Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Limiti di accesso alla composizione negoziata

  • Mattia Pedrini

    BOLOGNA
    26/01/2023 14:45

    Limiti di accesso alla composizione negoziata

    Buongiorno,
    una società in liquidazione, nei cui confronti pende ricorso ex art. 40 C.C.I.I. volto all'apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore, fa istanza ex art. 17, co. 1 C.C.I.I. al fine della nomina dell'Esperto Indipendente.
    La commissione istituita presso la C.C.I.A.A. adita accoglie l'istanza della società debitrice, provvedendo a nominare l'Esperto.
    Ritenete che la pendenza di un procedimento volto alla verifica dei requisiti necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale - instaurato, con ricorso ex art. 40, co. 6 C.C.I.I., in epoca antecedente il deposito dell'istanza ex art. 17, co. 1 C.C.I.I. - sia ostativo alla prosecuzione della procedura di composizione negoziata a norma dell'art. 25-quinquies C.C.I.I.?
    Detta norma - titolata "limiti di accesso alla composizione negoziata" - pare difatti precludere la procedura di composizione negoziata della crisi, ogniqualvolta sia pendente un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I. (ove trova esplicita menzione il ricorso finalizzato all'apertura della liquidazione giudiziale, quand'anche depositato ad opera di un creditore dell'imprenditore).

    Ringrazio finora per quanto saprete indicarmi.
    Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2023 19:44

      RE: Limiti di accesso alla composizione negoziata

      Il suo ragionamento sembra ineccepibile. L'art. 25 quinquies stabilisce che "L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del
      procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74", e tra i procedimenti introdotti con il ricorso depositato ai sensi dell'art. 40 è compreso anche quello presentato da un creditore contenente la domanda di apertura di liquidazione giudiziale a carico del proprio debitore. Né può intendersi che l'art. 25 quinquies considerare come ostativi solo i procedimenti pendenti introdotti dallo stesso imprenditore, come il concordato o la ristrutturazione dei debiti o il concordato minore sia perché la norma non precisa che l'istanza per la nomina dell'esperto , non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento da lui introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, sia perché il riferimento agli artt. 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74 non è limitativo ma estensivo, nel senso che chiarisce che la preclusione opera anche in caso di preesistente richiesta di concessione del termine di cui all'art. 44, nel caso di misure protettive richieste ai sensi del terzo comma dell'art. 54 e di domanda di ammissione al concordato.
      Questa costruzione, tuttavia, contrasta con la previsione di cui al quarto comma della'rt.18, per la quale "Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 (che può essere e normalmente è l'istanza di nomina dell'esperto con la quale si fa richiesta delle misure protettive) fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive", il che vuol dire, come ha statuito il Tribunale di Lecce, con il decreto del 23 maggio 2022 (con riferimento, quindi, al d.l. n. 118 del 2021) che la mera pendenza di un'istanza per nomina dell'esperto finalizzata alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa sia idonea a rendere non procedibili le eventuali istanze di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) pendenti, che pertanto dovranno essere sospese, salvo che non emergano elementi idonei a far ritenere lo stato di crisi irreversibile". Il che induce a ritenere che la norma di cui all'art. 25 quinquies, nonostante quanto detto in precedenza, non comprenda anche l'stanza per l'apertura della liquidazione giudiziale, sebbene anche questa sia contenuta nell'art. 40. Soluzione molto più coerente con l'intero sistema, teso a privilegiare le soluzioni concordate, stragiudiziali e giudiziali, rispetto a quelle liquidatorie e, in particolare rispetto alla liquidazione giudiziale, nel mentre ha un senso la preclusione alla composizione negoziata in caso di pendenza degli strumenti di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza quali il concordato preventivo, anche con riserva o un piano di ristrutturazione, che rientrano nella disponibilità del debitore e cercano, a parte il concordato liquidatorio, il mantenimento dell'impresa.
      Zucchetti SG srl
      • Mattia Pedrini

        BOLOGNA
        28/01/2023 12:36

        RE: RE: Limiti di accesso alla composizione negoziata

        Buongiorno,
        ringrazio per l'articolata risposta e per la preziosa possibilità di confronto che, quanto mai in tempo di prima applicazione dell'emendata normativa, consente di conoscere il parere di altri professionisti su questioni che, nella pratica, appaiono tutt'altro che chiare.
        Concordo con la Vostra ricostruzione, non potendo che condividere che il fine ultimo della riforma della materia concorsuale è pacificamente quello di favorire soluzioni concordate della crisi, siano esse giudiziali o stragiudiziali (come, quantomeno formalmente, è pensato il procedimento di composizione negoziata), rispetto a quelle liquidatorie, in modo tale da salvaguardare il valore aziendale, favorendone - ove possibile - la continuità.
        Rilevo, tuttavia, che la pronuncia del Tribunale di Lecce - che, seppur indirettamente, ammette la l'istanza di nomina dell'esperto pur in pendenza di un procedimento "prefallimentare", chiarendo che, in tal caso, lo stesso debba intendersi sospeso - fa riferimento, come anche da Voi sottolineato, alla disciplina contenuta nel D. L. 118/2021, ove l'art. 23, co. 2 - ora riproposto, seppur opportunamente modificato, nell'art. 25-quinquies C.C.I.I., tant'è che quest'ultimo è titolato "Limiti di accesso alla composizione negoziata" proprio al pari dell'art. 23, co. 2 D.L. 118/2021 - si limitava espressamente a precludere la possibilità di istanza ex art. 2, co. 1 (ovvero quella di nomina dell'esperto) solo nei casi di pendenza di procedimento volto all'omologazione di un accordo di ristrutturazione o di ammissione a concordato preventivo (anche se "in bianco"). E' chiaro, quindi, che il Tribunale di Lecce, basando la propria pronuncia sulla sola disciplina del D.L. 118/2021, non poteva che esprimersi favorevolmente sulla contestuale pendenza di un procedimento "prefallimentare" con quello di composizione negoziata. L'art. 25-quinquies C.C.I.I. ora in vigore, come indicato, parrebbe invece estendere - quantomeno sulla base di un'interpretazione prettamente letterale della norma - la preclusione all'avvio del procedimento ex art. 12 e ss. C.C.I.I., ogniqualvolta sia pendente procedimento introdotto con ricorso ex art. 40 C.C.I.I. (ovvero un qualsiasi procedimento, indipendentemente dal soggetto istante, volto alla regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa).
        E' chiaro che appare particolarmente difficile comprendere la motivazione che, astrattamente, porta il legislatore a permettere l'avvio della composizione negoziata pur in pendenza di istanza di fallimento all'imprenditore che ne ha fatto richiesta in data anteriore al 15.07 u.s., precludendone, invece, l'accesso a colui che, trovandosi nella medesima situazione, richieda l'avvio della composizione negoziata secondo la disciplina del C.C.I.I., ma l'interpretazione letterale dell'art. 25 quinquies C.C.I.I. parrebbe andare in questa direzione.
        D'altra parte ritengo che la disposizione di cui all'art. 18, co. 4 C.C.I.I. - che preclude l'apertura della liquidazione giudiziale in pendenza della composizione negoziata - possa trovare fondamento, non contrastando con quanto indicato nel 25-quinquies C.C.I.I., con la volontà del legislatore di evitare che venga aperta la procedura liquidatoria nel caso - possibile - in cui un creditore depositi il ricorso ex art. 40, co. 6 C.C.I.I. successivamente all'avvio della procedura di composizione negoziata ad opera dell'imprenditore.

        Grazie,
        cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/01/2023 18:32

          RE: RE: RE: Limiti di accesso alla composizione negoziata

          In presenza di un corpo normativo di particolare dimensione, quale quello contenuto nel codice della crisi e dell'insolvenza, le aporie, le dissonanze, le soluzioni apparentemente illogiche sono numerose e sicuramente emergeranno via via che si va avanti nell'applicazione; come già si vede, le difficoltà maggiori che si pongono nascono dal dilemma tra interpretazione letterale o interpretazione sistematica. Ferma restando la fondatezza di quanto lei afferma, come del resto avevamo dato atto anche nella prima risposta, noi, che pur siamo stati sempre assertori di letture rigorose, crediamo che vadano preferite quelle interpretazioni che tendono a tirare le file della ratio che regge l'intero codice cecando di farlo funzionare, anche a volte a scapito di una lettura che appare testualmente ineccepibile.
          Zucchetti SG srl