Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA ART.118 CON CAUSA IN CORSO IN CORTE D'APPELLO

  • Monica Bagnolini

    Cesena (FC)
    12/06/2020 10:01

    CHIUSURA ART.118 CON CAUSA IN CORSO IN CORTE D'APPELLO

    Buongiorno,
    sono curatore di un fallimento in cui essendo stato realizzato l'attivo vorrei predisporre gli adempimenti per giungere alla chiusura. Espongo sotto quanto accorso:
    1) la società X in bonis acquistava (nel 2008) alcuni immobili dal sig. Y con previsione di corrispondere il saldo prezzo entro 5 anni;
    2) successivamente la società in bonis provvedeva alle vendite di alcuni degli immobili acquistati dal sig. Y ai sigg.rri tizio, caio e sempronio (nell'anno 2015);
    3) il sig. Y, non avendo ricevuto il saldo prezzo nei tempi concordati, promuoveva (nel 2017) un giudizio presso il Tribunale di Lucca volto alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. delle compravendite immobiliari effettuate dalla società X in bonis ai sigg.rri tizio, caio e sempronio;
    4) In data 28.03.2018 è intervenuto il fallimento della società e quindi è stata dichiarata l'interruzione del processo;
    5) il sig. Y provvedeva a riassumere la suddetta azione revocatoria nei confronti del fallimento;
    6) il fallimento, non si costituì nel giudizio promosso ex art. 2901 c.c. dal sig. Y non sussistendo i presupposti per l'azione revocatoria;
    7) il del Tribunale di Lucca ha rigettato la domanda proposta sig. Y nei confronti della società X in bonis e degli altri convenuti sigg.rri tizio, caio e sempronio;
    8) in data 24.2.2020 è stato notificato al Curatore l'appello promosso dal sig. Y presso la Corte d'Appello di Firenze, avverso il fallimento, nonché avverso i sigg.rri tizio, caio e sempronio, allo scopo di vedere riformulata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lucca nel 2019;
    9) l'appello proposto appare infondato in quanto l'azione resta carente dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. ed infatti il fallimento non si è costituito nel giudizio promosso dal sig. Y presso la Corte d'Appello di Firenze.
    Ora allo stato attuale per la chiusura del fallimento si prospettando le seguenti ipotesi possibili e cioè:
    a) Procedere con il riparto, chiudendo poi il Fallimento ex art. 118, 2° c., l.f., accantonando le opportune somme a titolo di spese legali per la causa in appello;
    b) Procedere con il riparto, lasciando il Fallimento aperto fino alla conclusione della causa in appello intrapresa dal sig. Y presso la Corte d'Appello di Firenze, accantonando le opportune somme a titolo di spese legali;
    c) Ripartire tutto l'attivo, non tenendo in considerazione la causa in Appello e chiudere il fallimento ai sensi dell'art. 118, n.3.

    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/06/2020 19:17

      RE: CHIUSURA ART.118 CON CAUSA IN CORSO IN CORTE D'APPELLO

      La fallita, con la chiusura del fallimento dichiarata a seguito della omologa del concordato fallimentare è tornata in bonis, ma fin quando il concordato non viene risolto, rimangono gli obblighi assunti con il concordato, e i creditori p9ossono agire nei confronti del debitore tornato in bonis, se la proposta omologata non prevedeva la sua liberazione, e nei confronti della proponente che aveva presumibilmente assunto gli obblighi di adempiere alle obbligazioni fallimentari nei limiti convenuti dalla proposta omologata.
      Gli organi fallimentari che sono tenuti a sorvegliare l'adempimento del concordato omologato, hanno già fatto quanto potevano ai fini della risoluzione e, constatato che il concordato non è stato adempiuto, non provvederanno al trasferimento degli immobili in capo alla proponente, se tale compito era loro riservato, o comunque si opporranno al trasferimento.
      Questi sono quei casi di stallo determinati dalla attribuzione esclusiva ai creditori della legittimazione ad agire in risoluzione e, una volta scaduto il termine annuale di cui al sesto comma dell'art. 137, si corre il rischio di rimanere in questa situazione per un tempo indeterminato. Nel concordato preventivo la giurisprudenza ha cercato di ovviare a questa situazione ammettendo la dichiarazione di fallimento c.d.omisso medio, ossia senza passare attraverso la risoluzione del concordato, ma nel caso in esame si tratta di concordato fallimentare e si dovrebbe procedere alla riapertura del fallimento per cui è più difficile concepire la riapertura di un fallimento chiuso per intervenuto concordato senza "eliminare" il concordato; però potrebbe essere una via da tentare, eventualmente sollecitando un creditore o il P.M a fare una domanda del genere e vedere il tribunale cosa decide.
      Zucchetti Sg srl
    • Monica Bagnolini

      Cesena (FC)
      15/06/2020 08:40

      RE: CHIUSURA ART.118 CON CAUSA IN CORSO IN CORTE D'APPELLO

      Chiedo scusa, ma il quesito che ho posto non contemplava il caso di concordato ma bensì di un fallimento.
      Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/06/2020 18:21

      RE: CHIUSURA ART.118 CON CAUSA IN CORSO IN CORTE D'APPELLO

      Ha ragione. C'è stato chiaramente un errore nell'inserimento delle risposte in quanto quella riportata in calce al suo quesito si riferiva ad altra e diversa domanda. ce ne scusiamo. La risposta che era stata predisposta per la sua domanda era la seguente:
      "Noi chiuderemmo il fallimento, ai sensi del n. 2 o n. 3 del primo comma dell'art. 118 l.fall., a seconda della situazione esistente in concreto, senza procedere ad alcun accantonamento giacchè non si tratta di una chiusura anticipata del fallimento ai sensi del secondo comma dell'art. 118, visto che non è pendente una causa attiva per la curatela, come sarebbe accaduto ove questa fosse subentrata, ai sensi dell'art. 66 l. fall. nella posizione del creditore attoreo; e solo in questo caso la legge prevede accantonamenti per le spese del o dei giudizi in corso.
      Inoltre la condanna della curatela al pagamento delle spese sembra abbastanza inverosimile dal momento che la curatela è rimasta inerte nel giudizio revocatorio e non dovrebbe fare parte dello stesso. E' vero, infatti che la giurisprudenza, a cominciare da Cass., ss. uu., 17.12.2008 n. 29421per finire a Trib. Pisa, 05/01/2018, n. 18) afferma che il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a sé inopponibile un atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma dell'art. 66 l. fall., ma proprio a causa della esclusività dell'azione in capo al curatore e dell'inerzia dello stesso, o si dice, come Cass. 19/07/2002, n.10547, che l'originario creditore perde la legittimazione all'esercizio dell'azione per la durata del fallimento, un quanto il suo interesse "non può trovare riconoscimento in costanza di fallimento, in ragione appunto della incompatibilità funzionale della iniziativa individuale con la sopravvenuta procedura concorsuale"; o al più, può ammettersi che il giudizio possa proseguire tra le parti originarie, fin quando il curatore non dichiari di volerne approfittare. In tal senso, di recente Trib. Forlì, 3.3.2017 n. 252 che, ribadito il principio che una volta intervenuto il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto di disposizione impugnato esclusivamente il curatore può esercitare la revocatoria, salvo sua inerzia, ha quindi concluso, in coerenza con tale assunto, che l'originario creditore, interrotto il processo a seguito del fallimento del convenuto, era legittimato alla riassunzione, “mantenendo un interesse legale alla possibilità di agire individualmente, alla chiusura del fallimento, per essere rimasto inerte il fallimento, e che soltanto quando, successivamente, il curatore era intervenuto chiedendo che l'inefficacia dell'atto dispositivo fosse pronunciata nei confronti della massa la domanda era divenuta improcedibile".
      Zucchetti Sg srl
      • Monica Bagnolini

        Cesena (FC)
        16/06/2020 13:17

        RE: RE: CHIUSURA ART.118 CON CAUSA IN CORSO IN CORTE D'APPELLO

        Grazie per la risposta.
        Monica Bagnolini