Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura fallimento in una snc

  • Giovanni Zanette

    San Vito al Tagliamento (PN)
    14/03/2016 21:04

    chiusura fallimento in una snc

    Buonasera,
    Nel fallimento di una s.n.c. e dei due soci a responsabilità illimitata, mi trovo nella possibilità di procedere al riparto e al pagamento integrale dei debiti della società; non lo stesso per i creditori personali dei soci (Inps)i quali, potrebbero venir soddisfatti da questo riparto solo in parte. Solo con l'ulteriore vendita dell'immobile di proprietà di uno dei due soci potrei estinguere integralmente il debito del socio. Il legale che segue le vicende di uno dei socio sostiene che potrei procedere al riparto dell'attivo nei confronti dei creditori sociali e quindi alla chiusura dei fallimento della società. Così facendo, il socio, secondo lui "tornato in bonis", ed nel pieno possesso dell'immobile, potrebbe poi rivolgersi ad Equitalia e pagare il suo unico debito mediante rateazione. Questo ovviamente per evitare la messa all'asta dell'immobile e con ulteriore aggravio di spese di procedura.
    A me invece risulta che la chiusura del fallimento della società, a seguito dell'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non comporti automaticamente la chiusura del fallimento anche dei singoli soci, che rimarrebbero quindi sottoposti alla procedura concorsuale fino ad esaurimento dell'attivo realizzabile (dalla vendita immobile).
    dr Giovanni Zanette

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2016 19:36

      RE: chiusura fallimento in una snc

      La disposizione di cui parla l'avvocato c'è ed è contenuta nel secondo comma dell'art. 118 l.f., nella parte in cui stabilisce che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale".
      La logica della norma è chiara: poiché nei casi di chiusura del fallimento societario per mancanza di domande o per integrale soddisfazione dei creditori non vi è più un passivo della società da soddisfare, viene meno il presupposto del fallimento dei singoli soci, basato sulla loro responsabilità illimitata per i debiti sociali; di modo che, come dal fallimento di una delle società indicate nel primo comma dell'art. 147 discende per ripercussione il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, indipendentemente dall'essere questi imprenditori e di versare in stato di insolvenza, così, dalla chiusura del fallimento delle stesse società per mancanza iniziale o sopravvenuta di passivo sociale, il legislatore ne fa discendere la chiusura del fallimento dei soci.
      Di conseguenza, realizzatesi le condizioni per la chiusura del fallimento della società per integrale soddisfazione dei creditori sociali, lei non può proseguire nella liquidazione dell'attivo dei beni dei soci per soddisfare i creditori personali degli stessi, ma deve procedere a richiedere la chiusura del fallimento della società e dei soci (è controverso se di questi ultimi debba chiedere espressamente la chiusura o debba essere pronunciata d'ufficio dal giudice). Cosa succede dopo la chiusura a li non interessa più.
      Zucchetti Sg srl
      • Giovanni Zanette

        San Vito al Tagliamento (PN)
        16/03/2016 19:11

        RE: RE: chiusura fallimento in una snc

        Buonasera, la ringrazio per la esaustiva risposta,
        Cordiali saluti
        dr Giovanni Zanette
    • Francesco Bellesia

      Modena
      25/05/2020 19:57

      RE: chiusura fallimento in una snc

      Mi permetto di richiedere una integrazione al quesito.
      Posto che si applichi l'art. 118 n. 2 L. Fall. alla fattispecie prospettata nel quesito principale per l'avvenuto integrale pagamento dei creditori insinuati al passivo della società a seguito di riparto, chiedo cosa succeda degli eventuali residui attivi relativi sia alla massa sociale sia alla massa del socio illimitatamente responsabile di cui si chiude il suo fallimento. In particolare chiedo se l'eventuale attivo della massa del socio debba essergli restituita previa interruzione della liquidazione di altri suoi beni, come credo, ovvero se si debba procedere ad un riparto parziale a favore dei creditori personali insinuati al suo passivo.
      La mia ipotesi di lavoro sarebbe questa:
      1) Pagamento integrale dei creditori insinuati al passivo della società
      2) Interruzione della liquidazione dei beni del socio
      3) rendiconto finale
      4) Richiesta compenso
      5) Riparto finale con pagamento integrale di eventuali prededuzioni sopravvenute
      6) Istanza di chiusura ex art 118 n.2 L. Fall.
      7) Restituzione alla società ed al socio dei rispettivi residui attivi
      Quali adempimenti fiscali vi sono a seguito della chiusura ex 118 n° 2 del fallimento della società di persone e di quello del socio ?
      Grazie per la risposta
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/05/2020 18:38

        RE: RE: chiusura fallimento in una snc

        A norma del secondo comma dell'art. 118 l.fall., "la chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale", per cui, se non ricorre quest'ultima ipotesi, va chiuso, unitamente al fallimento della società anche quello del socio illimitatamente responsabile, seppur esistano beni ancora da liquidare e creditori particolari da pagare. Di conseguenza diventa superfluo procedere alla ulteriore liquidazione dei beni del socio.
        Tanto premesso, l'iter procedurale da lei ipotizzato è corretto, fermo restando che la chiusura di cui al punto 6 deve riguardare il fallimento della società e quello del socio.
        Per quanto riguarda la parte fiscale giriamo la sua domanda alla sezione competente.
        Zucchetti Sg Srl
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          18/06/2020 11:10

          RE: RE: RE: chiusura fallimento in una snc

          L'art. 183 del T.U.I.R. e l'art. 5 del D.P.R. 322/1998 prescrivono che, nel caso di fallimento di società di persone, al termine della procedura il Curatore presenti la dichiarazione dei redditi della (sola) società relativa al c.d. "maxi-periodo fallimentare" e ne invii copia ai soci, che ne dovranno tener conto nella loro dichiarazione dei redditi personale relativa all'anno nel quale si è chiuso il fallimento.

          L'art. 5, IV comma, del D.P.R. 322/1998 stabilisce poi che "Il curatore ... prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, [esclusivamente, n.d.a.] se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società".

          Di conseguenza il Curatore non deve in alcun modo preoccuparsi né delle dichiarazioni dei redditi personali dei soci sia nel corso che al termine della procedura, né del fatto che essi, come dovrebbero, includano la loro quota di reddito della società nelle loro dichiarazioni personali; men che meno, che versino le imposte eventualmente dovute in conseguenza di ciò.