Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

  • Stefano Paniccia

    ROMA
    30/06/2022 18:14

    FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

    In relazione ad un fallimento dichiarato in data 24.10.2013 (n. 2/2012 RCP),
    una lavoratrice è stata ammessa allo stato passivo nell'udienza del 16/01/2014; lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 10/04/2014 e in seguito al riparto parziale del 2017 ha ricevuto parte delle somme dalla procedura nel 2020 ed altre dal Fondo Inps.
    La procedura fallimentare risulta ancora in corso.
    Mi chiedo da quando decorre il termine di sei mesi per presentare il ricorso ex Legge 24/2001 cd. legge Pinto.
    Grato per la collaborazione porgo i miei migliori saluti
    Avv. Stefano Paniccia

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2022 19:50

      RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

      L'art. 4 della L. 23/03/2001, n. 89 (legge Pinto), nella attuale versione dovuta al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, dispone che " La domanda di riparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e' divenuta definitiva".
      La Corte Costituzionale con sentenza 26/04/2018, n.88 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questa norma "nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto; infatti, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l'attivazione dello strumento volto a rimediare alla lesione dell'interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale la normativa è stata concepita, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina".
      Allo stato, pertanto, la domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del giudizio nel quale il ritardo si è verificato, rimando come termine ultimo quello decadenziale di sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e' divenuta definitiva; questo termine- ha precisato la Cassazione di recente (Cass. 24/03/2022, n.9590), nel processo fallimentare "decorre, per i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, dalla definitività del riparto, quanto alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006 - che ha introdotto all'art. 114, comma 1, l.fall. l'irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - perdendo essi da tale momento la qualità di parti, e dal provvedimento di chiusura del fallimento, quanto alla previgente disciplina, derivando da esso, in ragione della sua irrevocabilità, la definitiva stabilizzazione della relativa posizione".
      Quest'ultima decisione potrebbe essere molto rilevante nel suo caso, per cui è consigliabile leggerla con attenzione.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Paniccia

        ROMA
        19/07/2022 17:15

        RE: RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

        Spettabile Zucchetti SG S.r.l.,
        nel ringraziarVi del cortese e puntuale riscontro, dopo aver letto la sentenza n. 9590/2022 della Cassazione mi sembra che il termine semestrale decorra dalla definitività del provvedimento di riparto anche parziale e non dalla chiusura del fallimento.
        Non capisco se i creditori ammessi beneficiano di un doppio termine ovvero con decorrenza dai riparti parziali definitivi e/o dalla chiusura del fallimento, oppure soltanto dal primo.
        Grazie anticipatamente.
        Avv. Stefano Paniccia

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/07/2022 11:30

          RE: RE: RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

          Secondo la nostra lettura della sentenza citata, la Corte fa un doppio ragionamento. I sei mesi decorrono dalla definitività del riparto che abbia integralmente soddisfatto il creditore perché ""i creditori ammessi, che siano stati integralmente soddisfatti, con la definitività del provvedimento di riparto cessano di essere parte, stante che i pagamenti non possono essere ripetuti", e, quindi, per loro, il termine di sei mesi decorre da quel momento, non conservando interesse alcuno al prosieguo della procedura". Poi la Corte prende in considerazione il caso che gli stessi creditori "hanno motivo di dolersi della durata della procedura fino al momento del soddisfacimento del loro credito" e per essi, il termine per la Pinto non può che decorrere dalla irrevocabilità del riparto, non essendo affatto necessario al fine attendere la chiusura del fallimento. Ci sembra che in questo modo la Corte lasci aperto anche il termine finale della chiusura del fallimento a seconda del tipo di contestazione che si intende muovere e di ciò che è stato fatto, posto che la possibilità di azionare la legge Pinto anche in pendenza della procedura è una facoltà concessa ai creditori in modo da non essere costretti ad attendere anni prima di ottenere una riparazione.
          Zucchetti SG Srl
          • Maria Cristina Sacchi

            Cagliari
            22/09/2023 15:40

            RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

            Buongiorno,
            intervengo nella discussione per chiedere quale interesse possa avere un creditore ammesso al passivo, non soddisfatto per insufficienza di attivo fallimentare, a proporre il ricorso Legge Pinto considerata la mancanza di un danno patrimoniale subito.
            Sulla base di tale presupposto esiste la possibilità che tale ricorso possa essere accolto?
            Grazie
            Maria Cristina Sacchi
            Cagliari
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/09/2023 17:44

              RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

              La giurisprudenza si è occupata ripetutamente, più che del creditore incapiente nel fallimento, della parte soccombente in un giudizio civile ed è intervenuta anche la Corte Costituzione ( Corte Cost. 22/10/2014, n.240, che ha ripreso i precedenti n. 204 e n. 124 del 2014, ) che ha ritenuto infondata la q.l.c. concernente il comma 3 dell'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto) con riferimento all'art. 117 cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della convenzione di Roma del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: ciò in quanto risulta erroneo il presupposto interpretativo assunto a fondamento della stessa, atteso che il comma 3 dell'art. 2 bis della l. n. 89/2001, nella parte in cui prevede che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione "non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice", deve essere inteso nel senso che si riferisce ai soli casi in cui questi accerti l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato "costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto", con la conseguenza che detta censurata disposizione "non comporta l'impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. Tanto in considerazione del fatto che la parte, indipendentemente dall'esito della causa, ha comunque subito una diminuzione della qualità della vita in conseguenza dei patemi d'animo sopportati durante il lungo arco temporale che ha preceduto la definitiva decisione della sua posizione processuale.
              Le medesime argomentazioni possono essere utilizzate per giustificare l'interesse del creditore incapiente.
              Zucchetti SG srl
              • Marco Scattolini

                Macerata
                27/09/2023 15:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

                Buongiorno,
                mi inserisco nella discussione per chiarimenti in merito al termine di decorrenza della semestralità per proporre ricorso ai sensi della Legge Pinto nel caso di un creditore soddisfatto parzialmente in un Fallimento del 2015 e per il quale è stato emesso decreto di chiusura per avvenuto riparto finale dell'attivo Maggio 2023.
                La sentenza della Corte di Cassazione n.9590/2022 precisa che il termine decorre, per i creditori che siano stati integralmente soddisfatti, dalla definitività del riparto. Nel caso di specie, risultando il creditore soddisfatto parzialmente il termine dei 6 mesi per attivare la legge Pinto dovrebbe decorrere dalla definitività del decreto di chiusura.

                Ringraziando, porgo cordiali saluti

                Marco Scattolini
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  27/09/2023 19:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO - LEGGE PINTO - TERMINE PER PROPORRE RICORSO

                  Si la sentenza che aveamo citato si riferisce ai creditori soddisfatti integralmente, come abbiamo messo in evidenza nella risposta per il motivo che chi le attribuzioni effettuate con il riparto finale che soddisfino integralmente il crediore sono definitive e immodificabili ex art. 114 l. fall. per cui per essi quello è il momento "in cui la decisione che conclude il procedimento è devenuta definitiva",.
                  Eguale discorso non può farsi per chi non è stato integralmente soddisfatto., per il quale il provvedimento definitivo è quello che chiude il fallimento.
                  Zucchetti SG srl