Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Concordato fallimentare non adempiuto e non più risolvibile

  • Massimo Mancinelli

    Martinsicuro (TE)
    11/10/2020 16:29

    Concordato fallimentare non adempiuto e non più risolvibile

    In un fallimento è stato proposto un concordato fallimentare con assunzione.
    Quale curatore, dopo l'omologazione, ho provveduto a chiedere la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 130, secondo comma L.F. ed il Tribunale ha provveduto.
    Successivamente il proponente non ha adempiuto ed ho informato il Giudice delegato di tale circostanza con una relazione che è stata poi inviata a tutti i creditori anche al fine di metterli in condizione di agire ex art. 137 L.F..
    Due creditori hanno chiesto la risoluzione del concordato ma il primo ha poi desistito mentre per il secondo è emerso che il relativo ricorso è stato presentato dopo la scadenza del termine annuale di cui al n. 6 dell'art. 137 L.F.. Conseguentemente il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del procedimento.
    Oggi mi trovo di fronte ad un fallimento chiuso e ad un concordato fallimentare non adempiuto e non più risolvibile e quindi mi chiedo quali altre iniziative posso assumere dinanzi a tale situazione e quali possono essere i presumibili sviluppi di questa insolita situazione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2020 10:25

      RE: Concordato fallimentare non adempiuto e non più risolvibile

      Riteniamo che lei non possa e non debba fare altro perché, nel momento in cui è stata attribuita ai soli creditori la legittimazione alla risoluzione, agli organi del cessato fallimento è rimasta la sola sorveglianza dell'esecuzione del concordato, che viene ad assumere una funzione essenzialmente informativa e il compimento delle attività descritte nell'art. 136.
      Il ricorso di alcuni creditori alla risoluzione e il rigetto di una domanda per decadenza, fa ritenere che non vi sia stata liberazione del fallito da parte dell'assuntore, giacchè, in questo caso, a norma del comma settimo dell'art. 137 il concordato non sarebbe risolvibile, essendo tenuto alle obbligazioni esclusivamente l'assuntore, senza più alcun obbligo del fallito, che essendo stato liberato, non può subire la riapertura del fallimento.In tal caso si è detto che, esclusa la riapertura del fallimento, si possa chiedere la risoluzione nei confronti del solo assuntore o comunque rivolgersi a lui per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo le regole ordinarie.
      Se il fallito non è stato liberato il fallito, una volta scaduto il termine per la risoluzione del concordato, è dubbio quale tutela abbiano i creditori. In passato era stata prospettata la possibilità (Bonsignori, Russo, Tedeschi) che il curatore potesse agire nei confronti dell'assuntore per ottenere l'adempimento, ma è difficile pensare ad una azione del genere dopo la riforma del 2006/2007, che ha attribuito la legittimazione della risoluzione a ciascun creditore. Solo costoro, quindi, possono tutelare i loro interessi e, poiché pur dopo il superamento della risolubilità del concordato, rimane l'obbligazione dell'assuntore, come appunto ristrutturata con il concordato omologato, i terzi potrebbero agire in via esecutiva nei confronti di questi, per ottenere l'adempimento di quanto convenuto e, se imprenditore, individuale, chiedere il suo fallimento.
      Si potrebbe anche pensare di estendere al concordato fallimentare quella giurisprudenza che in tema di concordato preventivo ha ammesso la dichiarazione di fallimento (nel caso si parlerebbe di riapertura del fallimento), senza passare per la risoluzione (Cass. 11/12/2017, n. 29632; Cass. 17/07/2017, n.17703; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26006), ma sempre su iniziativa non del liquidatore.
      Sono ipotesi ricostruttive che hanno i limiti della mancanza di una appiglio giurisprudenziale specifico alla fattispecie.
      Zucchetti SG srl