Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

DEVOLUZIONE DELLE SOMME CREDITORI IRREPERIBILI AL FUG

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    29/01/2025 10:57

    DEVOLUZIONE DELLE SOMME CREDITORI IRREPERIBILI AL FUG

    Gent.mi
    sottopongo alla vostra attenziona il seguente quesito.
    Liquidazione Coatta Amministrativa - procedura chiusa 5 anni addietro.
    Il sottoscritto ha chiesto l'apertura di un libretto per i creditori irreperibili
    Ora, essendo decorsi oltre 5 anni e poichè nessuno ha chiesto l'assegnazione delle somme , queste dovranno essere destinate all'entrata del bilancio dello Stato.
    L'istituto di credito depositario del libretto comunica che tali somme non possono essere versate all'entrata del bilancio dello stato in quanto la richiesta di versamento delle somme dovrà avvenire tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione, previa ricezione del provvedimento da parte degli uffici giudiziari e amministrativi competenti (nel caso specifico, il MIMIT).
    E' corretto?
    Se si, quale condotta deve tenere il sottoscritto (ex) Commissario liquidatore?
    Oppure è l'Istituto di credito che deve attivarsi in merito?
    Vi ringrazio per il vostro parere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2025 17:13

      RE: DEVOLUZIONE DELLE SOMME CREDITORI IRREPERIBILI AL FUG

      Il comma 4 dell'art. 117 l. fall.- rimasto immutato per questa parte nel comma 4 dell'art. 232 c.c.i.i.- dispone che " Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia".
      Posto che la stessa norma vale per le liquidazioni coatte, appare chiaro dal testo sopra riportato come le incombenze successive all'inutile decorso dei cinque anni siano a carico del depositario, ossia della banca o ufficio postale ove sono stati effettuati i depositi. Può limitarsi quindi a rispondere salla banca che è lei che deve adoperarsi, a norma delle norme citate.
      Zucchetti SG srl