Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Composizione Negoziata della Crisi - nuova istanza

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    21/11/2024 16:24

    Composizione Negoziata della Crisi - nuova istanza

    Gent.mi
    sottopongo alla vostra attenzione quanto segue.
    Una società ha formulato istanza di accesso alla CNC che si è conclusa negativamente. Non sono state nemmeno avviate le trattative con i creditori, atteso che la società non ha prodotto all'Esperto la documentazione sottostante il Piano.
    Il quesito è il seguente.
    Nei giorni successivi al deposito della relazione finale dell'Esperto, la società è riuscita a liquidare parte degli asset attivi e verosimilmente la società verrà condotta in affitto (con promessa di successivo acquisto); verrebbero solo ora a crearsi i i presupposti per l'avvio di una seconda composizione negoziata.
    E' possibile presentare nuovamente domanda di accesso alla composizione negoziata oppure no? E se si, dopo quanti mesi è possibile ripresentare domanda alla CNC?
    Secondo quesito.
    Qualora la società intenda depositare ricorso ex art 25-sexies (concordato semplificato), a vostro avviso, il Tribunale potrà considerare inammissibile il ricorso alla luce del mancato avvio delle trattative con i creditori nella CNC?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/11/2024 16:12

      RE: Composizione Negoziata della Crisi - nuova istanza

      Benchè lei non precisi quale sia stato il provvedimento finale, desumiamo dallo svolgimento di fati che la domanda di composizione negoziata sia stata archiviata dal segretario della camera di commercio. Se è così trova applicazione il comma 9 dell'art. 19 c.c.i.i. che dispone che "In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un annoi dall'archiviazione", termine ridotto a quattro mesi ove l'archiviazione sia stata richiesta dallo stesso imprenditore con le modalità descritte nel prosieguo del citato comma 9.
      A nostro avviso, nel frattempo, il debitore una domanda di accesso al concordato semplificato sarebbe inammissibile in quanto l'art. 25 sexies richiede allo scopo che l'esperto abbia redatto una relazione finale nella quale "dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili"; mancando nel caso una relazione con questo contenuto la domanda non è ammissibile e quindi il tribunale non nominerà l'ausiliario. .Rimane la possibilità del ricorso ad altre procedure di ristrutturazione della crisi e dell'insolvenza, tra cui l'ordinario concordato preventivo.
      Zucchetti SG Srl