Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

estinzione fallimento in pendenza di sequestro preventivo ex art. 321 cpp

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    28/10/2024 11:52

    estinzione fallimento in pendenza di sequestro preventivo ex art. 321 cpp

    Sono curatrice di alcuni fallimenti di srl dichiarati in costanza del vincolo dato da un precedente provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 cpp gravante su tutti gli immobili intestati alla società fallita.
    La procedura di fallimento non ha conseguentemente potuto attrarre nella propria massa attiva gli immobili già oggetto di sequestro preventivo.
    Tra l'altro, la recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U – Sentenza n. 40797 del 22/06/2023) conferma che l'avvio di una procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.
    Ad oggi, l'attività connessa al mio incarico di Curatore Fallimentare risulta ultimata, tale per cui la procedura fallimentare dovrebbe essere estinta con la ripartizione dell'attivo ricavato (che in alcuni casi peraltro si è rivelato nullo).
    Anche le linee guida in materia di interferenze tra procedure reali (penali e di prevenzione) e procedure concorsuali emanate dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - del 2 maggio 2024 mi pare confermino tale operatività, precisando in caso di revoca del sequestro o della confisca dopo la chiusura del fallimento il Tribunale fallimentare disporrà la riapertura del fallimento ai sensi dell'art. 237 CCII (ex art. 121 LF nel caso in esame) anche su iniziativa del P.M., ed anche se sono trascorsi decorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento.
    La mia perplessità riguarda ora la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita all'emissione del decreto di estinzione della procedura, permanendo in realtà ancora degli immobili intestati alla società dalle risultanze della conservatoria. Come può essere risolta tale incongruenza?
    Del resto, non mi pare proponibile l'ipotesi della permanenza in vita della procedura fallimentare, per il resto inattiva, che tra l'altro comporterebbe il permanere di obblighi fiscali in capo al curatore, come pure l'eventuale estinzione dalla procedura fallimentare non seguita dalla cancellazione della società dal registro imprese.
    Come ritenete sia possibile gestire tale situazione?
    Ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicarmi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/10/2024 13:21

      RE: estinzione fallimento in pendenza di sequestro preventivo ex art. 321 cpp

      La decisione delle Sezioni Unite da lei richiamata nell'affermare che "L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari", hanno risolto il contratto esistente sulla questione "Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta. Nel caso da lei prospettato la dichiarazione di fallimento è intervenuta dopo l'emissione del provvedimento cautelare preventivo finalizzato alla confisca, tuttavia la decisione offre interessanti argomenti per risolvere, in linea generale il conflitto tra misure di carattere penale e procedimento civile, principalmente fallimentare od esecutivo, e, quindi, se la misura adottata in sede penale possa avere o meno la prevalenza sui vincoli che l'ordinamento collega ai diritti del proprietario sui suoi beni a seguito dell'apertura della procedura concorsuale; e dall'esame di tali argomentazioni si può trarre la conclusione che la prevalenza della misura penale opera anche (e a maggior ragione) nel caso in cui questa preceda la dichiarazione di fallimento. Pertanto, (esclusa l'applicazione ratione temporis del codice della crisi, che ha una propria disciplina ex artt. 317 e segg.) in caso di procedura concorsuale successiva al sequestro i "beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare" (art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011) e se questi sono gli unici beni costituenti la massa attiva "il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento" (art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 159/2011), salva l'ipotesi di revoca del sequestro o della confisca.
      Tanto premesso, lei, se non ha beni da liquidare o liquidati i beni estranei al sequestro e distribuito il ricavato ai creditori può chiudere il fallimento ai sensi del n. 3 o n. 4 dell'art. 118, comma 1.In tal caso lei è tenuto, on forza dell'incipit del comma 2 dello stesso articolo, a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, ma deve contestualmente spiegare la situazione in cui versa la società e l'esistenza di altri beni al momento soggetti a sequestro a fini di confisca, per cui darà il responsabile del registro delle imprese a valutare se procedere o non alla cancellazione , probabilmente opterà per la non cancellazione.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Cattani

        Reggio Emilia (RE)
        29/10/2024 13:35

        RE: RE: estinzione fallimento in pendenza di sequestro preventivo ex art. 321 cpp

        Ringrazio per la Vostra risposta.
        Tuttavia, ritengo che la non cancellazione della società dal registro imprese riporti la stessa società in bonis, quindi nella disponibilità degli amministratori e soci attualmente interessati dal procedimento penale, cosa che non credo possa essere ammissibile.
        Chiedo inoltre, con riferimento alla conservatoria, trattandosi di beni immobili, come gli stessi debbano essere trattati.
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/10/2024 20:17

          RE: RE: RE: estinzione fallimento in pendenza di sequestro preventivo ex art. 321 cpp

          E' la chiusura del fallimento che determina il ritorno in bonis della società e la stessa, non essendo cancellata dal registro delle imprese, continua ad esistere, per cui si riproduce la situazione preesistente alla dichiarazione di fallimento, quando la società era in bonis e sussisteva sui beni il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p..
          Quanto ai beni ,immobili oggetto del sequestro, non essendo stati questi appresi all'attivo fallimentare, non deve fare nulla; Se per caso ha effettuato la trascrizione della sentenza di fallimento, deve chiedere al giudice di ordinare la cancellazione della stessa prima di chiudere il fallimento.
          Zucchetti SG srl