Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura del fallimento e giudizio pendente

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    14/12/2021 19:03

    chiusura del fallimento e giudizio pendente

    Gradirei sottoporre alla vostra cortese attenzione il seguente quesito:
    Un creditore dalla fallita società, in data antecedente al fallimento, ha pignorato delle somme presso un Ente comunale, quest'ultimo non ha mai adempito al pagamento pur essendo intervenuta l'ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi a suo tempo promossa. L'ordinanza di assegnazione è antecedente alla dichiarazione di fallimento. Il creditore in qualità di ricorrente, con ricorso al TAR, (incardinato successivamente alla dichiarazione di fallimento), cita l'Ente comunale e chiede l'ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione all'esito della procedura esecutiva presso terzi. (antecedente al fallimento). Il ricorso è stato notificato anche al fallimento in qualità di semplice contro interessato . Il fallimento non avendo interesse alla questione non si è costituita in giudizio.
    L'ente comunle citato in giudizio, era debitore della fallita società, le somme erano state pignorate antecedentemente al fallimento ma mai corrisposte ai creditori. A seguito della dichiarazione di fallimento le somme pignorate sono state incassate dal fallimento ed il ricorrente non si è mai insinuato nello stato passivo del fallimento ed ora richiede il pagamento delle somme all'Ente tramite ricorso al Tar.
    Domanda:
    poiché il fallimento è in fase di chiusura, come mi devo regolare con questa causa ancora in essere?
    Nel caso in cui il tar condanni il comune al pagamento, il fallimento potrebbe subire delle ripercussioni in termini economici? se il ricorso al TAr è ancora in essere, come mi devo regolare? Posso ignorare il tutto non essendomi costituita nel giudizio e procedere con il deposito del piano di riparto e successivamente all'approvazione, con la chiusura del fallimento?
    ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2021 17:44

      RE: chiusura del fallimento e giudizio pendente

      Il Comune terzo espropriato ha pagato quanto dovuto al fallimento seguendo il principio più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, exart. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (In termini Cass, 10/08/2017, n.19947).
      Correttamente quindi il Comune, intervenuto il fallimento del proprio creditore, ha pagato al fallimento, per cui possiamo ipotizzare che la pretesa del creditore sia infondata, a meno che non abbia sollevato aspetti a noi non noti.
      An ogni modo, al momento, non vi è una pretesa nei confronti del fallimento né questo ha promosso una azione attiva nei confronti di qualcuno, per cui non vediamo ostacoli al completamento della procedura e alla chiusura definitiva, non quindi ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l. fall..
      Zucchetti SG srl