Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Incontri con singoli creditori

  • Filippo Antonio Cabras

    Roma
    18/06/2022 15:43

    Incontri con singoli creditori

    Vi sono disposizioni o motivi ostativi all'incontro tra l'esperto, in sessione separata (quindi anche senza rappresentanti o professionisti della società), con i singoli creditori per agevolare le trattative e la composizione, stile caucus della mediazione.
    In caso siano possibili è opportuno chiedere, comunque, una preventiva autorizzazione alla società?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2022 10:51

      RE: Incontri con singoli creditori

      Il quinto comma dell'art. 5 d del d.l. n. 118/2021, stabilisce, tra l'altro, che "Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata". Il legislatore ha quindi dato una indicazione di massima circa il comportamento dell'esperto limitandosi ad individuare alcuni punti fermi, ossia che alle trattative partecipano "le altre parti interessate al processo di risanamento" (e, quindi, non solo i creditori ma anche, se necessario, gli altri protagonisti della vita imprenditoriale, come ad esempio i lavoratori o i fornitori, ecc.) e che la negoziazione si svolge attraverso uno o più incontri, da tenersi con "cadenza periodica ravvicinata" .
      La gestione operativa della negoziazione, nel rispetto di questi principi, è lasciata all'esperto il quale, a seconda della situazione, può organizzare tavoli di discussione collettiva o separati qualora appaia più utile per la ricerca di una soluzione conferire separatamente con alcuni soggetti o categorie, senza bisogno di alcuna autorizzazione, proprio perché rientra nei poteri dell'esperto l'organizzazione del suo lavoro. Non si sta parlando di incontri segreti in danno di qualcuno, ma semplicemente di ipotesi di lavoro in cui la divisione in tavoli diversi dei diversi problemi da affrontare (ad esempio in un incontro co le sole banche o con i soli fornitori o le sole rappresentanze sindacali, e così vis) può essere quanto mai utile per focalizzare meglio le questioni, poi da discutere in una riunione collettiva in cui si tirano le somme; peraltro degli incontri va tenuta debita traccia attraverso la redazione di un processo verbale sottoscritto dai partecipanti, anche perché ai sensi dell'art. 16 comma 3 il compenso dell'esperto varia anche in base al numero dei creditori (lavoratori e rappresentanze sindacali esclusi) che partecipano alle trattative.
      Ovviamente si tratta di un terreno tutto ancora da scoprire, ma, a nostro avviso, la soluzione indicata è quella più realistica.
      Zucchetti Sg srl