, ma inesistente nella legge fallimentare), trova applicazione per la stessa l'intera normativa per essa dettata; come infatti l'intera procedura è stata regolata dalle norme del nuovo codice, anche la determinazione del compenso va stabilita secondo le regole di cui all'art. 25yter, da lei giustamente richiamato e, di conseguenza trova applicazione anche il comma 12 di tale articolo, che stabilisce che "il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'art. 6". Del resto, se così non fosse e si applicasse la legge fallimentare, non solo tale credito, pur essendo il compenso di organo terzo nominato per lo svolgimento di una attività ritenuta meritoria dal legislatore, non godrebbe della prededuzione in quanto non rientrerebbe nella previsione del secondo comma dell'art. 111 l. fall. non essendo sorto né in occasione né in funzione di "procedure concorsuali di cui alla presente legge", ma no0n si saprebbe neanche come determinare il compenso, dato che è l'art. 23 ter che detta i criteri utilizzabili allo scopo e, come detto, nulla dispone in materia la legge fallimentare che non conosce una tale percorso, difficilmente qualificabile come procedura concorsuale.
      Zucchetti SG srl