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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
chiusura del fallimento
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Ester Favretto
roma16/12/2020 16:55chiusura del fallimento
Salve
ho depositato istanza 102 L.F per insufficiente realizzo, in pratica il fallito a seguito della convocazione ha rappresentato che la società non ha nulla.
Il G D ha disposto il non luogo alla verifica dello stato passivo ed ha disposto di avviare la chiusura della procedura.
Ora la mia domanda è se posso nell'istanza di chiusura ex art. 118 n. 4 LF inserisco un piccolo rendiconto di gestione che sono le spese vive da me anticipate come curatore sia per la raccomandata al fallito che per la comunicazione comunica camera di commercio e poi la spesa successiva.
Il mio dubbio è che in tale sede devo richiedere anche il mio compenso a carico dell'erario?? invece per le spese ex campione civile il c.d foglio notizie ex art. 280 che non mi è pervenuto dalla cancelleria lo prenoto a debito?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza16/12/2020 20:00RE: chiusura del fallimento
Deve comunque seguire le varie fasi. Presentare il conto della gestione, chiedere il suo compenso, da porre a carico dell'Erario, e poi, omesso il riparto per mancanza di attivo disponibile, chiedere la chiusura ex art. 118, co. 1, n. 4 l. fall. Nel frattempo le spese di cui all'art. 146 DPR n. 115 del 2002 vanno anticipate dall'Erario o prenotate adebito.
Zucchetti SG srl-
Cesira Di Noi
Brindisi30/04/2021 10:17RE: RE: chiusura del fallimento
Buongiorno,
mi inserisco in questa discussione per chiedere un chiarimento alla luce della Sua risposta.
Ho presentato istanza ai sensi dell'art.102 comma 1 con la relazione sulle prospettive di liquidazione, nella quale ho rappresentato l'esistenza di crediti e di azioni esperibili, evidenziando tuttavia la loro prognosi negativa, aleatorietà ed antieconomicità.
Rispetto ai crediti astrattamente recuperabili ho rilevato anche la loro insufficienza a soddisfare i creditori insinuati al passivo, ma solo in tutto o in parte le spese della procedura.
in caso di accoglimento di questa istanza mi chiedo se devo farmi autorizzare dal GD a non proporre le azioni di cui alla relazione sulle prospettive di liquidazione, per poi procedere ai sensi dell'art. 118 comma 4.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza30/04/2021 19:52RE: RE: RE: chiusura del fallimento
L'istanza ex art. 102 l.fall. ha lo scopo di evitare l'esame delle domande di insinuazione, tempestive o tardive, quando "risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura".
Fatto questo, è chiaro che i crediti il cui recupero si presenta negativo, aleatorio e antieconomico possono essere rinunciati o abbandonati, previa autorizzazione del comitato dei creditori o, se questo non esiste, del giudice delegato.
Lei dice che vi sono anche dei crediti astrattamente ricuperabili e per questi deve fare una verifica se vale la pena agire; se, come sembra di capire, il loro recupero è possibile ma servirebbe il ricavato solo a soddisfare in parte le spese in prededuzione, potrebbe anche valere la pena non abbandonarli, ma ripetiamo queste sono valutazioni di fatto, che possono essere effettuate solo conoscendo i dati di ciascuna posizione.
Se ritiene di non agire e chiudere la procedura, deve procedere alla presentazione del conto gestione e richiesta del compenso, e poi chiudere o ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118 se riesce a soddisfare, almeno in parte, i creditori, anche se solo quelli in prededuzione; nel mentre, se l'attivo non è idoneo a soddisfare, neanche in minima parte, i creditori prededucibili (e, quindi, a maggior ragione quelli concorsuali) può chiudere ai sensi del n. 4 dello stesso articolo.
Zucchetti SG srl
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