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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Interessi attivi maturati e non previsti
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Giovanna Chinellato
MESTRE (VE)12/06/2025 17:36Interessi attivi maturati e non previsti
Buonasera,
nella fase di chiusura di una procedura fallimentare ho commesso l'errore di non stimare le competenze in maturazione nel conto corrente bancario.
Fatto il riparto finale, chiesto il decreto di chiusura della procedura e ora anche ottenuto. Mi accorgo nell'atto di chiudere il conto corrente che sono maturati 600 euro di interessi attivi che non so come gestire.
Avete un suggerimento? Penso che essendoci il decreto di chiusura non sia più possibile fare un riparto ulteriore.
Sono in difficoltà.
Grazie per l'aiuto che riuscirete a darmi.
Buona serata-
Zucchetti Software Giuridico srl
14/06/2025 14:53RE: Interessi attivi maturati e non previsti
A nostro avviso nel caso di specie, essendosi ormai chiusa la procedura, e trattandosi di importo la cui esiguità non giustifica la riapertura della procedura ex art. 121 lf, non può che trovare applicazione l'art. 117, comma 4 lf, a mente del quale le somme che spettano ai creditori che non si presentano giacciono sul conto corrente della procedura per 5 anni, decorsi i quali, se nessuno li reclama devono essere acquisiti al FGU (fondo unico giustizia).
In generale, poi alla domanda ha fornito risposta la l. 13 novembre 2008, n. 181, che, nel convertire il d.l. 16 settembre 2008, n. 143 (recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario "), ne ha modificato l'art. 2, aggiungendo al comma secondo, la lett. c-bis, a mente del quale gli importi "depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia", vanno conferiti al "Fondo Unico Giustizia".-
Giovanna Chinellato
MESTRE (VE)16/06/2025 11:08RE: RE: Interessi attivi maturati e non previsti
Grazie! -
Zucchetti Software Giuridico srl
16/06/2025 14:59RE: RE: RE: Interessi attivi maturati e non previsti
Grazie a lei!
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Giovanna Chinellato
MESTRE (VE)18/06/2025 10:14RE: RE: Interessi attivi maturati e non previsti
Buongiorno,
ho analizzato le insinuazioni allo stato passivo del fallimento chiuso e rilevato che 4 creditori hanno richiesto la ripartizione delle somme ex art 117.
Di questi 4 uno è stato completamente soddisfatto in sede di riparto, mentre gli altri 3 sono stati ammessi 1 chirografo e gli altri 2 in privilegio con gradi diversi.
Presumo a questo punto di dove ripartire le somme avanzate (600 euro di interessi attivi) ai 3 creditori. Secondo voi come si ripartiscono? Devo semplicemente dividere per 3 oppure devo tener conto delle gradazioni? Questo tipo di "riparto" può essere fatto subito o devo aspettare comunque i 5 anni? Perdonate le domande ma non trovo riferimenti normativi né di prassi.
Grazie per l'aiuto prezioso, purtroppo è una casistica piuttosto rara e non vorrei commettere errori.
Buona giornata e buon lavoro!-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2025 16:26RE: RE: RE: Interessi attivi maturati e non previsti
Il comma 5 dell'art. 117 legge fall. dispone che "Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti".
Premesso che tale comma trova applicazione decorsi cinque ani dal deposito delle somme non assegnate senza che siano state reclamate, la norma citata chiarisce che a questo riparto supplementare partecipano soltanto i creditori rimasti insoddisfatti, per cui nel caso solo i tre che non sono stati integralmente pagati, per cui ne sono esclusi sia i creditori che non hanno fatto richiesta sia quelli che l'hanno fatta ma siano stati già integralmente soddisfatti; inoltre il richiamo dell'art. 111 fa capire che questo riparto supplementare, seppur con omissione di ogni formalità, tra gli aventi diritti va eseguito seguendo el regole dettate da tale norma, ossia seguendo l'ordine dei privilegi.
Zucchetti SG Srl
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