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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN PENDENZA DI GIUDIZI
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Riccardo Mengozzi
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)27/02/2025 09:49CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN PENDENZA DI GIUDIZI
Ho in essere n. 2 azioni revocatorie, a fronte di sentenze favorevoli al fallimento le controparti hanno proposto appello.
E' possibile procedere alla chiusura in pendenza di giudizio oppure si lede il diritto delle controparti di poter proporre un'eventuale futura insinuazione al passivo a seguito del pagamento delle somme oggetto di revocatoria?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2025 19:20RE: CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN PENDENZA DI GIUDIZI
Noi già in altre occasioni ci siamo espresso per la negazione della possibilità della chiusura anticipata in pendenza di azione revocatore per la ragione da lei accennata.
Prendiamo ad esempio, le due ipotesi più semplici, quella in cui il curatore abbia agito per il recupero di un credito trovato nel fallimento e quella in cui abbia agito per revocare un pagamento effettuato dal fallito. Nel primo caso, l'attività giudiziaria si esaurisce con la vittoria o la soccombenza della curatela, con la relativa distribuzione delle liquidità ricavate e pagamento delle spese di causa, per le quali l'art. 118 ha previsto che debbano essere effettuati opportuni accantonamenti, ove si voglia chiudere il fallimento in pendenza del relativo giudizio. Nel caso dell'azione revocatoria del pagamento il convento in giudizio, ove soccombente ha diritto, a norma del secondo comma dell'art. 70, di partecipare al passivo per il credito risultante dalla avvenuta restituzione di quanto aveva ricevuto, e, posto che è pacifico che tale partecipazione richiede apposita domanda di insinuazione da vagliare secondo le ordinarie regole dell'accertamento del passivo, non si vede come questo creditore, una volta chiuso il fallimento, possa partecipare al concorso fallimentare o come possa, in altro modo, ricuperare il suo credito, dato che non è ipotizzabile un'azione diretta del terzo revocato nei confronti dei creditori soddisfatti, in tutto o in parte, nel fallimento. Situazione ancor piè complicata si realizzerebbe nel caso di dichiarata inefficacia di un atto dispositivo compiuto dal fallito dato che qui alla sentenza dovrebbe seguire la restituzione alla massa della disponibilità del bene oggetto dell'atto revocato e l'insinuazione al passivo per il recupero del prezzo pagato, per cui si dovrebbe procedere, oltre all'accertamento di tale credito, alla liquidazione del bene nel fallimento chiuso.
Questo spiega perché l'art. 118 l. fall., nel disporre che la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, precisi che rispetto a questi "il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43". Quest'ultimo richiamo crea forti limitazioni alla espansività della norma, dato che tale ultima disposizione attribuisce, come è noto, al curatore la legittimazione attiva e passiva "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento", per cui la chiusura anticipata potrebbe intervenire solo in pendenza di giudizi proseguiti o iniziati ex novo per la tutela di diritti già presenti nel patrimonio del debitore prima del fallimento e non anche per l'esercizio delle azioni di massa; anche perché, il secondo comma dell'art. 120 l. fall. dispone che "Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite"; di modo che, seguendo il dettato normativo, la chiusura anticipata non dovrebbe essere ammessa ove il curatore faccia valere le ragioni del fallimento (come nella revocatoria fallimentare) in quanto la posizione legittimante il curatore è determinata dall'ufficio stesso di cui è investito dato che esercita poteri-doveri che gli derivano direttamente da quell'ufficio pubblico autonomamente, senza alcun elemento di connessione con le posizioni di altri soggetti entrati nel rapporto processuale fallimentare.
Sappiamo bene che questa lettura è apparsa alla prevalenza degli interpreti e dei giudici di merito eccessivamente restrittiva e in contraddizione con la ratio del novellato art. 118, di modo che partendo dal concetto che il richiamo espresso dell'art. 43 l.f. riguarda soltanto gli aspetti processuali (conservazione della legittimazione processuale) e non quelli sostanziali (per quali azioni conservi la legittimazione), si è ritenuta praticabile un'interpretazione estensiva che consenta la chiusura anticipata anche in pendenza di azioni di pertinenza della massa esperite dal curatore, tuttavia, seguendo questa linea non si fa una interpretazione estensiva della norma ma semplicemente si elimina dall'art. 118 il riferimento all'art.43, e non si tiene conto delle conseguenze sopra esposte.
Va aggiunto che quando il legislatore ha inteso disporre nel senso estensivo di cui sopra lo ha detto, come nel nuovo codice, ove il comma 2 dell'art. 236 c.c.i.i. nel ribadire (come l'art. 120 l. fall.) che le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite, aggiunge "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234", che è la norma che consente la chiusura anticipata. Ovviamente si può in via interpretativa sostenere che questa norma, sebbene non applicabile alla fattispecie in esame possa costituire una un indice interpretativo, anche nell'applicazione della legge fallimentare, ma l'intera fattispecie della chiusura anticipata nel nuovo codice ha subito una nuova regolamentazione nella quale, seppur con non poco sforzo, si potrebbero in qualche modo conciliare gli effetti della revocatoria con quelli della chiusura.
Zucchetti SG srl
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