Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    29/10/2019 23:02

    CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

    Gent.mi

    Ditta individuale fallita, tra i vari adempimenti mi accorgo che il soggetto è stato coinvolto in un fallimento snc anno 91
    Fallimento aperto e regolarmente chiuso anno 91, ma ancora risulta aperta la posizione CCIAA.
    Sono andate a ruolo circa 3000 € di diritto è necessario chiudere la posizione e sgravare le somme.
    Vi chiedo se è il curatore che al tempo doveva occuparsene,
    e se, visto il problema è tenuto ed obbligato nelle more ad adempiere a tali doveri.
    Interpellata laCCIAA mi dice che solo il curatore può farlo

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/10/2019 17:30

      RE: CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

      Il tempo cui si riferisce la vicenda (1991) crea molte incertezze ricostruttive in quanto il registro delle imprese, benchè previsto dal Codice civile del 1942, è stato attuato completamente soltanto con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e reso operativo con il DPR n. 581 del 1995; in precedenza presso le camere di commercio esisteva il registro ditte (che poi è confluito in quello delle imprese unitamente al registro delle società, che era tenuto dalle cancellerie commerciali. Ci riesce difficile ricostruire quali fossero, sotto il profilo in esame, i compiti del curatore all'epoca alla chiusura del fallimento, visto che neanche l'art. 118 riformato prevede la richiesta di cancellazione per le ditte individuali; al più si può ritenere che il curatore dovesse comunicare la cessazione della partita IVA anche alla Camera di commercio ma non che dovesse chiedere la cancellazione dal registro ditte, compito che risaliva allo stesso fallito tornato in bonis.
      Ad ogni modo, dichiarato il nuovo fallimento, la Camera di commercio se ha un credito da far valer lo deve insinuare al passivo.
      Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      20/04/2020 18:24

      RE: CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

      Gent.mi

      in riferimento alla questione illustrata, per alcune motivazioni è necessaria la cancellazione della società snc presso CCIAA, di cui socio all'epoca era l'attuale fallito , e che risulta tutt'ora iscritta CCIAA
      La cancelleria fallimentare ha comunicato a CCIAA , (solo ora dal 1991) il decreto di chiusura del fallimento, CCIAA però comunica che non può procedere con questa documentazione alla cancellazione e che non conosce le procedure da attuare per il caso da me esposto ovvero:
      -Società snc fallimento chiuso anno 1991, nessuna comunicazione attuata all'epoca dei fatti a CCIAA e altri vari enti, le comunicazioni sono state fatte solo alla data odierna;
      Il cf non è più in attività e non sarebbe neppure allo stato attuale titolato all'invio e richieste di pratiche
      l'amministratore del tempo è irreperibile
      In questo caso come è possibile cancellare la società presso la CCIAA?
      sottolineo anche che la data termine della società da Visura CCIAA è per l'anno 2004, quindi ci sarebbe dovuta essere una cancellazione d'ufficio , ma in risposta CCIAA dice che questa data è irrilevante dato il Fallimento
      Chiedo un Vostro illustre parere sullo svolgimento del caso
      saluti
      spp
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        30/04/2020 18:58

        RE: RE: CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

        Se la società è regolarmente transitata nel registro delle imprese, e dal quesito pare che sia cosi, può certamente essere cancellata.

        Ci pare poi di capire che almeno il fallimento sia stato comunicato all'allora registro delle ditte e quindi annotato; se così è il Registro Imprese fornisce a nostro avviso una risposta non condivisibile riguardo alla impossibilità di procedere d'ufficio (vedasi DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 3) una volta che sia stato formalmente informato (ad esempio trasmissione via PEC del decreto di chiusura del fallimento, avvenuta nel 1991).

        E riteniamo che l' ufficio non possa né debba procedere a istanza di parte, ma dovrebbe a nostro giudizio inserire la società nell'elenco di quelle da cancellare quando, periodicamente (di norma, a quanto ci risulta, circa una volta all'anno) aggiorna i propri archivi: prima annotando l'avvenuta chiusura della procedura, poi avviando la procedura d'ufficio, e infine con la cancellazione ordinata e la pubblicità corretta nel Registro, seppur certo tardiva, ma non certo per colpa del registro imprese.

        Se c'è ancora il Ccuratore, potrebbe con successo, a nostro giudizio, chiederla lui, ancorché la norma che lo legittima è di decenni successiva all'epoca della chiusura, ma ciò dipende dall'atteggiamento del Conservatore sul punto.
    • Paolo Caprari

      Reggio Emilia (RE)
      16/01/2023 12:22

      RE: CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

      Buongiorno,
      intervengo per richiedere il vostro parere in merito a quanto di seguito riportato.
      Il fallimento di una società priva di attivo è stato dichiarato chiuso con
      provvedimento del Tribunale nel mese di gennaio 2022 (e sono dunque ampiamente decorsi i termini per il reclamo).
      Nel frattempo si è provveduto alla cancellazione della P IVA presso l'Agenzia delle Entrate, ma non alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
      A dicembre 2022, nelle more della cancellazione della società presso la CCIAA competente, è stato disposto sequestro finalizzato alla confisca ex art. 4 comma 1 lett. A e 20 D.Lgs 159/2011.
      La Camera di Commercio ha quindi rigettato la richiesta di cancellazione.
      Si chiede un parere in merito al da farsi ed alle eventuali responsabilità / oneri in capo al Curatore.

      Si ringrazia per la preziosa collaborazione
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/01/2023 18:19

        RE: RE: CANCELLAZIONE SOCIETA' CCIAA

        L'incipit del secondo comma dell'art. 118 l. fall. è il seguente: "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese", da cui si deduce:
        -che se il fallimento è stato chiuso ai sensi dei numeri 1) o 2), il curatore non è tenuto a chiedere la cancellazione dal registro delle imprese, per cui nessuna responsabilità può essergli attribuita pe rla mancata chiusura;
        -se il fallimento è stato chiuso ai sensi dei numeri 3) o 4), il curatore era tenuto a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese, per cui se lo ha fatto, egualmente nessuna responsabilità può essergli addebitata.
        Se, invece, non ha chiesto la cancellazione nei casi in cui doveva chiederla, si potrebbe aprire un discorso sulla responsabilità, ma non possiamo essere più precisi perché questo dato da solo non è significativo in quanto deve essere inquadrato nel contesto degli avvenimenti che sono seguiti.
        Zucchetti Sg srl