Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

misure protettive

  • Francesco Severi

    Modena
    13/11/2023 17:38

    misure protettive

    Buonasera
    Sottopongo il seguente caso.
    La società Alfa è proprietaria di un capannone locato a Beta, società che ha chiesto la nomina dell'esperto negoziatore, versando in una situazione di crisi.
    Beta ha anche chiesto la concessione di misure protettive e cautelari: segnatamente ha chiesto che il Tribunale disponga il divieto per Alfa, per 120 giorni, di risolvere il contratto di locazione in quanto funzionale alla continuità.
    Alfa, che non ha ottenuto il pagamento di quasi tutti i canoni di locazione relativi 2023, sicché, ove non ottenesse la convalida di sfratto, rischierebbe di dover pagare all'erario un'imposta ingente in quanto, come noto, per le società i canoni di locazione di immobili commerciali sono da tassare anche se non riscossi (cfr. Cass 22906/2021)
    Si chiede un parere in merito alle possibilità di ottenere il rigetto della misura protettiva richiesta, sulla base di quanto esposto atteso che Beta in ricorso ha anche affermato di non poter più sostenere il peso economico della locazione il cui contratto intende necessariamente rinegoziare.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2023 11:01

      RE: misure protettive

      Crediamo che non abbia molte possibilità giacchè il comma quinto dell'art. 18 CCII espressamente prevede che non è consentito ai creditori rifiutare l'esecuzione dei contratti
      pendenti, o invocarne la risoluzione di diritto o la scadenza anticipata, o ancora pretenderne la modifica in ragione dell'accesso alla composizione negoziata. Disposizione ulteriormente rafforzata dal comma 4, con il divieto di pronuncia di liquidazione giudiziale o della declaratoria di insolvenza nelle more della trattativa. In questa previsione non viene fatta menzione dell'interesse della controparte contrattuale; è vero che l'art. 17, comma 5 CCII, consente all'esperto di invitare le parti "a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti" pendenti se "la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa", ma si tratta di una norma sempre protettiva del debitore che permette di venire incontro alle esigenze di costui di rideterminare le condizioni di un contratto qualora il sinallagma contrattuale si sia sensibilmente alterato in suo danno.
      Tuttavia, poiché quando la misura protettiva incide sui diritti dei terzi questi debbono essere sentiti (art. 19, co. 4), è opportuno che la società Alfa faccia valere in quella sede il pregiudizio che ne discende, per quel che può valere.
      Zucchetti SG srl