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Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE PER CONSEGNA, RILASCIO ED OBBLIGHI DI FARE
scioglimento comunione assegnazione cespiti (mancato ordine rilascio e natura dichiarativa/costitutiva sentenza)
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Gabriele Toma
Maglie (LE)18/09/2024 16:26scioglimento comunione assegnazione cespiti (mancato ordine rilascio e natura dichiarativa/costitutiva sentenza)
Buongiorno,
una sentenza passata in giudicato ha stabilito lo scioglimento della comunione ereditaria e assegnato cespiti diversi ai coeredi con conguagli. Ad oggi, però uno dei coeredi non rilascia ancora i cespiti assegnati ad altri.
Mi chiedo se si possa procedere con un'esecuzione di rilascio - precetto, preavviso ecc. (la sentenza però non contiene un ordine del genere e ha natura dichiarativa/costitutiva nel capo relativo allo scioglimento ed alla assegnazione) o se bisogna meglio agire sulla base della sentenza stessa (titolo giudiziale) con un'ordinaria azione di occupazione abusiva senza titolo, chiedendo nell'ordinaria azione che il Giudice condanni l'occupante a liberarlo?-
Zucchetti SG
21/09/2024 08:37RE: scioglimento comunione assegnazione cespiti (mancato ordine rilascio e natura dichiarativa/costitutiva sentenza)
A nostro avviso la sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione, in difetto di un capo contente condanna al rilascio, non può costituire titolo esecutivo da azionare ai sensi degli artt. 605 e seguenti c.p.c.
In questi termini si è condivisibilmente espressa Cass. sez. II, 05/09/1994, n. 7650 in un caso del tutto analogo a quello prospettato.
Segnatamente, nel caso affrontato dai giudici di legittimità, Tizio promuoveva opposizione a precetto per rilascio di immobili, in base a titolo esecutivo pretesemente costituito da un sentenza recante scioglimento di comunione ed attribuzione di immobili.
Il tribunale di Bolzano (riformando la sentenza del pretore) dichiarava nullo il precetto.
la sentenza di appello osservava in motivazione che la sentenza in forza della quale veniva minacciata l'esecuzione aveva disposto lo scioglimento della comunione e l'attribuzione degli immobili in proprietà solitaria ai condividenti, ma non conteneva alcuna condanna al corrispondente rilascio, talché avendo essa natura di accertamento costitutivo della proprietà, non era titolo idoneo ai fini dell'azione di rilascio.
Il creditore che aveva notificato il precetto ricorreva per cassazione, osservando che a suo avviso la sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione ha natura dichiarativa e non costitutiva della proprietà, sicché ad essa deve attribuirsi, implicitamente, anche la natura di sentenza di condanna per quanto riguarda la sua idoneità di fungere quale titolo esecutivo ai fini del rilascio degli immobili.
La Corte di cassazione non ha condiviso questa prospettazione. Segnatamente, ha osservato che la sentenza che, pronunciando sulla domanda di divisione ereditaria determina lo scioglimento della comunione, ha carattere dichiarativo, in quanto non è attributiva del diritto, perché ciascun condividente è reputato proprietario fin dalla origine dei soli beni caduti nella sua quota.
Orbene, aggiunge la pronuncia, la sentenza che si limita a dichiarare, come nella specie, lo scioglimento della comunione, consacrando l'immediata successione del coerede nella sola titolarità del diritto di proprietà, senza nulla disporre in ordine al rilascio dei beni, non costituisce titolo esecutivo suscettibile di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Infatti possono costituire titolo esecutivo soltanto le sentenze riconducibili ad una pronuncia condannatoria, che può essere contenuta anche in una sentenza di accertamento, e nessuna altra, siano esse dichiarative o costitutive, posto che l'accertamento, che è proprio del giudizio di cognizione, non basta per ottenere la tutela nella forma reintegratoria, costituendo esso solo la premessa logica e giuridica per quella ulteriore attività che sta alla base della pretesa esecutiva.
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