Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

  • Raffaella Santinelli

    SAN SEVERINO MARCHE (MC)
    25/02/2011 21:45

    Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

    In base all'art. 32 L.F. esistono due figure cha possono aiutare il Curatore nell'adempimento del suo incarico: il delegato e il coadiutore; i compensi assegnati a tali soggetti come interferiscono con quello del Curatore, alla luce delle espressioni usate dal legislatore nell'articolo: "è detratto" (nel 1° comma in riferimento al delegato) e "si tiene conto" (nel 2° comma per il coadiutore)?
    In particolare, i compensi liquidati al cancelliere (per l'inventario), allo stimatore, al Legale (nominato nei giudizi che riguardano il fallimento), al consulente fiscale (quando il Curatore è un avvocato) o al consulente legale (quando il Curatore è un commercialista) come condizionano la liquidazione del compenso del Curatore?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2011 13:45

      RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

      Il primo comma dell'art. 32 parla della figura del "delegato", che è un sostituto del curatore, cioè un soggetto, che, temporaneamente e per determinate operazioni, surroga il curatore stesso in specifiche mansioni (non possono essere delegate le operazioni riguardanti la formazione dello stato passivo e del programma di liquidazione, che vanno esercitate personalmente dal curatore). Posto che la nomina del delegato risponde all'esclusivo interesse del curatore, che dovrebbe svolgere personalmente quelle attività che delega ad altri (l'autorizzazione del com. dei cred. si spiega con l'intento di evitare che il curatore svuoti il principio della intrasmissibilità delle sue attribuzioni, facendo un uso eccessivo della delega), è logico che la spesa del delegato gravi sul curatore stesso. Questo è il senso dell'ult. parte del primo comma dell'art. 32 quando stabilisce che l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice delegato, è detratto dal compenso del curatore; ossia il g.d. liquida il compenso al delegato e quell'importo è poi detratto dal compenso che il tribunale liquiderà al curatore.
      Il secondo comma dell'art. 32 parla, invece, della figura del "coadiutore", che è un ausiliario, più che del curatore, della massa in quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore con compiti inerenti ad un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. La nomina del coadiutore, quindi, risponde ad una esigenza della procedura nel cui interesse questo soggetto svolge la sua attività, per cui è logico che la spesa del coadiutore sia sopportata dalla massa e diventa coerente con i principi che la valutazione dell'opportunità di gravare la procedura di un esborso sia sottoposta al vaglio del comitato dei creditori.
      Poiché comunque la nomina di un coadiutore non è indispensabile, ma risale ad una valutazione del curatore che valuta l'opportunità di essere coadiuvato in una qualche attività da altri soggetti, la relativa spesa- che non va detratta dal compenso del curatore perché grava sulla massa- non può risultare indifferente al momento della liquidazione del compenso al curatore. Questo è il senso dell'ult. parte del secondo comma dell'art. 32, quando dice che del compenso riconosciuto ai coadiutori si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore, dizione con cui si lascia al tribunale di valutare, tra gli altri elementi che deve utilizzare per la scelta tra minimo e massimi di tariffa per determinare il compenso al curatore, anche il comportamento da questi tenuto nella nomina dei coadiutori, in quanto rilevatrice della capacità di gestione del curatore. Così ad es., se è giustificato che un curatore avvocato di professione nomini un coadiutore fiscale, una tale nomina è meno giustificata se il curatore è di professione commercialista; al momento della liquidazione del compenso il tribunale, nella determinazione tra minimi e massimi, terrà conto anche di queste situazioni.
      Zucchetti Sg Srl
      • Raffaella Santinelli

        SAN SEVERINO MARCHE (MC)
        27/02/2011 19:50

        RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

        Se ho ben compreso, sono considerati, ex art. 32 2° comma L.F., Coadiutori del Curatore: il Consulente del lavoro, il Consulente fiscale (quando il Curatore è un avvocato) e lo Stimatore.
        Il Cancelliere che redige l'inventario?
        In una procedura in cui esistevano molte cause pendenti, essendo una commercialista, ho chiesto la nomina di un consulente legale nella fase di accertamento del passivo (in cui difatti sono state transatte molte cause pendenti). Tale consulente può essere considerato un Coadiutore?
        La mia curiosità nasce dall'esigenza di redigere l'istanza per la liquidazione del compenso del Curatore in cui si dovranno elencare gli onorari corrisposti ai Coadiutori e ai Delegati, affinché il Tribunale disponga degli elementi necessari per decidere. In tale istanza dovrò, quindi, segnale il compenso corrisposto allo Stimatore, al Cancelliere e al Consulente legale che mi ha assistito nella fase di accertamento del passivo?
        È bene che nell'istanza si giustifichi (anche ai fini dei risultati ottenuti) la scelta della nomina del Consulente legale nella fase di accertamento del passivo?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/02/2011 19:16

          RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

          Il coadiutore fornisce una collaborazione tecnica, che può esattamente essere quella del consulente del lavoro, o del consulente fiscale, (anche se curatore è un commercialista; la differenza fatta nella precedente risposta riguardava l'incidenza della spesa sulla liquidazione del compenso al curatore). Non si ritiene tale lo stimatore perché questi, come abbiamo detto anche in altre occasioni, avendo il compito specifico di determinare il valore dei beni da descrivere nell'inventario, non può essere assimilato al coadiutore di cui parla il secondo comma dell'art. 32, la cui attività è qualificata dall'assolvimento di compiti ad ampio spettro. La spesa per lo stimatore è, quindi, un costo della procedura da pagare in prededuzione di cui non va tenuto conto al momento della liquidazione del compenso del curatore, né, tanto meno, va detratta dal suo compenso.
          Il Cancelliere è un dipendente dello Stato che partecipa all'inventario nell'esercizio delle sue funzioni, per cui non può essere considerato un coadiutore.
          Il legale nominato per l'assistenza allo stato passivo può essere considerato un coadiutore e, poiché il curatore è un commercialista la sua nomina si giustifica e non dovrebbe incidere sull'entità del compenso da liquidare al curatore. E' opportuno che vengano esposte i motivi per i quali si è fatto ricorso ad un consulente legale, essendo evidente la differenza che corre tra un piccolo fallimento con poche domande di insinuazione ed un fallimento con numerose e complesse domande che necessitavano di una assistenza tecnico legale.
          Zucchetti SG Srl
          • Raffaella Santinelli

            SAN SEVERINO MARCHE (MC)
            13/04/2011 20:38

            RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

            Riprendo la discussione sulla figura del coadiutore.
            Il CTU di un procedimento in cui il Fallimento è costituito, si ritiene possa essere considerato un coadiutore ex art. 32 L.F.?
            In base allo sviluppo della discussione avrei risposto di sì: considerandolo alla stregua del Legale che assiste la procedura nella stessa causa.
            Ma sul commentario breve alla legge fallimentare (Maffei Alberi - CEDAM 2009 – pag.154) trovo citata una Cassazione (96/2572) che riporto: "L'opera prestata dal professionista su incarico del Curatore, nella qualità di CTP in un processo civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, non diversamente da quella dell'avvocato cui sia affidata la difesa giudiziale.". Tale massima mi sembra contrastare con quanto emerso nella discussione.
            Vorrei pertanto avere il Vostro parere.
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/04/2011 20:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

              Riteniamo corretta la soluzione offerta dalla Cassazione da lei citata, che non contrasta affatto con le precedenti risposte.
              Premesso che si sta parlando del consulente di parte e non del CTU (consulente tecnico di ufficio), la massima completa di Cass. 23/3/1996 n. 2572 è la seguente: "L'opera prestata dal professionista (nella specie, architetto) su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura, bensì, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa".
              Non vi è dubbio che spesso non è agevole differenziare le due figure di cui si sta parlando, ma la Corte è stata chiara nel precisare che si è in presenza di un coadiutore quando il curatore si avvale dell'opera di un professionista per riceverne un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali generali della procedura fallimentare. Per questo motivo avevamo detto che l'avvocato incaricato di assistere il curatore nella formazione dello stato passivo- che tipico atto istituzionale del fallimento- può essere considerato coadiutore; nel mentre siamo convinti che l'avvocato a cui il curatore abbia affidato la rappresentanza e difesa giudiziale, è un professionista che esercita la sua attività in un giudizio, che è un'attività che può esserci o non in un fallimento. Allo stesso modo un professionista tecnico, se incaricato di coadiuvare il curatore, ad esempio nella vendita o altro, può essere un coadiutore, ma se gli viene affidata la difesa tecnica in un determinato specifico procedimento extrafallimentare che vede la curatela stessa costituita quale parte in causa, va considerato, come dice la Corte, un professionista, alla stregua appunto del legale incaricato per la causa.
              Zucchetti Sg Srl

              • Alberto Bombardelli

                Trento
                01/12/2011 17:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                Dovendo procedere alla nomina di un CTP (nello specifico un ingegnere) in un procedimento civile il cui proseguimento è stato autorizzato dal G.D., è comunque opportuna l'autorizzazione del Comitato dei creditori (anche se non siamo in presenza di un coadiutore in senso stretto), o piuttosto quella del G.D.? o trattasi invece di atto rientrante nell'autonomia del curatore che non necessita, dunque, di alcuna autorizzazione?
                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/12/2011 13:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Come lei ben dice e come ricordato nella precedente risposta, il CTP non è equiparabile al coadiutore in quanto il primo non opera nel fallimento, ma svolge la sua attività di supporto tecnico nell'ambito del processo in cui è parte il curatore. Questi, come può nominare il legale direttamente, a maggior ragione può nominare il consulente senza bisogno di autorizzazione; una prova di tanto è data dalla riscrittura del n. 4 del primo comma dell'art. 25, che ora limita il potere del giudice alla revoca e alla liquidazione dei compensi per "l'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento".
                  Questo per quanto riguarda il giudice delegato, nel mentre per quanto riguarda il comitato dei creditori non vi è alcuna norma che disponga una autorizzazione a tale organo per l'attività processuale; né la nomina del consulente può rientrare, come detto, in quella del coadiutore o del delegato, né in una delle fattispecie elencate nell'art. 35.
                  Zucchetti SG Srl
                • Gianluca Canale

                  Pescara
                  06/12/2011 17:48

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  In tema di compensi ai coadiutori (commercialista nominato per gli adempimenti fiscali) ritenete possibile il pagamento a carico dell'erario in mancanza di fondi liquidi per la procedura come avviene per il compenso del curatore?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/12/2011 19:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Cfr. risposta ad altra sua eguale domanda.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Daniela Cascioli

                  Genova
                  03/02/2014 12:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Sono un avvocato e sono stata nominata Commissario liquidatore di una Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa. Non avendo specifiche competenze in materia contabile e/o fiscale mi sono avvalsa di uno Studio di commercialisti che si occupa di tutta la contabilità e gli adempimenti fiscali. Il commercialista può essere considerato coauditore? C'è una giurisprudenza di Cassazione in merito? Grazie.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/02/2014 20:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Il terzo comma dell'art. 199 stabilisce che "Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione".
                  Il che significa che il commissario liquidatore può nominare coadiutori (di questi tratta, infatti, l'art. 32, richiamato), previa autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza.
                  Non ci risultano precedenti giurisprudenziali.
                  Zucchetti SG Srl
              • Gianluca Canale

                Pescara
                02/12/2011 17:58

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                Sempre in tema di compensi liquidati ai coadiutori si chiede se al commercialista nominato coadiutore per gli adempimenti fiscali direttamente dal curatore (che è un avvocato) si possa applicare in caso di mancanza o di insufficenza di fondi liquidi della procedura le disposizioni di cui all'art. 146 del DPR 115/02, ossia se il compenso possa essere posto a carico dell'erario come avviene per il curatore e per lo stimatore. Nel caso di specie il curatore essendo la procedura prinva di fondi liquidi chiederà il pagamento del compenso minimo all'Erario. Anche il commercialista nominato coadiutore per gli adempimentio fiscali può chiedere la liquidazione a carico dell'erario?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  06/12/2011 19:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Dopo la sentenza della Corte Cost. n., 174 del 2006, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 146 DPR n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevedeva che rientrano tra le spese anticipate dall'erario "le spese egli onorari spettanti al curatore", si è ritenuto (Ruggiero) che in caso di insufficienza di fondi il compenso del coadiutore, così come quello del curatore e del delegato, debba essere anticipato dall'Erario. La tesi ci sembra condivisibile in quanto il compenso al curatore, sebbene non vada detratto da quello del curatore, è in qualche modo allo stesso legato e, comunque, va a carico della massa in quanto tale figura svolge una attività nell'interesse della stessa.
                  Zucchetti SG Srl
                • Francesco Maria Pecora

                  Cosenza
                  01/03/2017 16:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Sto predisponendo tutti i documenti per la chiusura di una procedura fallimentare di cui sono curatore, il legale che ha seguito alcune pratiche mi ha inviato fattura proforma delle sue competenze. Il Gd chiede un mio parere, cosa devo indicare? Devo controllare gli importi richiesti dall'avvocato sulla base del tariffdario forense?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  01/03/2017 19:58

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Deve controllare se effettivamente il legale ha svolto le attività indicate in parcella, come ha eseguito il suo compito, dire se è stato convenuto un compenso, altrimenti indicare se l'avvocato ha rispettato la tariffa giudiziaria. Insomma deve fare quello che farebbe, utilizzando quindi la diligenza che utilizzerebbe se dovesse pagare lei personalmente un legale da lei incaricato per le stesse prestazioni.
                  Zucchetti Sg srl
                • Francesco Maria Pecora

                  Cosenza
                  07/03/2017 17:37

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Ma il compenso del legale così come le spese di giustizia evidenziate nel foglio notizie possono essere liquidate prima dell'approvazione del rendiconto sempre con l'autorizzazione del GD? Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/03/2017 20:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                  Si, sono spese della procedura pagabili in prededuzione, per cui vanno liquidate quando la prestazione è esaurita, in modo da poter essere pagate, fuori riparto, ove l'attivo sia sufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni.
                  Zucchetti SG srl
            • Maria Rosaria Pilla

              Salerno
              17/03/2020 19:46

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

              Buonasera, volevo porvi il seguente quesito:
              nella qualità di curatore fallimentare ho proposto un'azione di simulazione e revocatoria contro la società ALFA, il giudizio è terminato con vittoria di spese ed onorari a carico della parte soccombente (contumace), quindi la società ALFA convenuta doveva onorare anche le spese del CTU, ma successivamente è intervenuta la liquidazione per scioglimento d'ufficio di quest'ultima .
              ora vi chiedo ma il compenso al CTU del giudizio civile rientra tra i crediti prededucibili?
              A me non pare ma attendo una vostra cortese risposta.
              grazie

              Maria Rosaria Pilla
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                18/03/2020 20:04

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso Curatore - compensi coadiutori e delegati

                E' bene premettere che, secondo la costante giurisprudenza della S. Corte, "le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia, durante la quale il consulente ha espletato il suo incarico, sia stata decisa con sentenza, sia definitiva sia non ancora passata in giudicato, a prescindere dalla ripartizione di dette spese nella stessa stabilita e, quindi, altresì, ove tale ripartizione sia difforme da quella in precedenza adottata con il decreto di liquidazione emesso dal giudice" (tra le più recenti, Cass. 12 novembre 2015, n. 23133; Cass. 5 novembre 2014, n. 23522; Cass., 8 novembre 2013, n. 25179). Come è noto, infatti, il giudice della causa dispone, al momento della liquidazione del compenso al CTU, a carico di quale parte porlo provvisoriamente e poi, con la sentenza, stabilisce definitivamente sul punto. Queste statuizioni, tuttavia riguardano le parti in causa, per cui la parte obbligatasolidalmente nei confronti del CTU, che paga il suo compenso, può poi rivalersi nei confronti della parte soccombente, a carico della quale il giudice aveva posto tale obbligo.
                Tanto si è premesso per chiarire come mai, nonostante il fallimento nella fattispecie sia risultato vittorioso, possa essere chiamato dal CTU a pagare il compenso in suo favore liquidato, anche se posto a carico dell'altra parte.
                Tale credito è prededucibile? Qualche dubbio è legittimo perché tale organo è un ausiliario del giudice della causa che lo ha nominato, tuttavia, alla luce della più recente giurisprudenza che ha ampliato i limiti della prededuzione, è possibile far rientrare anche tale credito in tale categoria in considerazione del fatto che il credito è sorto in pendenza del fallimento e in funzione della realizzazione dello scopo di realizzare una pretesa del fallimento stesso.
                Zucchetti SG srl