Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura della procedura di fallimento

  • Lorenza Brienza

    Campobasso
    17/07/2024 10:25

    chiusura della procedura di fallimento

    buongiorno, per un fallimento dichiarato nel 2018 sono state completate le operazioni di liquidazione dell'attivo tranne l'eventuale riscossione di un credito da parte di altra procedura concorsuale. Il referente dell'altra procedura non è in grado di quantificare né i tempi né gli importi che potrà distribuire, in quanto deve ancora completare le vendite ecc.
    E' necessario mantenere il fallimento aperto fino a quando non sarà chiusa l'altra procedura debitrice? oppure è possibile chiuderlo ed eventualmente lasciare il conto corrente aperto fino a quando non verranno riscosse tutte le somme?
    grazie per la collaborazione e cortesi saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2024 12:03

      RE: chiusura della procedura di fallimento

      Le alternative possibili sono tre:
      a-mantenere aperta la procedura fallimentare fino alla definizione del rapporto con l'altra procedura;
      b-chiudere il fallimento in via definitiva nunciando al credito in questione;
      c-chiudere anticipatamente il fallimento ai sensi del modificato comma 2 dell'art. 118, sempre che ricorra il caso di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118, per cui la procedura è chiusa e ne cessano gli effetti, ma gli organi fallimentari rimangono in carica al solo fine di seguire la vertenza in corso e distribuire l'eventuale ricavo della insinuazione nell'altro fallimento.
      L'ipotesi sub a) è sicuramente da scartare perché se proprio si vuole attendere la soluzione della vertenza in corso è preferibile seguire l'alternativa sub c). La scelta effettiva quindi è tra quest'ultima soluzione e quella sub b) ed essa dipende da vari fattori; il primo è dato dalle prospettive del recupero, sia in ordine all'entità che ai tempi, e questa possibilità, nel suo caso, non esiste perché il curatore della procedura debitrice non è in grado l momento di dire nulla in proposito. Altro fattore è dato dalla entità del credito azionato e della platea di creditori cui l'eventuale ricupero sarebbe destinato; altra valutazione attiene alle eventuali spese già sostenute per il ricupero, e così via. In sostanza non si può dare una indicazione in astratto in quanto deve essere lei, sulla base dei dati concreti, a stabilire se è nell'interesse dei creditori rinunciare al credito e chiudere definitivamente il fallimento o chiuderlo in via anticipata e lasciare aperta la possibilità del recupero. In linea generale possiamo solo dire che in presenza di una dichiarazione del curatore del fallimento debitore del genere di quella data (che ,può essere valutata positivamente come negativamente) qualora il credito abbia una certa consistenza, converrebbe seguire l'alternativa della chiusura anticipata, se ne ricorre il presupposto della chiusura a norma dell'art. 118, co.1, n. 3.
      Zucchetti SG Srl