Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

comma 8 art 4

  • Antonio Bartolomeo Della Mano

    Morbegno (SO)
    17/10/2022 13:26

    comma 8 art 4

    Buongiorno, dopo numerose aste deserte (le ultime addirittura senza prezzo base, quindi a offerta libera) per cedere una lastrico solare di srl fallita, ho dovuto prendere atto del totale disinteresse, anche dei condomini, ad acquistarlo.
    Preso atto di ciò, ho informato il Giudice delegato in merito all'intenzione di non proclamare più altre gare (che comportano ogni volta spese -fra Portale Vendite Pubbliche e pubblicazioni pubblicitarie-) e di rinunciare alla liquidazione del bene, giusto il disposto di cui al comma 8 dell'art. 104 ter della legge fallimentare (Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente).
    Raccolto parere favorevole del Comitato, ho quindi dato avvio alla fase di chiusura della procedura; il rendiconto è stato approvato il 05/10/22.
    Considerato che a nessuno interessa un lastrico non edificabile e senza accessi, non intendo provvedere a cancellare la trascrizione della sentenza di fallimento.
    Qualche disposizione obbliga il curatore a cancellarla?
    Grazie dell'attenzione.
    Con i migliori saluti e complimenti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/10/2022 17:37

      RE: comma 8 art 4

      Non vi è una disposizione precisa che disponga la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sui beni che poi vengono dismessi, non rientrando questa fattispecie nella previsione dell'art. 108 l. fall., tuttavia, più volte noi abbiamo ritenuto, attraverso una interpretazione estensiva di detta norma, che la cancellazione vada effettuata anche in questo caso in quanto essa ha cessato la sua funzione. La trascrizione rappresenta un peso alla futuro trasferimento del bene e poiché è stato il fallimento ad effettuare la trascrizione della sentenza per acquisire il bene all'attivo, nel momento in cui ritiene di dismettere lo stesso bene restituendone la disponibilità al fallito, dovrebbe eliminare la trascrizione eseguita in modo da ritornare il bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell'apprensione, con tutti i pesi e gravami preesistenti, ma senza quello della trascrizione della sentenza il cui scopo è venuto meno.
      Si tratta, come vede, di una interpretazione, che peraltro non trova unanimità di consensi, per cui diventa una sua scelta se seguire detta strada, a nostro avviso la più corretta, oppure lasciare la trascrizione, col rischio (nel suo caso del tutto remoto) che un domani qualcuno le imputi una mancanza di diligenza per non aver provveduto alla cancellazione.
      Zucchetti SG srl
    • Antonio Bartolomeo Della Mano

      Morbegno (SO)
      17/10/2022 18:38

      RE: comma 8 art 4

      grazie della pronta risposta, tuttavia rilevo che dovrò chiudere la srl fallita, per cui mi pare non si possa nella sostanza restituire la disponibilità del bene al fallito. A tale punto il bene che sorte ha?
      E, in tale guisa, con la società estinta, come potrebbe un eventuale futuro interessato acquistare il bene?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/10/2022 20:20

        RE: RE: comma 8 art 4

        Le sue perplessità sono state più volte oggetto di discussione in questo Forum perché la norma di cui all'art. 104ter, comma 8, l. fall., di grande importanza, non è stata ben meditata e coordinata.
        Ad ogni modo, per rispondere ai suoi dubbi, in primo luogo, la dismissione avvien ein costanza di fallimento, quando la società è ancora in vita dato che dsolo con la schiusura del fallimento per i motivi di cui ai nn. 3e 4 del primo comma dell'art. 118 l. fall. il curatore deve chiedere la cancellazione. Il fallimento potrebbe durare a lungo e nel frattempo, da un lato, i creditori potrebbero escutere il bene restituito (nel qual caso la trascrizione della sentenza di fallimento eventualmente non cancellata potrebbe essere cancellata con il decreto di vendita dell'esecuzione)e, dall'altro il fallito, avendone la disponibilità, potrebbe vendere il bene, e qui la mancata cancellazione della trascrizione peserebbe.
        Una volta chiuso il fallimento e cancellata la società dal registro imprese, la proprietà dei beni ancora in carico alla società si trasferisce in una specie di successione in capo ai soci, tra i quali si crea una sorta di comunione.
        Zucchetti SG srl