Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

meritevolezza nella procedura di liquidazione controllata del debitore e nell'esdebitazione

  • Pamela Pennesi

    Montegranaro (FM)
    18/01/2023 15:12

    meritevolezza nella procedura di liquidazione controllata del debitore e nell'esdebitazione

    Salve, vorrei confrontarmi con voi su un aspetto in relazione al quale ho dei dubbi a seguito della nuova normativa sulla liquidazione controllata del patrimonio. Provo a spiegarmi. Procedura di liquidazione del patrimonio di marito e moglie. Dal previo esame della documentazione ci sarebbero movimenti o meglio pagamenti senza giustificazione a soggetti riconducibili a fornitori della ditta individuale della moglie e/o soggetti terzi. Mi chiedo se le operazioni di pagamento senza giustificazione possono ostacolare non tanto l'avvio della procedura di liquidazione (che parrebbe possibile se ho ben interpretato) quanto l'esdebitazione alla quale i soggetti auspicano. nel caso in cui fossero soggetti incapienti infatti mi sembra che il Giudice debba valutare atti in frode e prima ancora il gestore rappresentare i fatti per completezza di informazione e dare un giudizio di meritevolezza, che è tanto più stringente nel caso di debitore incapiente. . mentre sembrerebbe meno stringente nel caso di soggetti capienti. grazie per il parere che vorrete rappresentare.
    saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2023 17:56

      RE: meritevolezza nella procedura di liquidazione controllata del debitore e nell'esdebitazione

      Per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio non dovrebbero esserci ostacoli, come giustamente lei dice, né i pagamenti effettuati possono essere oggetto di revocatoria in quanto l'art. 274, co. 2 CCII prevede sì la possibilità di iniziare o proseguire le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti del debitore pregiudizievoli per i creditori, ma si tratta del riconoscimento della revocatoria ordinaria, che non può colpire i pagamento per il disposto dell'art. 2901 c.c.. Quanto alla esdebitazione, invece i problemi ci sono perché a norma dell'art. 282 CCII, applicabile alla fattispecie, l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; orbene, anche se il caso non rientra in quest'ultima previsione (non abbiamo elementi per poterlo dire), comunque una delle condizioni per l'esdebitazione richieste dal richiamato art. 280 e che il debitore "non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento
      degli affari o fatto ricorso abusivo al credito".
      Zucchetti SG Srl