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Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE PER CONSEGNA, RILASCIO ED OBBLIGHI DI FARE
rilascio immobile
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Elena Pompeo
Salerno26/11/2018 13:06rilascio immobile
devo notificare un ordine di rilascio immobile ai sensi del 560 cpc a cura del custode giudiziario. posso notificare il preavviso con la data in cui procederò all'accesso per il tramite dell'ufficiale giudiziario? grazie -
Zucchetti SG
27/11/2018 17:11RE: rilascio immobile
Le modalità di "attuazione" (e non di "esecuzione") dell'ordine di liberazione, sono state completamente riscritte dal Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 Giugno 2016 n. 119, che ha significativamente modificato i commi terzo e quarto dell'art. 560 c.p.c.
Oggi, per effetto dell'intervento manipolativo appena detto, il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario (il che significa che i costi della liberazione sono interamente a carico della procedura esecutiva, ed il creditore che li anticipa li recupera in "prededuzione" ai sensi dell'art .2770 c.c. in quanto trattasi di spese sostenute nell'interesse di tutti i creditori) quando:
non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso;
oppure quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza;
oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare (si noti che il legislatore, volutamente, fa riferimento al giudice dell'esecuzione "immobiliare", il che conferma la natura endoprocessuale del procedimento di liberazione) anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
La norma dispone infine che per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c..
Come si vede:
1. l'ordine di liberazione deve essere emesso, al più tardi, ad aggiudicazione intervenuta;
2. la sua attuazione non da' luogo ad un autonomo procedimento esecutivo per rilascio, ex artt. 605 e ss c.p.c., il che significa che:
A) non è necessaria la notifica del titolo esecutivo e del precetto e quindi, a monte, non è necessario far apporre su copia conforme dell'ordine di liberazione la formula esecutiva;
B) non deve essere coinvolto l'ufficiale giudiziario;
C) non è necessaria la notifica del preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c.;
D) il custode non ha la necessità di farsi assistere da un legale;
3) l'attuazione dell'ordine di liberazione prescinde dall'adozione del decreto di trasferimento, e dunque non si interrompe con esso;
4) la liberazione dell'immobile deve avvenire senza oneri per l'aggiudicatario, il che significa, come abbiamo detto, a spese della procedura.
Infine, ove nell'immobile fossero presenti beni mobili, il secondo capoverso del medesimo art. 560, comma quarto, c.p.c., dispone che il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi d'urgenza. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione".
Quindi, come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.
Venendo, più specificatamente, alla notifica, osserviamo che la stessa è a nostro avviso necessaria soltanto se occorre procedere nei confronti di un terzo estraneo alla procedura, poiché in tal caso l'art. 560, comma terzo, prevede che dalla data della notificazione decorre il termine, per il terzo, per proporre l'opposizione agi atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Viceversa, un rituale procedimento notificatorio non è previsto, né è necessario, nei confronti del debitore esecutato, il quale riceverà comunicazione dell'ordine di liberazione mediante biglietto di cancelleria, ai sensi dell'art. 134 c.p.c., ove pronunciata fuori udienza.
Sul versate operativo, dunque, se occorre procedere nei confronti del debitore esecutato, è sufficiente assicurarsi che egli abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di liberazione (cosa che potrebbe non essere accaduta ove il debitore abbia omesso di eleggere domicilio, poiché in questo caso le comunicazioni saranno state eseguite in cancelleria ai sensi dell'art. 492, comma secondo, c.p.c.).
Ove ciò non sia avvenuto, sarà sufficiente consegnargli una copia del
provvedimento (come detto, non è necessario che la stessa sia autentica o
munita della formula esecutiva), dandone semplicemente atto nel verbale di accesso all'immobile, in modo da renderlo edotto dell'ordine impartitogli e di disporre di un lasso di tempo sufficiente ad organizzare un rilascio spontaneo, preavvertendolo del fatto che in difetto si procederà con l'ausilio della forza pubblica
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