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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Procedura immobiliare esecutiva ex art. 41 tub e iva su fattura del professionista delegato
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Fabio Titi
FORLI' (FC)16/09/2024 11:33Procedura immobiliare esecutiva ex art. 41 tub e iva su fattura del professionista delegato
Buongiorno,
per fallimento di società (SNC) su cui, alla data del fallimento, insisteva procedura esecutiva immobiliare su immobile di proprietà della Società e per la quale è stata riconosciuta la natura fondiaria del credito e quindi il creditore procedente si è regolarmente insinuato al passivo del fallimento, avrei necessità di un chiarimento a seguito dell'avvenuta assegnazione dell'immobile (lo scrivente è intervenuto nella procedura esecutiva).
In buona sostanza il GE ha di recente emesso la liquidazione dei compensi per il professionista delegato e per il perito stimatore. Il GE medesimo ha invitato poi il professionista delegato a redigere il progetto di distribuzione delle somme. La mia domanda non verte sulla liquidazione delle spese in prededuzione e la loro esatta quantificazione in sede di riparto finale, quanto al fatto che il GE ha disposto che le spese da lui liquidate saranno poste "a carico della Procedura" (esecutiva), mi aspetterei quindi che le relative fatture - anche quelle che deriveranno dal progetto di distribuzione - verranno comunque emesse a carico della Società fallita e pagate dal conto della procedura esecutiva di cui se ne occuperà il professionista delegato. E' corretto? Se sì, l'iva a credito corrispondente va intesa come iva a credito post dichiarazione di fallimento e quindi conteggiata (oltre che naturalmente nella dichiarazione iva) ai fini dell'eventuale cessione del credito iva a operatore specializzato nell'acquisto di crediti erariali derivanti da procedure concorsuali? Grazie e cordiali saluti.-
Fabio Titi
FORLI' (FC)25/09/2024 12:47RE: Procedura immobiliare esecutiva ex art. 41 tub e iva su fattura del professionista delegato
E' possibile avere Vostro gentile riscontro? Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como30/09/2024 06:43RE: RE: Procedura immobiliare esecutiva ex art. 41 tub e iva su fattura del professionista delegato
La questione non è per nulla pacifica e non ci risulta sia mai stata affrontata specificatamente né in giurisprudenza né in prassi, pertanto possiamo solo formulate una ipotesi, senza essere certi che in sede di eventuale verifica (da parte dell'Agenzia delle Entrate) o controllo (da parte di qualunque altro soggetto interessato alla questione) non possa essere contestata.
Sappiamo che la collocazione ante o post fallimento del credito IVA derivante dalle fatture di acquisto dipende dal fatto che sia ante o post fallimento la "causa genetica" di tali fatture.
Se tale collocazione è semplice nel caso di riparto e di pagamento dei professionisti della procedura (se siamo al riparto, la causa genetica è una prestazione fatta ante fallimento, se sono professionisti della procedura è post), non lo è altrettanto nel caso in esame, nel quale sia l'incarico, che lo svolgimento della prestazione, per quanto riguarda i soggetti che verranno pagati in sede di piano di riparto dell'esecuzione, potrebbe essere ante fallimento, post fallimento, o in parte ante e in parte post.
In particolare il delegato alla vendita può essere stato nominato prima del fallimento e aver prestato la sua opera in parte prima, in parte dopo il fallimento: la "causa genetica" del suo compenso è ante o post?
Come anticipato fin dall'inizio di questa risposta, non possiamo che proporre una nostra interpretazione, della quale noi per primi non possiamo essere certi.
Escluderemmo che si debba fare una suddivisione pro tempore del compenso in base alla durata della procedura esecutiva prima e dopo il fallimento: la prestazione è unitaria, e unitario è il compenso.
Ciò premesso, prenderemmo come riferimento il momento della nomina: se è antecedente al fallimento, si tratta di una prestazione ante, ancorché sia proseguita o addirittura si sia svolta interamente in corso di procedura fallimentare.
Analogamente procederemmo per il compensi al perito stimatore, al custode, ecc.
Tale scelta è certo in parte arbitraria, ma ci pare ragionevole e soprattutto di facile applicazione in modo oggettivo.
Da tale qualificazione la questione IVA discende in automatico:
- se è prestazione ante, allora anche l'IVA è "IVA ante", compensabile ex art. 56 l.fall. con eventuali controcrediti dell'Agenzia delle Entrate, e quindi in tal caso di fatto inesistente
- se è prestazione post, è "IVA post", liberamente utilizzabile in compensazione verticale od orizzontale, o richiedibile a rimborso (e quindi cedibile).
Come sempre nei casi dubbi, una risposta certa può venire solo da un'istanza di interpello, che suggeriamo quindi di fare (e se verrà seguito tale consiglio, chiediamo gentilmente al collega di condividerne l'esito sul Forum, nell'interesse di tutti i partecipanti).
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