Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

  • Raffaella Santinelli

    SAN SEVERINO MARCHE (MC)
    20/10/2022 12:24

    RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

    Vorrei confrontarmi con voi sull'art. 119 L.F., in vigore dal 18.10.2022, sulla base della modifica apportata dall'art. 14 del D.L.gs. n.149 del 10.10.2022:
    "Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

    b) all'articolo 119, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma»".
    Così vi segnalo i miei dubbi e la mia lettura della norma:
    - il rapporto riepilogativo va allegato all'istanza di chiusura che viene depositata ex art. 119 1° comma L.F.? o depositato separatamente come un ordinario rapporto ex art. 33 5° comma LF? Io propenderei per l'invio in allegato, ipotesi suggeritami dal termine "unitamente".
    - la procedura canonica che riguarda il rapporto semestrale ex art. 33 V co LF (invio al Comitato dei creditori, attesa dei termini per l'approvazione, deposito al RI e invio a tutti i creditori) va rispettata? La mia interpretazione (che risulta armonica con un rapporto finale allegato all'istanza di chiusura) è avvalorata dal dettato normativo che prevede un "rapporto finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33, quinto comma": è l'uso della parola REDATTO che me lo ha suggerito.
    Ringraziandovi anticipatamente, resto in attesa del Vs sempre prezioso contributo.
    Cordiali saluti
    RS
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/10/2022 20:50

      RE: RAPPORTO RIEPILOGATIVO FINALE - modifica art. 119 I co LF (D. Lgs. n.149/2022)

      L'art. 14 del d.lgs 10.10.2022, n. 149 ha apportato modifiche agli artt. 33, 119, 182 e 186-bis legge fall., ma a norma dell'art. 35 di detto decreto, queste disposizioni (come altre del decreto), " salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Il che significa, se non andiamo errati, che non troveranno mai applicazione, in quanto dal 15 luglio 2022 le nuove procedure di insolvenza sono regolate dal codice della crisi e non dalla legge fallimentare, che si applica alle sole procedure già pendenti a quella data; di conseguenza, a maggior ragione, dopo il 30 giugno 2023 non potranno esservi fallimenti dichiarati secondo la legge fallimentare del 1942.
      Ad ogni modo la modifica dell'art. 119 consiste, come lei giustamente ricorda, nell'aggiunta alla fine del primo comma del seguente periodo "Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma". In realtà non cambia nulla perché questa regola esiste già oggi in quanto il comma 9-quater dell'art. 16-bis del d.l. 18.10.2012 n. 179 (convertito nella l. n. 221 del 2012) dispone che "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto". Questa norma è stata trasfusa nell'art. 119 ed infatti l'art- 16-bis , dalla medesima data del 30 giugno 2023 viene abrogato dall'art. 11 del nuovo d.lgs n. 149 del 2022.
      Zucchetti SG srl