Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura con giudizi pendenti - Cancellazione CCIAA

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    02/04/2022 12:25

    Chiusura con giudizi pendenti - Cancellazione CCIAA

    Il Fallimento è stato chiuso ai sensi dell'art. 118 c. 2, terzo periodo (in pendenza di giudizi).
    Il Decreto di chiusura:
    • dispone che il curatore conservi la legittimazione processuale ….
    • specifica che il conto corrente dovrà rimanere aperto
    • specifica che la procedura concorsuale dovrà mantenere la partita iva
    • …
    Nulla dice in ordine alla cancellazione presso il Registro imprese.

    Il comma 2 prevede la cancellazione per le chiusure dei fallimenti ai sensi dei nn. 2 e 3, tra le quali certamente rientra quella "in pendenza di giudizi".
    Tuttavia mi domando se sia così necessario provvedere alla cancellazione, visto che per qualche tempo la società, pur con fallimento chiuso, presenterà anno per anno la dichiarazione iva annuale (seppur a zero) e tornerà poi, a svolgere attività di incasso crediti, pagamento di spese ed, infine, di riparto finale.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/04/2022 08:46

      RE: Chiusura con giudizi pendenti - Cancellazione CCIAA

      La frettolosa introduzione nell'art. 118 della chiusura anticipata del fallimento in pendenza di cause attive in corso ha creato molti dubbi proprio quanto agli aspetti da lei sottolineati, in quanto non è chiaro se alla chiusura debba conseguire la cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguente chiusura della partita IVA, come sembrerebbe necessario in ossequio al tipo di chiusura (n. 3 del primo comma dell'art. 118), che appunto impone la richiesta di cancellazione, oppure "si possa ritenere che l'introduzione del nuovo istituto integri una deroga che consenta di mantenere l'iscrizione del fallito al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA, anche al fine di consentire il recupero dell'IVA versata dal curatore per i pagamenti (dei propri legali e, in caso di soccombenza, delle controparti) necessari nella fase ultrattiva".
      Gli Uffici giudiziari si sono prevalentemente orientati verso questa seconda soluzione. Ad esempio il Tribunale Milano, con la circolare 18 giugno 2018 ha previsto che nel decreto di chiusura anticipata il tribunale indichi che il curatore non ddve chiedere la cancellazione della società dal registro imprese, né la chiusura della partita Iva né la chiusura del conto corrente bancario, e che alla definizione dei giudizi pendenti proceda, tra l'altro, al deposito di un rendiconto di gestione supplementare nelle forme dell'art. 116 L.F.; al deposito della istanza di liquidazione dell'eventuale ulteriore compenso dovuto; alla ripartizione supplementare dell'attivo; alla chiusura della partita IVA e cancellazione della società dal registro, ecc.
      Il nuovo codice della crisi regola molto più dettagliatamente questa fattispecie prevedendo espressamente che la chiusura anticipata non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese e introducendo un provvedimento di archiviazione di non facile interpretazione (art. 234 CCII).
      Zucchetti Sg srl