Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento - Derelictio beni immobili

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    27/06/2020 09:49

    Chiusura fallimento - Derelictio beni immobili

    Buon giorno,
    nell'ambito del fallimento di una s.r.l. si è proceduto alla rinuncia alla vendita di tre unità immobiliari ex art. 104-ter, comma 8, l.f..
    Il fallimento si chiuderà, a breve, per riparto finale.
    Al riguardo, Vi sarei grato di un aiuto in merito alle seguenti problematiche questioni:
    (a) si deve procedere o meno alla cancellazione ella società dal registro delle imprese intervenuta la chiusura del fallimento (ovvero si deve chiudere soltanto la partita Iva?); ciò in relazione alla Vostra risposta sul punto del 9.12.2019 (introdotta da Fabiola Polverini) che fornisce indicazioni diverse da quelle impartite, ad esempio, dal Tribunale di Savona (22.02.2017, trovate in rete) nelle quali si precisa non sia opportuno procedere alla cancellazione da R.I.;
    (b) qual'è il riferimento normativo dal quale trarre (sempre in relazione alla Vostra risposta del 9.12.2019 di cui sopra), che, nel caso di chiusura del fallimento con beni immobili, questi si trasferiscono ai soci in quota indivisa e come ciò materialmente intervenga tenuto conto del necessario passaggio dai pubblici registri immobiliari (ossia qual'è l'atto sulla base del quale il trasferimento della proprietà da società a socio/soci può essere eseguito dalla Conservatoria)? c'è un correlato adempimento del curatore?;
    (c) occorre procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento? (sul punto vi sono opinioni contrastanti in assenza di uno specifico obbligo in tal senso previsto dalla legge fallimentare); se sì, qual'è il momento più corretto in cui farlo?.
    Grato fin d'ora, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/06/2020 17:25

      RE: Chiusura fallimento - Derelictio beni immobili

      Il secondo comma dell'art. 118 l.fall. stabilisce, nella parte iniziale, che "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4, ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese", da cui si deduce che nei casi indicati dalla norma la cancellazione va sempre chiesta dal curatore, riservata poi al responsabile del registro delle imprese procedervi.
      Non conosciamo la circolare del tribunale di Savona da lei richiamata, ma non ci stupisce che sul punto possano esistere opinioni diverse perché la materia è molto controversa, anche se, per la verità, il dibattito dottrinario e giurisprudenziale si è incentrato non tanto sull'obbligo del curatore di richiedere la cancellazione (è sicuro che la circolare non si riferisca alla chiusura anticipata del fallimento, ove questo problema si pone?) quanto sulla
      individuazione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese.
      Questo problema, prima della riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) aveva trovato un assetto in giurisprudenza che, in contrasto con la prevalente dottrina, attribuiva alla cancellazione una funzione dichiarativa riconducendo l'effetto estintivo solo alla completa definizione dei rapporti giuridici pendenti. Con la modifica del secondo comma dell'art. 2495, c.c. è cambiato tutto perché in detta norma è stato introdotto l'inciso "ferma restando l'estinzione della società..", che chiarisce l'intento del legislatore di collegare l'effetto estintivo all'iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese, per cui non è possibile più dubitare che tale iscrizione sia sufficiente a sancire l'estinzione della società.
      A questo principio il legislatore ha posto delle eccezioni basate sulla finzione che la società sia ancora in vita, benchè cancellata ed estinta. Una di queste finzioni è quella contenuta nell'art. 10 l.fall. per il quale è ammessa la dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione della società attraverso appunto una fictio iuris, per la quale si considera la società cancellata come ancora esistente per un certo periodo al solo scopo di evitare la disgregazione del patrimonio a garanzia dei creditori concorsuali. Altre finzioni riguardano l'aspetto processuale.
      Quanto al merito, con particolare riferimento all'attivo e al passivo, che è quanto più interessa, il discorso è più complesso, tanto che si riscontrano, in tempi abbastanza ravvicinati, tre sentenze del 2010 (Cass. n. 4060/2010; Cass. n. 4061/2010 e Cass. n. 4062/2010) con cui, nell'affermare il principio dell'efficacia estintiva della cancellazione per le società di capitali (poi esteso anche alle società di persone, cfr. Cass. n. 8170/2012), si è ammesso, laddove vi siano sopravvenienze attive, la possibilità della cancellazione della cancellazione con conseguente reviviscenza della società, ed altre sentenze (ci riferiamo alle tre sentenze delle sez. unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013) che, pur lasciando alcuni interrogativi, concludono nel senso dell'effetto "tombale" della cancellazione.
      Noi nella risposta da lei richiamata, come in altre occasioni, abbiamo aderito a questo secondo indirizzo, giacchè la tesi della riviviscenza, per quanto suggetiva ed utile a risolvere gran parte delle problematiche che si pongono, appare poco convincente perché essa si fonda sulla convinzione che la cancellazione determina l'estinzione della società a meno che vi siano sopravvenienze attive, per cui , questo caso, la società sarebbe stata indebitamente cancellata e, quindi potrebbe essere riportata in vita. Ma tanto ci sembra che vada in contrario senso al disposto della norma richiamata, né vi è alcuna disposizione che richieda, per procedere alla cancellazione della società dal Registro Imprese, che vi sia anche l'esaurimento del procedimento di liquidazione in relazione all'attivo sociale. Inoltre, solo in presenza di ulteriore attivo vi sarebbe la riviviscenza, nel mentre resterebbe ferma l'estinzione della società anche in presenza di debiti non considerati nel bilancio finale di liquidazione, creandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra le due poste, e così via.
      Ci sembra, quindi preferibile, seguire la tesi delle Sez. unite del 2013, secondo cui i diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa. Si tratterebbe (il condizionale è d'obbligo per le diversità di opinioni sul punto) di uno spostamento patrimoniale a favore degli ex soci non riconducibile ad un trasferimento a causa di morte, ma comunque a titolo gratuito, che si realizza non attraverso uno specifico atto societario ma quale effetto legale dell'estinzione della società (salvo che gli ex soci non abbiamo posto in essere eventuali atti ricognitivi o dichiarativi per "regolarizzare" il trasferimento). Se vuole ulteriormente approfondire la materia , le consigliamo di leggere uno di queste tre sentenze perché sono molto ben argomentate.
      Quanto al terzo quesito, lei ha già anticipato che esistono incertezze in materia perché la fattispecie non è regolata dalla legge. Noi abbiamo sempre ritenuto che, una volta dismesso i beni immobili e scritto ai creditor8i, il curatore possa, anzi debba, chiedere al giudice l'emissione del decreto di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l. fall.
      E' vero che la norma non contempla espressamente questo caso, ma visto che il curatore, per acquisire il bene immobile all'attivo, ha proceduto alla trascrizione della sentenza, appare conseguenziale che, quando decide di non volere più mantenere all'attivo quel bene, si proceda alla cancellazione della trascrizione, sia per dare libertà di disposizione al fallito si per consentire ai creditori eventuali esecuzioni, come l'ottavo comma dell'art. 104ter espressamente consente. E l'unico strumento ipotizzabile allo scopo è il decreto di cui al secondo comma dell'art. 108 che, a quanto ci risulta, normalmente i giudici delegati emettono senza difficoltà.
      Zucchetti Sg srl
      • Debora Zani

        Brescia
        04/11/2021 13:00

        RE: RE: Chiusura fallimento - Derelictio beni immobili

        Buongiorno, nella risposta sopra riportata segnalate che di i diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa.
        Nel concreto ciò avverrebbe a titolo gratuito senza alcuna formalità come esito della cancellazione della società dal Registro Imprese? Chi comunica ai soci l'"assegnazione"? a chi competerebbero le variazioni di Catasto e Conservatoria?
        Ringrazio e porgo cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/11/2021 20:09

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento - Derelictio beni immobili

          Esatto, ma noi avevamo interpretato la domanda nel senso di sapere se il curatore dovesse trasmettere la relazione in questione anche a terzi non indicati dalla norma dell'art. 33.
          Zucchetti SG srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/11/2021 08:16

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento - Derelictio beni immobili

          Ci scusi, è stata inserita per errore una risposta non pertinente alla sua domanda. La risposta che avevamo preparato era la seguente:
          Come detto nella risposta che precede le sezioni unite della Cassazione(Cass. sez. un.. 6070, 6071 e 6072 del 2013) hanno statuito che "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".
          Parlando la Corte di un fenomeno di tipo successorio è da ritenere che, come in caso di morte di una persona fisica sono gli eredi a provvedere alle varie incombenze formali per attuare anche ufficialmente la successione, così, in caso di estinzione di società debbano essere i soci- successori a provvedere alle stesse incombenze.
          Zucchetti Sg srl