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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Riparto finale e Privilegio ex art. 44 TUB
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Giuliano Cesarini
Fossombrone (PU)24/10/2025 19:33Riparto finale e Privilegio ex art. 44 TUB
In una LCA una banca è stata ammessa nello stato passivo con riconoscimento del privilegio ex art. 44 TUB per un finanziamento di credito agrario. 
Ai sensi di detto articolo, tale privilegio si esercita su bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine ed attrezzi e altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso, nonché sui crediti derivanti dalla vendita di tali beni.
Nel corso della Procedura ho riscosso 500 euro dalla vendita di beni mobili e attrezzature, ho incassato 1.400 euro dal noleggio di tali attrezzature ed ho riscosso un credito di 50.000 euro sorto dalla vendita di bestiame effettuata con la società in bonis prima della LCA.
Non ho nessuna evidenza documentale che il finanziamento sia stato utilizzato per l'acquisto dei beni mobili che ho rinvenuto, dato a noleggio e successivamente venduto. Né, tanto meno, è possibile sapere se il credito riscosso sia stato originato dalla vendita di animali (bestiame) acquistati con il finanziamento.
Mi domando se e come in sede di riparto dovrò assegnare comunque alla banca le somme (al netto delle spese e dei costi imputabili) originate dal noleggio e dalla vendita di beni mobili e dalla riscossione del credito. Il dubbio ha due motivi.
1 – Non ho nessuna evidenza che le tre fonti di entrata siano direttamente collegate ad acquisti fatti con il finanziamento in discorso;
2 – Se dovessi comunque riconoscere il privilegio, l'attivo mobiliare andrebbe diviso in due parti: quello "speciale" art. 44 tub e quello mobiliare generale (non erano presenti beni immobili). A questo punto ho il problema di individuare la massa attiva alla quale imputare il pagamento dei crediti INPS per contributi che l'art. 2778 c.c. pone al n. 1, mentre il comma 3 dell'art. 44 TUB pone il privilegio della banca dopo il n. 2 dell'art. 2778 c.c..
Il dubbio sul punto n. 2 credo sia superabile con una imputazione proporzionale.
Mi resta comunque forte il dubbio di cui al n. 1
Cosa ne pensate?- 
    
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/10/2025 16:35RE: Riparto finale e Privilegio ex art. 44 TUB
L'art. 44, comma 1, TUB (d.lgs n. 385 del 1993) prevede che "I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46". Quest'ultimo, a sua volta precisa che "La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri", per poi elencare i beni su cui può cadere il privilegio espressamente definito come speciale. I commi successivi indicano, inoltre, le caratteristiche che il privilegio deve avere nella fase della costituzione a pena di nullità ("Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito,… "; comma 2) e deve avere per essere opponibile a terzi ("L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta….. ", comma 3). 
Da queste disposizioni si deduce , in primo luogo, che il privilegio di cui si discute non può essere concesso se non ricorrono le condizioni di validità e di opponibilità alla massa sopra richiamate. Presumibilmente nel caso ricorrevano se il privilegio è stato riconosciuto e, comunque, quand'anche l'ammissione privilegiata fosse stata un errore, la decisione non può essere modificata essendo lo stato passivo divenuto definitivo.
Rimane quindi il dato che è stato ammesso al passivo un credito con riconoscimento di del privilegio speciale di cui agli artt. 44 e 46 TUB e, poichè i questo tipo di privilegio crea una relazione tra il credito eil o i beni su cui può esercitarsi, tanto che l'art. 201, comma 3, lett. d) richiede che nella domanda di ammissione il creditore è tenuti a descrivere il "bene sul quale la relazione si esercita, se questa ha carattere speciale". Si è molto discusso se questa relazione va appurata al momento dell'ammissione del credito al passivo o al momento del riparto, ma qualunque soluzione si scelga è indiscusso che, al momento del riparto, il curatore debba svolgere un controllo e verificare se i beni sui quali il privilegio speciale può esercitarsi sono presenti nell'attivo della procedura, se sono identificabili e se, trattandosi di finanziamenti di scopo, sono stati acquistati proprio con il finanziamento garantito.
Da quello che lei racconta sembra che non esistano tali condizioni, per cui il credito può essere degradato a chirografo.
Zucchetti SAG srl 
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