Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

  • Marta Bruni

    Roma
    04/11/2021 10:32

    Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

    In che cosa consiste la rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2021 10:38

      RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

      L'art. 10 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto della rinegoziazione dei contratti, al quale sarà possibile accedere quando la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-COV-2.

      È noto che il dibattito che ruota intorno alla possibilità che la revisione della disciplina contrattuale per effetto delle conseguenze della pandemia e dei provvedimenti di limitazione dell'attività d'impresa che ne sono conseguiti, possa essere riconosciuta in forza dei principi generali del contratto. L'art. 10 prende parzialmente posizione sul punto prevedendo che l'esperto possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia.

      Se le parti non raggiungono un accordo l'imprenditore potrà rivolgersi al Tribunale, che provvede (dopo aver acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente) rideterminando equamente le condizioni del contratto per il periodo strettamente necessario ad assicurare la continuità aziendale.

      Il Tribunale, quindi, in via equitativa potrà ripristinare l'equilibrio contrattuale alterato dalla pandemia in funzione della continuità aziendale. La conseguenza allora sarà che se questa non è in gioco, il contratto proseguirà secondo le condizioni originarie.

      Se il tribunale accoglie la domanda, potrà assicurare l'equilibrio delle prestazioni anche attraverso un indennizzo a favore dell'altro contraente, nel determinare il quale dovrà anche considerare che è in gioco la continuità aziendale e che pertanto esso non potrà rappresentare a sua volta un ostacolo per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

      Zucchetti SG srl
    • Salvatore Picone

      Gricignano di Aversa (CE)
      02/05/2022 15:43

      RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

      La rinegoziazione prevista dall'art. 10 si applica solo agli effetti covid oppure anche agli effetti della guerrra in ucraina che ha fatto lievitare enormemente tutti i prezzi delle materie prime? secondo il mio modesto avviso credo di si trattandosi comunque di un evento eccezionale imprevisto ed imprevedibile che ha prodotto effetti ancora piu gravi della pandemia; qual'è il vostro punto di vista?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/05/2022 09:38

        RE: RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

        Fin quando si applica il d.l. n. 118/2021 non vi è spazio per applicazioni diverse da auelle previste dalla norma, che fa espresso riferimento alla eccessiva onerosità dipendente dalla pandemia da Covis e, trattandosi di una norma eccezionale, non può essere stesa a fattispecie diverse.
        La situazione muterà con l'entrata in vigore del codice della crisi nella versione che circola della bozza di schema di d.lgs di modifica del CCII; il secondo comma dell'art. 22 del CCII (se non sarà modificato) prevede che "L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni". Come si vede non si fa più riferimento al Covid ma a qualsiasi squilibrio ed è stato eliminato l'intervento del giudice.
        L'art. 10 del d.l. n. 118, per la verità non è stato abrogato, per cui si applicherà ancora per gli squilibri da Covid, e in via generale si applicherà l'art. 22 citato.
        Zucchetti SG srl
    • Salvatore Picone

      Gricignano di Aversa (CE)
      05/05/2022 10:23

      RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

      Pur condividendo l'analisi normativa esposta, se l'azienda è stata ammessa alla procedura e rinegozia in modo consensuale con la controparte i contratti che danno origine alla crisi condividete che sia possibile! grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/05/2022 20:15

        RE: RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

        E' possibile perché nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, giusto il disposto del primo comma dell'art. 9 del d.l. n. 118/2021, ma poiché si tratta di un atto che rientra (o potrebbe rientrare) tra quelli di straordinaria amministrazione, trova applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 9, per cui l'imprenditore deve informare preventivamente l'esperto, con le conseguenze nella citata norma previste.
        Zucchetti SG srl
    • Salvatore Picone

      Gricignano di Aversa (CE)
      31/05/2022 23:53

      RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

      Con l'andamento attuale dell'economia internazionale, che ha condizionato pesantemente i prezzi delle materie prime tale da rendere quasi impossibile l'esecuzione dei contratti per eccessiva onerosità, specie quelli ad esecuzione futura, in tali circostanze la composizione negoziata tesa esclusivamente alla rinegoziare i contratti secondo il piano, per evitare una crisi aziendale futura, credo siano atti di ordinaria amministrazione.; condividete!
      saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/06/2022 16:24

        RE: RE: Rinegoziazione dei contratti prevista dall'art. 10 dl 118/2021

        Per Cass. 29/05/2019, n.14713 "Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., l'imprenditore può compiere senza necessità di autorizzazione del tribunale gli atti di gestione dell'impresa finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, secondo il medesimo criterio previsto dall'art. 167 l.fall.; sicché la distinzione tra atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione resta incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, tenuto conto esclusivamente dell'interesse di questi ultimi e non dell'imprenditore insolvente, essendo quindi possibile che atti astrattamente qualificabili dì ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato nell'ambito di una procedura concorsuale", tant'e' che la stessa pronuncia ha ritenuto necessario che il debitore fornisca informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che intende presentare, laddove, in difetto, "l'atto che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa, deve essere considerato come di straordinaria amministrazione". Tesi ripresa, più di recente, da Cass. sez. un. 31/12/2021, n. 42093.
        Alla luce di tanto, la situazione prospettata è sulla linea di confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione; noi saremmo più propensi a considerare la rinegoziazione atto di straordinaria amministrazione non essendo possibile predeterminare, al di là delle intenzioni, gli effetti eventualmente derivanti da tale operazione el'incidenza sull'interesse dei creditori.
        Zucchetti SG srl